Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2012-05-07, n. 201201738
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N. 01738/2012 REG.PROV.CAU.
N. 02581/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2581 del 2012, proposto da:
Cmt Due s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati M U B, G R, con domicilio eletto presso G R in Roma, via Marcello Prestinari, 13;
contro
Comune di Palazzolo Sull'Oglio, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato D B, con domicilio eletto presso Paolo Rolfo in Roma, via Appia Nuova 96;
nei confronti di
Agenzia del Territorio, Agenzia del Territorio-Ufficio Provinciale di Brescia, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del Tar Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 57 del 2012.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Palazzolo Sull'Oglio e di Agenzia del Territorio e di Agenzia del Territorio-Ufficio Provinciale di Brescia;
vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare, ma con imposizione di cauzione, presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
viste le memorie difensive;
relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 il Cons. V L e uditi per le parti gli avvocati Bini, Paolo Rolfo per delega dell’avvocato Bezzi e l’avvacato dello Stato Vittorio Russo.
Considerato, all’esito di una sommaria delibazione propria della fase cautelare, che la imposizione di una garanzia non risulta contraria alle disposizioni processuali evocate dall’appellante;
che nelle more della definizione dell’appello cautelare è stata depositata, nel giudizio di primo grado, la relazione tecnica d’ufficio, disposta dal Tar, che ha determinato in euro 985.628,00 l’incremento del valore dei beni oggetto dei provvedimenti sanzionatori;
che, pertanto, anche alla luce della dichiarazione resa dal difensore del Comune, si dispone, in parziale riforma dell’ordinanza impugnata, che l’entità della garanzia viene determinata nella misura doppia al valore determinato dalla sopra indicata relazione tecnica e dunque in euro 1.971.256,00;
che le spese della presente fase cautelare sono compensate.