Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-02-05, n. 202401192

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-02-05, n. 202401192
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401192
Data del deposito : 5 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/02/2024

N. 01192/2024REG.PROV.COLL.

N. 07598/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7598 del 2023, proposto dal Procuratore generale della Corte dei conti, rappresentato e difeso dall’Avvocato D L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Corte dei conti, Consiglio di Presidenza, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Stefano D'Ercole, dall’Avvocato Nicola Palombi e dall’Avvocato Francesco Pignatiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, resa tra le parti, che ha respinto la domanda, proposta in sede accoglimento del ricorso straordinario e, quindi, trasposta in sede giurisdizionale per l’annullamento del provvedimento impugnato dall’appellante e, cioè, del provvedimento definitivo prot. n. CORTE DEI CONTI - CDP - CP DEL - -OMISSIS- del 6 ottobre 2022, trasmesso in pari data al ricorrente, con nota prot. numero CORTE DEI CONTI - CDP - CONPRE - -OMISSIS-, avente ad oggetto la delibera del Consiglio di Presidenza, con cui veniva prosciolto dall’addebito disciplinare il Presidente di Sezione della Corte dei conti, dott. -OMISSIS-, per insussistenza dell’incolpazione formulata dal Procuratore generale con l’atto del 22 giugno 2022, nota Prot. -OMISSIS- del 22 giugno 2022.


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Corte dei conti – Consiglio di Presidenza e di -OMISSIS-;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2024 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierno appellante, il Procuratore generale della Corte dei conti, l’Avvocato D L P, per il dott. -OMISSIS- l’Avvocato Francesco Pignatiello e per la Corte dei Conti l’Avvocato dello Stato Ruggero Di Martino;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il presente giudizio scaturisce dal procedimento disciplinare avviato dall’odierno appellante, il Procuratore generale della Corte dei conti, nei confronti del Presidente di Sezione della Corte dei conti, dott. -OMISSIS-, al quale è stato contestato di avere posto in essere nell’anno 2022 una serie di comportamenti passibili di inverare fattispecie disciplinarmente rilevanti e censurabili quali:

a) l’aver offerto – accedendo, a partire dal 16 aprile 2022, ad una chat di partecipanti al concorso per funzionari amministrativi della Corte dei conti – la possibilità di acquistare materiale di studio – venduto direttamente dal dott. -OMISSIS- – per il concorso pubblico in questione, prevedendo anche uno sconto (€ 90,00 anziché € 135,00) in caso di richieste pervenute entro il termine del 31 maggio.

b) aver svolto le funzioni di “amministratore” di una “pagina Facebook” – titolata “ concorso per referendario della Corte dei conti ” – nella quale il medesimo dott. -OMISSIS- offriva direttamente in vendita il predetto materiale di studio – costituito da una serie di ebook , non acquistabili in libreria – e nella quale lo stesso non mancava di qualificarsi come “ Presidente di sezione ” della Corte dei conti, precisando che le richieste (di acquisto) dovessero essere effettuate al suo indirizzo e-mail privato.

1.1. Nella medesima occasione, peraltro, il dott. -OMISSIS- ha fornito gli estremi dell’IBAN presso il quale effettuare, a suo nome, i versamenti relativi alle suddette richieste di acquisto.

1.2. Una volta appresa la notizia di detti comportamenti, il Procuratore generale della Corte dei conti nell’adempimento del proprio officio ha aperto un fascicolo istruttorio (nr. -OMISSIS-) e all’esito dei condotti approfondimenti – non avendo ricevuto chiarimenti necessari a determinare l’adozione di un provvedimento di archiviazione – si è determinato, in data 22 giugno 2022, per la formale contestazione dell’addebito disciplinare inerente alle condotte sopra ricordate.

1.3. È seguito quindi lo svolgimento dell’attività istruttoria affidata – ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di disciplina per i magistrati della Corte dei conti – alla Commissione per gli accertamenti istruttori la quale, nella propria relazione finale, ha concluso « nel senso di ritenere che l’attività di vendita diretta delle proprie opere da parte del Pres. -OMISSIS- non [fosse] stigmatizzabile ».

1.4. Il successivo 13 settembre 2022, ritenendo di non poter aderire alle conclusioni della summenzionata relazione, il Procuratore Generale ha depositato una memoria nella quale ha richiamato l’attenzione – in particolare del giudicante Consiglio di Presidenza il quale, a breve, sarebbe stato chiamato ad assumere le determinazioni di sua competenza – sul fatto che l’attività esercitata dall’incolpato fosse stigmatizzatile quantomeno in ragione della sua sulla natura imprenditoriale e commerciale, oltre che per il fatto che la stessa non fosse stata spontaneamente interrotta dall’incolpato.

1.5. In data 6 ottobre 2022, il Consiglio di Presidenza, con Delibera prot. numero CORTE DEI CONTI - CDP - CP DEL – -OMISSIS-, ha ritenuto di prosciogliere il Presidente -OMISSIS- per insussistenza degli elementi costitutivi dell’addebito disciplinare.

2. Il Procuratore generale della Corte dei conti ha proposto quindi ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento del provvedimento di proscioglimento.

2.1. A seguito dell’opposizione, e alla conseguente richiesta di trasposizione, proposta dal Consiglio di Presidenza e dall’incolpato, il Procuratore generale della Corte dei conti – ottenuto il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato in merito alla nomina di un Avvocato del libero foro – ha trasposto il ricorso in sede giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale).

2.2. Si sono costituiti quindi nel primo grado del giudizio sia l’amministrazione resistente sia l’incolpato/controinteressato chiedendo il rigetto del ricorso e, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità del gravame.

3. Il Tribunale, nell’accogliere la prospettazione delle parti resistenti in prime cure, ha dichiarato inammissibile il ricorso con la sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.

3.1. Ad avviso del primo giudice, in sintesi, l’azione del Procuratore generale appare avere carattere palesemente oggettivo e, cioè, finalizzata unicamente alla tutela degli interessi pubblici della collettività di cui egli è espressione sicché, in altre parole, egli si muoverebbe al pari di un pubblico ministero ordinario in un processo penale (paradigma, quest’ultimo, della giurisdizione di tipo oggettivo), censurando – in termini di legittimità – il potere esercitato, nell’interesse della legge.

3.2. Ma ciò contrasterebbe con i principî cardine del processo amministrativo, strutturato per garantire tutela di un interesse proprio della parte ricorrente che sia distinto ed ulteriore rispetto a quello al mero ripristino della legalità (Cons. St., Ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22), essendo noto come il processo amministrativo abbia un carattere soggettivo e, cioè, sia finalizzato a consentire al ricorrente di ottenere un vantaggio personale immediato dalla pronuncia giurisdizionale (Cons. Stato, ad. plen., 28 gennaio 2022, n. 3).

3.3. Il Procuratore generale della Corte di conti non può dunque considerarsi legittimato all’odierno giudizio perché egli « partecipa » al procedimento disciplinare in quanto membro di diritto del Consiglio di presidenza (v. art. 10, comma 2, l. 13 aprile 1988, n. 117) e non quale titolare di una qualche posizione giuridica sostanziale.

3.4. Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso trasposto in sede giurisdizionale dall’odierno appellante.

4. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Procuratore generale della Corte dei conti, lamentandone l’erroneità per tre distinti motivi che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto la riforma, dichiarando ammissibile il ricorso e accogliendolo nel merito.

4.1. Si sono costituiti il Consiglio di Presidenza e il dott. -OMISSIS- per opporsi all’accoglimento del ricorso.

4.2. Nella pubblica udienza del 16 gennaio 2024 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

5. L’appello è fondato, quanto al primo motivo inerente alla dichiarata inammissibilità del ricorso, ma quest’ultimo va respinto nel merito, per le ragioni che ora si vengono ad esporre.

6. In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione, formulata dal dott. -OMISSIS- nella propria memoria difensiva depositata il 20 ottobre 2023 (pp. 6-8), con cui si deduce che, se l’autorizzazione del Presidente della Corte dei conti e il parere favorevole dell’Avvocatura Generale dello Stato ai sensi dell’art. 5, comma primo, del R.D. n. 1611 del 1933 a « richiedere l’assistenza di un avvocato del libero foro per ragioni assolutamente eccezionali » si riferiscono alla procura speciale per la trasposizione dinanzi al Tribunale del ricorso straordinario, e quest’ultima a sua volta è riferibile ad un’unica fase del processo, allora la validità dell’autorizzazione, così come quella del parere, termina con la conclusione della fase del processo per cui viene rilasciata e, cioè, solo per il patrocinio avanti al Tribunale.

6.1. In altri termini, il parere e l’autorizzazione rilasciati per il primo grado del giudizio non possono valere anche per la proposizione dell’appello.

6.2. Alla luce di tanto, il dott. -OMISSIS- ha eccepito l’irricevibilità e/o l’inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore generale, in quanto privo del presupposto necessario ex lege (art. 5, comma primo, del R.D. n. 1611 del 1933) che rende valida la procura speciale con cui si conferisce l’incarico ad un avvocato del libero foro.

6.3. L’eccezione è infondata.

6.4. L’autorizzazione rilasciata dal Presidente della Corte dei conti, acquisito il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, non differenzia tra primo e secondo grado del giudizio, ma si riferisce, in modo onnicomprensivo, all’assistenza di un avvocato del libero foro per costituirsi « dinanzi al giudice amministrativo », in sede di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in sede giurisdizionale.

6.5. Questa autorizzazione nella sua ampia dizione non può ritenersi limitata al solo primo grado del giudizio, dato che in seguito alla trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale si apre un ordinario giudizio di cognizione avanti al giudice amministrativo, che si articola in due gradi, sicché l’autorizzazione non può che intendersi riferita, senza prestarsi a formalistiche letture, ad entrambi i gradi del giudizio, per i quali vale indistintamente la medesima eccezionale ragione giustificativa dell’assistenza da parte di un avvocato del libero foro ai sensi dell’art. 5 del R.D. n. 1611 del 1933.

6.6. L’eccezione, dunque, va respinta.

7. Con il primo motivo di appello (pp.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi