Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-09-17, n. 202407611
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Pubblicato il 17/09/2024
N. 07611/2024REG.PROV.COLL.
N. 09803/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9803 del 2022, proposto da
Comune di Nocera Superiore, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Signori P V e G V, rappresentati e difesi dagli avvocati M F ed E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, (Sezione Seconda) n. 03068/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori P V e G V e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 10 settembre 2024 il Cons. C A;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dal comune appellante e dagli appellati signori Villani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Nocera Superiore chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha accolto il ricorso proposto dai signori P V e G V avverso il provvedimento prot. n. 20117 del 22.07.2022, avente ad oggetto “ comunicazione di inefficacia della SCIA di agibilità (n. 46/2022) ” e relativo al sottotetto di un immobile ubicato a meno di m. 150 dal torrente Cavaiola.
1.1 Il provvedimento impugnato dichiarava l’inefficacia della segnalazione certificata di agibilità in quanto titoli autorizzativi (concessione edilizia n. 22 del 03.04.1998, D.I.A. n. 664 del 14.03.2002, permesso di costruire n. 132 dell’11.10.2004) erano stati rilasciati in assenza della presupposta autorizzazione paesaggistica e comunque perché la copertura del sottotetto era difforme dal titolo.
1.2 Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso dei signori Villani per difetto di istruttoria e di motivazione, richiamando il proprio precedente n. 1516 del 21 giugno 2021, relativo ad una fattispecie similare (stesso torrente, stesso Comune ed edificio in area PIP), che aveva escluso il vincolo paesaggistico per gli immobili ricadenti nelle aree che, alla data di entrata in vigore della l. 8 agosto 1985, n. 435 (c.d. legge Galasso), avessero già una destinazione urbanistica, impressa da strumenti a vocazione pluriennale, incompatibile con la necessità di protezione accordata dal codice dei beni paesaggistici. Rilevava, altresì, che nel rilasciare i titoli presupposti, lo stesso Comune aveva attestato l’inesistenza di vincoli tutori sull’area, ricadente in zona territoriale 7 del PUT, e che, per quanto riguarda la seconda questione, l’attuale configurazione del piano sottotetto è stata regolarmente assentita dalla P.A. con la concessione edilizia n. 22/1998, come emerge dai grafici del progetto esecutivo.
2. Con l’appello in trattazione il Comune chiede la riforma della sentenza in quanto viziata da “ error in procedendo et in judicando ” sotto plurimi profili.
3. Si sono costituiti in giudizio gli appellati signori Villani che hanno riproposto ex art. 101 c.p.a. i motivi di ricorso di primo grado non esaminati dal TAR. Con successiva memoria hanno, inoltre, eccepito l’infondatezza delle avverse difese, chiedendone la reiezione.
3.1 Si è, altresì, costituito, con memoria di stile, il Ministero della Cultura.
4. In vista dell’udienza di trattazione il Comune appellante e i controinteressati hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
5. All’udienza del 10 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello del Comune di Nocera Superiore è affidato alle seguenti censure: I) la sentenza impugnata è viziata da un’errata ricostruzione della vicenda poiché, come evidenziato dal tecnico comunale, l’area ove è ubicato l’immobile è esterna al P.I.P. e ricade interamente nella fascia di 150 metri dalle sponde del Torrente Cavaiola su cui grava, sin dal 1985, il vincolo paesaggistico di cui all’art. 82 co. V lett. c) del D.P.R. 616/1977, come modificato dall’art. 1 D.L. 312/1985, conv. in L. 431/1985 (oggi trasfuso nell’art. 142 co. I lett. c) D.Lgs. 42/2004);II) il TAR ha erroneamente qualificato il P.I.P. come piano pluriennale di attuazione per il quale, ai sensi dell'art. 82 co VI D.P.R. 616/1977, vi è l’esonero dal regime di autorizzazione paesaggistica, senza considerare che il P.I.P. ha natura di strumento urbanistico attuativo e non può essere confuso con i programmi pluriennali di attuazione previsti dall’art. 13 l. 10/1977 a cui si riferisce il citato art. 82 del DPR 616/77;III) la sentenza è, altresì, errata nella parte in cui si afferma che lo stesso comune, nel rilasciare i titoli presupposti, ha attestato l’inesistenza dei vincoli tutori sull’area poiché, per un verso, il comune non ha espressamente affermato l’insussistenza del vincolo e, per altro verso, il Giudice di primo grado non può legittimare un intervento invocando il richiamo a precedenti illegittimi;IV) la pronuncia sconta un grave difetto di istruttoria e di motivazione in quanto, nel recepire acriticamente le argomentazioni di parte ricorrente, considera come assodato che l’attuale configurazione del sottotetto sia stata assentita sotto il profilo edilizio, mentre, come chiarito nella relazione tecnica a firma dell’ing. Laudonio, l’edificio per cui è causa presenta una condizione di difformità evidente poiché la concessione edilizia del 1998 non ha abilitato la modifica del tetto né in termini edilizi né in termini paesaggistici.