Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-05-02, n. 201102565

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-05-02, n. 201102565
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201102565
Data del deposito : 2 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09310/2005 REG.RIC.

N. 02565/2011REG.PROV.COLL.

N. 09310/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9310 del 2005, proposto dall’Universita' degli Studi di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Il signor B P, non costituito nel presente grado del giudizio;

per la riforma della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA, sezione terza, n. 3261/2005;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti gli 38qwviqcwic5b1?version=57caaebe-e509-5495-93cf-d1294e9bf17a::LRD8A2136D284FC045988A::2010-07-07">84FC045988A" data-article-version-id="57caaebe-e509-5495-93cf-d1294e9bf17a::LRD8A2136D284FC045988A::2010-07-07" href="/norms/codes/itatexti9fkbifolgczza/articles/itaartl38qwviqcwic5b1?version=57caaebe-e509-5495-93cf-d1294e9bf17a::LRD8A2136D284FC045988A::2010-07-07">articoli 35, comma 2, 38, 84 e 85 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2011 il consigliere di Stato M M. E’ presente l’avvocato dello Stato Paola Palmieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il sign. Paolo Benazzo, ricercatore universitario presso l’Università di Pavia immesso in ruolo a decorrere dal 16 maggio 1993, con il ricorso n. 794 del 1997 proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ha chiesto l’annullamento del decreto rettorale, n. 3245 dell’11 dicembre 1996, di rigetto della sua istanza di riconoscimento come rilevante, ai fini del periodo triennale di prova per accedere alla conferma in ruolo, del periodo di congedo straordinario (dal 16 maggio 1993 al 31 ottobre 1993) fruito per motivi di studio senza assegni al fine di ultimare il triennio del corso di dottorato in diritto commerciale presso l’Università Bocconi di Milano.

2. Il T.a.r., con la sentenza n. 3261 del 2005, ha accolto il ricorso con compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

3. Con l’appello in epigrafe è chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso di primo grado.

4. All’udienza del 16 novembre 2010 l’esame della causa è stato rinviato al 30 novembre 2010 su istanza dell’appellante.

5. In data 16.11.2010 il difensore dell’appellato ha depositato una nota in cui comunica di avere riscontrato, a seguito di accesso alla Segreteria di questo Consiglio, la proposizione avverso la sentenza n. 3261 del 2005 del TAR per la Lombardia di due ricorsi di identico contenuto, il primo identificato con R.G. 9310/05, con udienza fissata per il 16 novembre 2010 (ricevuto dall’Ufficio notifiche l’8 novembre 2005 con richiesta di notifica entro il giorno dopo, la cui notifica non è pervenuta al destinatario), il secondo identificato con R.G. 7724/10, con udienza non ancora fissata, con timbro dell’Ufficio notifiche dell’8 novembre 2005 e timbro dell’Ufficio postale del 7 settembre 2010, per cui, conclude il difensore, si deve rilevare che ai sensi dell’art. 330 c.p.c la notifica avrebbe dovuto essere eseguita nei confronti della parte personalmente, trattandosi di appello notificato nel 2010 avverso sentenza del 2005.

6. Il Collegio, all’udienza del 30 novembre 2010, in cui la causa è stata trattenuta in decisione, con ordinanza n. 462 del 2010:

a) considerato che la sentenza di primo grado è stata impugnata con l’appello n. 9310 del 2005, consegnato l’8.11.2005 dall’appellante all’Ufficiale giudiziario, che, a sua volta, si è avvalso del servizio postale con raccomandata spedita il 9.11.2005, risultando tale consegna tempestiva, poiché entro il termine per la proposizione dell’appello, ma non risultando la ricezione da parte del destinatario;

b) visto il deposito in giudizio di un ulteriore atto di appello notificato al difensore in primo grado dell’originario ricorrente, presso il suo domicilio eletto;

c) rilevato che tale ultima notifica non è rituale ai sensi dell’art. 330, ultimo comma, c.p.c, perché eseguita oltre il termine annuale presso il detto domicilio e non direttamente alla parte;

d) considerato che la nota depositata dal difensore dell’appellato in data 16.11.2005 non può essere qualificata come atto formale di costituzione, perché limitata al richiamo delle vicende processuali attinenti alla notifica, senza svolgere difese di qualsiasi natura;

e) ritenuto che va ravvisato un errore scusabile, avendo l’appellante a suo tempo chiesto tempestivamente la notifica dell’atto di appello, e che, di conseguenza, va disposta per il perfezionamento del contraddittorio la rinnovazione della notifica dell’atto di appello alla parte in quanto tale ai sensi dell’art. 330 c.p.c.;

f) riservata ogni ulteriore statuizione, ha disposto il rinnovo della notificazione da parte dell’appellante entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza e fissato l’udienza dell’8 marzo 2011 per la trattazione della causa.

7. All’udienza dell’8 marzo 2011 la trattazione della causa è stata rinviata all’udienza del 22 marzo 2011.

8. All’udienza del 22 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Nel corso della udienza di discussione l’Avvocatura dello Stato, difensore dell’Università degli Studi di Pavia, ha dichiarato la rinuncia all’appello e ha depositato in giudizio un atto dell’Università (n. 7922 dell’1 marzo 2011) indirizzato alla medesima Avvocatura, in cui si comunica la decisione della detta rinuncia.

2. Ciò rilevato il Collegio prende atto della rinuncia, nulla pronunciando sulle spese, non essendosi costituita la parte appellata.

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