Consiglio di Stato, sez. VI, decreto presidenziale 2018-07-20, n. 201800840
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Pubblicato il 20/07/2018
N. 00840/2018 REG.PROV.PRES.
N. 05751/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 5751 del 2018, proposto da
G B, rappresentato e difeso dagli avvocati D L, P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P R in Roma, viale Angelico, 78, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
I M, P C, M R, G V, A M, A D, C R, Francesco Calabro', M P, C G, Domenico D'Agostino, G O, A S, R M, Paola Calabro', P M, Giovanni Malara, Carmela Giovanna Verduci, Francesco Foti, Emanuela Barreca, Pietro Bressi, Filippo Di Vito, Antonino Morabito, Angelo Di Vito, Teresa Catizzone, Gimmi Schillizzi, Stefania Mangone, Paola Mangone, Fabio Tomaino, Francesco Valentino, Angela Capellupo, Davide Pullano, Luca Tirotta, Antonio Rabia, Eva Colosimo, Elisabetta Scalzi, Gianni Casaburi, Ivan Palermo, Giuseppe Fuoco, Ilaria Palermo, Emiliano Giordano, Andrea Esposito, Domenico Colosimo, Gianluca Berardelli, Giuseppa Rais, Francesco Saverio Provenzano, Vincenzo Borelli, Carmine Sanfile, Raffaelina Rizzuti, Rosalia Gentile, Mauro Muraca, Giampiero Caligiuri, Irene Gualtieri, Noderino Sottile, Alfonso Sanfile, Massimiliano Berardelli, Pasquale Camastra, Luigi Smiraglio, Domenico Aiello, Maurizio Giordano, rappresentati e difesi dagli avvocati D L, P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P R in Roma, viale Angelico, 78;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr Veneto, Usr Piemonte, Usr Sicilia, Usr Calabria, Usr Lombardia, Usr Friuli Venezia Giulia, Usr Emilia Romagna, Usr Lazio, Usr Toscana non costituiti in giudizio;
nei confronti
Coppola Aldo non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 06556/2018, resa tra le parti, concernente annullamento, in parte qua, previa sospensione dell'efficacia, anche con adozione di misura cautelare da assumersi con decreto presidenziale ai sensi dell'art. 56 c.p.a., del Decreto Ministeriale Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 995 del 15/12/2017 pubblicato in data 09 Febbraio 2018 ( Doc. 1) nonché del Bando del MIUR - Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 01/02/2018 pubblicato in G.U. n° 14 in data 16/02/2018( Doc. 2) recante“ Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado “e segnatamente dell'art. 3 c. 2 del bando quivi impugnato in riferimento all'art. 6 c. 2 del decreto Ministeriale 995/2018, nella parte in cui, prevede che “ Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché' siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017” escludendo dalla partecipazione al concorso tutti coloro che benché abilitati in quanto possessori di Diploma Tecnico Pratico “ITP” non risultino essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) ne tanto meno nella II° Fascia delle Graduatorie di Istituto (G.I.) alla data del 31/05/20017 , nonché di ogni ulteriore atto prodromico , consequenziale e/o comunque connesso
e per la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla partecipazione al concorso “per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” in tempo utile allo svolgimento delle prove selettive. Il decreto ed il bando di concorso in epigrafe indicati, limitatamente alla disposizioni di cui all'art. 3 c, 2, ed in riferimento all'art. 6 c. 2 del decreto Ministeriale 995/2018 sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi dei ricorrenti , che , pertanto, ne chiedono l'annullamento in parte qua, previo assenso della misura di sospensione cautelare inaudita altera parte;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza per la notificazione mediante pubblici proclami in calce al ricorso n. 5751/2018 presentata dagli avv.ti P R e D L;
Rilevato che il ricorso in esame concerne concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado - esclusione dei possessori di diploma tecnico pratico “ITP” che non risultino essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) né tanto meno nella II fascia delle graduatorie di istituto (G.I.) alla data del 31/05/20017;
Considerato che la richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami per via telematica può essere accolta, con la pubblicazione del ricorso e della sentenza appellata nel testo integrale sul sito web dell’Amministrazione resistente, nonché l’avviso contenente l’indicazione dell’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e del numero di registro generale del ricorso, del nome dei ricorrenti, della amministrazione intimata, di almeno due controinteressati, degli estremi dei provvedimenti impugnati, e di un sunto dei motivi del ricorso;
Visto l’art. 41 comma 4 c.p.a;