Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-11-27, n. 202310127
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Testo completo
Pubblicato il 27/11/2023
N. 10127/2023REG.PROV.COLL.
N. 01447/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1447 del 2019, proposto da
CO Stabile Ambiente - Csa s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Catenacci e Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi 35/B;
contro
TO RS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Cerceo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Daniele Vagnozzi in Roma, via Giunio Bazzoni N, 3;
nei confronti
DE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ettore Paolo Di Zio, Xavier Santiapichi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Xavier Santiapichi in Roma, via Antonio Bertoloni 44;
Comune di Notaresco, Comune di Giulianova, Comune di Roseto degli Abruzzi, Comune di Bellante, Comune di Morro D'Oro, Comune di Mosciano Sant'Angelo, Regione Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione Rifiuti, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 284/2018, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di TO RS S.p.A. e di DE S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati Colagrande, Cerceo e Tradardi, in delega dell'Avv. Santiapichi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda la “ concessione di servizi di gestione della nuova discarica intercomunale sita a Notaresco(TE), località Casette di Grasciano, compresa la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la realizzazione delle opere annesse per la messa in opera ”.
2. CIRSU s.p.a. (di seguito: “RS”), società partecipata dai Comuni di Bellante, Giulianova, Morro d’Oro, Mosciano Sant’Angelo, Notaresco e Roseto degli Abruzzi, con bando del 22 marzo 2013, ha indetto una gara pubblica per l’affidamento della suddetta concessione.
3. Il CO Stabile Ambiente - CS s.c.a.r.l., divenuta “ Consamb s.r.l. tra professionisti ” (di seguito comunque: “CS”), è risultata aggiudicataria del servizio per la gestione del Polo tecnologico, comprensivo di una discarica intercomunale, sito in Notaresco (TE), località Casette di Grasciano.
4. Prima della scadenza del termine di completamento dei lavori e di consegna della discarica (fissato alla data del 15 novembre 2015) la RS è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Teramo n. 100 del 10 settembre 2015.
5. CS ha affermato di aver presentato presso il Tribunale di Teramo istanza di ammissione al passivo del fallimento, con la quale, oltre a rivendicare il diritto alla prosecuzione dei rapporti concessori, ha chiesto il riconoscimento di tutti i crediti maturati sino alla data del fallimento, ivi inclusi i costi sostenuti in esecuzione del piano economico finanziario dei rapporti concessori in essere.
6. Con decreto del 28 luglio 2017, emesso dal Tribunale di Teramo nell’ambito della procedura fallimentare della RS, è stata disposta l’omologazione del concordato fallimentare in favore di DE s.p.a.
7. Avverso tale decreto di omologa CS ha proposto reclamo dinanzi alla Corte d’appello di L’Aquila, la quale con decreto 16 aprile 2018 n. 376 ha respinto il reclamo.
8. Dopo il decreto di omologa del concordato da parte del Tribunale di Teramo, CS, ferma restando la piena rivendicazione del rapporto concessorio in essere, ha rappresentato ai curatori fallimentari l’obiettiva impossibilità di procedere all’immediato rilascio dell’impianto, “ pena un evidente compromissione dell’interesse sotteso al servizio pubblico del ciclo integrato dei rifiuti, peraltro in assenza di tempi certi per l’espletamento di tutte le necessarie attività funzionali al passaggio di consegne a DE S.p.a. e di qualsivoglia determinazione circa la sorte degli impianti ivi presenti e la definizione dei relativi oneri economici ”.
9. Con nota 6 settembre 2017 il TO RS, in persona dei curatori fallimentari, ritenuta sussistere “ una situazione di detenzione sine titulo del polo, stante l’intervenuto scioglimento di ogni rapporto per effetto della declaratoria di fallimento e la scadenza del termine