Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-01-22, n. 202000531
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Testo completo
Pubblicato il 22/01/2020
N. 00531/2020REG.PROV.COLL.
N. 03868/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 3868 del 2019, proposto da
RI ME, ES RA, SA RA, RE AL RI RA, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Calzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Vibo Valentia, in persona del Presidente pro-tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ientile Mario nella qualità di commissario ad acta nominato dall'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 00132/2019, resa tra le parti, concernente reclamo avverso la deliberazione del commissario ad acta n. 5 del 19 settembre 2018, adottando ogni altro provvedimento in ordine alla corretta esecuzione decreto ingiuntivo n. 570-1/2014 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia e della sentenza del TAR di Catanzaro n. 486/2918;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2019 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Angelo Calzone e Mario Ferraro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli esponenti indicati in epigrafe si rivolgevano al Tribunale amministrativo della Calabria per chiedere l’annullamento del provvedimento con cui il Segretario generale della Provincia di Vibo Valentia quale Commissario ad acta, incaricato di eseguire la sentenza dello stesso Tribunale amministrativo n. 486/2018, resa in sede di ottemperanza aveva riconosciuto, ai sensi dell’art. 194, comma 1, d. lgs. n. 267 del 2000, un debito residuo pari ad €. 46.361,10, individuandone la competenza alla liquidazione in capo all’organo straordinario sull’assunto che esso fosse sorto prima della dichiarazione di dissesto dell’Ente territoriale emessa il 30 ottobre 2013 dal Commissario straordinario ed estesa al periodo antecedente il 31 dicembre 2012, ed in quanto tale rientrante nella massa passiva.
Tale somma era derivante dal decreto n. 570/2014 con cui il Tribunale di Vibo Valentia aveva ingiunto alla Provincia il pagamento in favore dei ricorrenti della complessiva somma di €. 75.439,02, oltre accessori, in parte poi versata dall’Ente territoriale a titolo di canoni di locazione.
Con la sentenza n. 132 del 23 gennaio 2019 il Tribunale amministrativo rilevava che ai sensi dell'art. 248 d. lgs. 267 del 2000, dalla data della dichiarazione di dissesto – 30 ottobre 2013 - e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’Ente territoriale per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, sorti prima della dichiarazione di dissesto, ciò riguardava anche il