Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-05, n. 202400213
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Testo completo
Pubblicato il 05/01/2024
N. 00213/2024REG.PROV.COLL.
N. 05770/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5770 del 2023, proposto da
A A T, rappresentata e difesa dagli avvocati E G, L Z, E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell’Università della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
V D, rappresentato e difeso dagli avvocati N M, D P e I A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Istituto Superiore di Studi Musicali Conservatorio di Musica Orazio Vcchi - A T di Modena, non costituito in giudizio
nei confronti
Roberto Penta, Gabriele Pini, Mariangela Ciuffreda, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l''Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 212/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio con ricorso incidentale proposti dal ricorrente incidentale Vsevolod D e dal Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2023 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti gli avvocati E G e N M e l’avvocato dello Stato Monica De Vrgori;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’originario ricorso Vsevolod D impugnava la Graduatoria Docenti di cui all’Avviso Pubblico di procedura inquadramento nei ruoli dello Stato del personale dell’ISSM Tonelli di Modena, nella parte riguardante i posti relativi al settore artistico disciplinare CODI/21 Pianoforte e tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso, il verbale del Consiglio Accademico Straordinario del 27 dicembre 2022 con cui è stata decisa l’apertura della graduatoria B ai docenti non AFAM, del verbale dell’Istituzione di attribuzione dei singoli punteggi, del verbale di approvazione della graduatoria impugnata del 31 dicembre 2022, chiedendo la condanna del Conservatorio statale “Orazio Vcchi - A T” di Modena a rifare la graduatoria impugnata senza ammettere i candidati che non erano in possesso dei requisiti previsti dal D.P.C.M. 9 settembre 2021 e del decreto n. 11 del 16 novembre 2022 del Presidente dell’Istituto Superiore di Studi Musicali O. Vcchi-A. Tonelli nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell’illegittima partecipazione dei controinteressati alla procedura concorsuale impugnata, da liquidarsi in via equitativa.
Nelle more della procedura il Consiglio Accademico dell'Istituto aveva presentato formale richiesta al Ministero, approvata anche dal Consiglio di Amministrazione, per poter definire con chiarezza le istanze dei vari candidati, eliminando ogni dubbio circa l'attribuzione dei punteggi.
In data 27 dicembre 2022 il Consiglio accademico straordinario decideva “ l’apertura della graduatoria B a tutti i docenti AFAM e NON AFAM ”, in forza della risposta pervenuta dal Ministero del 20 dicembre 2022. Quest’ultimo atto riportava quanto segue: “ Nell’elenco B hanno diritto di essere inseriti coloro che erano in servizio al 1° dicembre 2020 quali docenti con incarico relativo a un settore artistico disciplinare (SAD) per il quale esiste una cattedra in organico. L’attinenza dell’incarico con il SAD può essere desunta dalla presenza del codice disciplinare, oppure dall’identificazione dell’incarico mediante descrizione del settore coincidente con il SAD in questione, oppure dal raffronto tra le mansioni richieste e la declaratoria del SAD. Tale valutazione è rimessa alle istituzioni interessate. A norma del D.P.C.M. 9 settembre 2021, non è richiesto che il servizio al 1.12.2020 fosse relativo esclusivamente e prioritariamente a corsi ordinamentali AFAM ”.
In data 31 dicembre 2022, il Consiglio accademico straordinario ha approvato la graduatoria.
In particolare il Sig. V D veniva inserito, sulla base degli elementi indicati nella domanda, nella 7° posizione graduatoria per il S.A.D. “CODI/21 Pianoforte”, di cui all’ Elenco B per il personale docente, a fronte dei nati 4 posti disponibili.
Il Tar per l’Emilia Romagna, con la sentenza in epigrafe ha accolto il ricorso sul rilievo che l’avviso pubblico relativo alla procedura di inquadramento in questione dava espressamente atto che per l’iscrizione nell’elenco B, “ può fare domanda l’interessato che risulta essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.C.M. 9 settembre 2021, art. 4, comma 4. ” (art. 3 del bando), mentre il decreto ministeriale citato (articolo 4, lettera b), stabiliva che la domanda per l’inserimento nell’elenco B poteva essere presentata, da personale “ in servizio presso l’Istituzione alla data del 1° dicembre 2020 con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato o con contratto di lavoro flessibile relativo al medesimo profilo professionale e, per i docenti, al medesimo settore disciplinare per i quali si presenta istanza ” mentre la controinteressata Amelia Truica, pur avendo le abilitazioni necessarie per insegnare ai corsi accademici di primo e secondo livello, non possedeva, alla data dell’1 dicembre 2020, il requisito dell’essere parte di un contratto a tempo determinato o contratto flessibile in relazione al SAD CODI/ 21-pianoforte, essendo iniziato il suo contratto per tale Settore artistico disciplinare solo il 15 marzo 2021.
Amelia Truica appellava ritualmente la sentenza; si costituiva il Ministero dell’Università e della Ricerca il quale proponeva anche appello incidentale.
Resisteva V D in quale, a sua volta, proponeva appello incidentale con riferimento al rigetto della domanda risarcitoria.
All’udienza del 12 dicembre 2023 la causa passava in decisione.
DIRITTO
Deve essere preliminarmente esaminata la tempestività dell’appello incidentale proposto dal Ministero dell’Università e della ricerca.
La sentenza impugnata è stata notificata, in data 13 aprile 2023, alle Amministrazioni resistenti all’indirizzo PEC bologna@mailcert.avvocaturastato.it, non deputato a ricevere le notifiche processuali degli atti giudiziari. Il corretto indirizzo PEC, infatti, unico risultante dal Registro generale degli Indirizzi Elettronici (c.d. “Re.g.Ind.E.”) gestito dal Ministero della giustizia, e a cui, pertanto, devono essere inviate le notifiche degli atti giudiziari è: ads.bologna@mailcert.avvocaturastato.it. Ne consegue che la notifica della sentenza impugnata deve considerarsi nulla, a norma dell’art. 144, comma 1, c.p.c., che richiama espressamente l’art. 11, commi 2 e 3, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, a mente dei quali “ ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l’ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza. Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio ”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “ in materia di notificazioni questa Corte ha già avuto modo di affrontare con alcune recenti pronunce, pervenendo alla conclusione che, a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, la notificazione dell’impugnazione