Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-04-23, n. 202002570

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-04-23, n. 202002570
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202002570
Data del deposito : 23 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/04/2020

N. 02570/2020REG.PROV.COLL.

N. 07476/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 7476 del 2019, proposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore , dal Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore , e dal Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.

contro

La S.p.a Italcave, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G S e E S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
La Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , e la Provincia di Taranto, in persona del Presidente pro tempore , non costituiti in giudizio.

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Seconda, n. 7703/2019, resa tra le parti, concernente l’impugnazione dell’ordine di messa in sicurezza del sito.


Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Italcave;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2020 il consigliere Daniela Di Carlo;

Visto l’art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società Italcave esercita l’attività di impresa portuale per conto terzi per il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito e la movimentazione delle merci e di ogni altro materiale in un’area delimitata del Porto di Taranto, giusta autorizzazione dell’Autorità Portuale n. 3 del 18 luglio 1998, successivamente rinnovata con le autorizzazioni n. 2 del 4 marzo 2002 e n. 1 del 7 aprile 2006.

1.1. La società ha chiesto l’annullamento del verbale della Conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto del 15 gennaio 2008, nonché del decreto del Direttore della Direzione Generale per la qualità della vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. n. 4396/QdV/DI/B del 28 febbraio 2008), che lo ha recepito, limitatamente alle statuizioni relative al punto 21 all’ordine del giorno, e cioè quanto alle parti ed alle prescrizioni che fanno riferimento al “Documento di cui alla lettera iii)”.

2. Il Tar del Lazio, con la sentenza di cui in epigrafe, ha accolto i primi tre motivi di ricorso ed ha assorbito le censure residue;
per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati, fermi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione competente in ordine all’accertamento della sussistenza del danno ambientale e della responsabilità della società ricorrente ovvero di soggetti terzi, compensando tra le parti le spese di lite.

3. I Ministeri di cui in epigrafe hanno appellato la sentenza, articolando le seguenti censure.

3.1. VIOLAZIONE DELL’ART. 2909 C.C. E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21- SEPTIES

DELLA L. N. 241/1990 E DELL’ART. 114,

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