Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-02-03, n. 201000478

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-02-03, n. 201000478
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201000478
Data del deposito : 3 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00082/2009 REG.RIC.

N. 00478/2010 REG.DEC.

N. 00082/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 82 del 2009, proposto da:
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. D d N, con domicilio eletto presso l’avv. Graziano Pungi in Roma, via Ottaviano n. 9;

contro

C A, rappresentato e difeso dall'avv. M C E, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Tomaino in Roma, via Cerveteri n. 18;

per la riforma

della sentenza del TAR CALABRIA, sede di CATANZARO, sezione seconda, n. 01322/2008, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE SOMME A TITOLO DI INDENNITA' CHILOMETRICA.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2009 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Pungì, per delega dell'avv. de Nobili, e Gigli, per delega dell'avv. Elia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con atto notificato il 19 dicembre 2008 e depositato il 7 gennaio 2009 la Regione Calabria ha appellato la sentenza 26 settembre 2008 n. 1322 del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, sezione seconda, non notificata, con la quale è stato accolto il ricorso del signor Alberto Cavallaro, dipendente dell’Azienda Foreste Demaniali della Regione Calabria transitato dal 1991 nei ruoli regionali, diretto ad ottenere, ai sensi dell’art. 27 del C.C.N.L. di settore del 22 marzo 1984 e dell’art. 9 del relativo contratto integrativo regionale, la corresponsione della quota variabile dell’indennità chilometrica per aver prestato servizio dall’ottobre 1981 al dicembre 1986 presso la sede regionale di Catanzaro risiedendo a Sersale.

Premesso che per analogo titolo il ricorrente aveva promosso davanti al giudice del lavoro un precedente procedimento monitorio, conclusosi – a seguito di opposizione - con sentenza della Corte d’appello di Catanzaro dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in ragione della quale il medesimo avanzava l’accolta domanda in applicazione del dictum della sentenza n. 77/07 della Corte costituzionale, l’appellante ha dedotto:

I.- Inammissibilità del ricorso. Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata.

I.a.- Decadenza per riassunzione tardiva.

I.b.- Decadenza sostanziale del diritto azionato.

II.- In via subordinata, nel merito: Infondatezza del ricorso di primo grado. Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge. Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti.

II.a.- Difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria.

II.b.- In via ulteriormente subordinata, prescrizione del diritto.

II.c.- In via ulteriormente subordinata, infondatezza della domanda.

L’appellato si è costituito in giudizio ed ha svolto controdeduzioni.

Infine, con memoria del 21 ottobre 2009 l’appellante ha insistito nelle proprie tesi e richieste.

All’odierna udienza pubblica l’appello è stato posto in decisione.

DIRITTO

Com’è accennato nella narrativa che precede, il ricorso deciso con l’appellata sentenza è stato proposto ai sensi della pronunzia 12 marzo 2007 n. 77 della Corte costituzionale, dopo che, in accoglimento dell’appello della Regione Calabria avverso il rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo richiesto dall’attuale ricorrente per il pagamento di somme allo stesso titolo di cui qui si discute, la Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, quindi confermato la revoca del decreto ingiuntivo e respinto la domanda dell’appellato.

Ciò posto, l’appello della Regione Calabria, qui in esame, è fondato in relazione al primo motivo, col quale si deduce l’inammissibilità del ricorso di primo grado per tardiva riassunzione ai sensi dell’art. 50 cod. proc. civ..

Al riguardo, va ricordato che – come il Consiglio di Stato ha già ritenuto - la traslatio iudicii postula l’applicazione della rigorosa disciplina dettata dall’art. 50 del codice di rito, il cui primo comma dispone che, in mancanza di un termine fissato dal giudice dichiaratosi incompetente, la riassunzione della causa deve avvenire in quello di sei mesi dalla comunicazione di tale pronuncia (termine oggi ridotto a soli tre mesi ai sensi dell’art. 45 della legge 18 giugno 2009 n. 69), tanto che, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, se la riassunzione avviene successivamente “il processo si estingue”. E, trattandosi di disposizioni aventi valenza generale, esse appaiono pacificamente applicabili anche al processo amministrativo, in assenza nella relativa disciplina di una norma particolare al riguardo;
nel contempo, la citata, rigorosa disciplina di carattere generale in materia di riassunzione rende inconfigurabile l’applicazione di un termine prescrizionale pur nell’ipotesi di controversie aventi ad oggetto pretese patrimoniali (cfr. Cons. St., Sez. IV, 31 luglio 2009 n. 4841).

Nel caso in parola risulta che, come documentato dall’Amministrazione appellante, la sentenza n. 1191/06 della Corte di appello di Catanzaro, depositata in data 3 ottobre 2006, è stata comunicata con biglietto di segreteria notificato in data 16 ottobre 2006 al difensore dell’appellato. Il ricorso al TAR risulta notificato il data 14 dicembre 2007, dunque ben oltre il termine semestrale di legge.

Infine, per quanto già esposto non possono condividersi le controdeduzioni svolte dall’appellato, secondo cui il cit. art. 50 cod. proc. civ. non sarebbe applicabile nel caso di declinatoria di giurisdizione, essendo dettato per l’ipotesi di declinatoria di competenza. Non senza dire che il TAR ha disatteso l’eccezione di tardiva riassunzione sollevata dalla Regione Calabria, qui riproposta, nel rilievo della mancata dimostrazione in quella sede dell’avvenuta comunicazione della sentenza del giudice ordinario, ma ha affermato esplicitamente e diffusamente l’applicabilità alla fattispecie del ridetto art. 50 cod. proc. civ., sicché per questo aspetto deve ritenersi formato il giudicato, in mancanza di impugnativa incidentale sul punto.

In conclusione, l’appello dev’essere accolto. Tuttavia, tenuto conto dell’epoca di proposizione del ricorso di primo grado, anteriore al formarsi di puntuali orientamenti giurisprudenziali sulla questione trattata, si ravvisano ragioni affinché possa essere disposta la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi.

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