Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2020-10-12, n. 202001564

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2020-10-12, n. 202001564
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001564
Data del deposito : 12 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="834ceda9-530f-512a-b4d1-ef3fdb83e48b" href="/decisions/itcsd5zoeqenhujvvb">N. 00903/2018</a> AFFARE

Numero 01564/2020 e data 12/10/2020 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 3 settembre 2020


NUMERO AFFARE 00903/2018

OGGETTO:

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ufficio legislativo.


Schema di decreto recante il regolamento in materia di definizione delle opere audiovisive di espressione originale italiana di cui all’art. 44- sexies del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (“testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”);

LA SEZIONE

Vista la nota del 9 maggio 2018, prot. n. 11722, di trasmissione della relazione di pari data, con la quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha chiesto il parere sul decreto in oggetto;

visto il proprio parere interlocutorio n. 1450/2018 emesso nell’Adunanza del 24 maggio 2018;

vista le note n. 0017957 del 15 luglio 2020 e n. 0020533 dell’11 agosto 2020 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere C T.


Premesso:

1. Con la nota del 9 maggio 2018, prot. n. 11722, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha inizialmente trasmesso, per il prescritto parere, lo schema di regolamento.

Tale schema è stato predisposto in attuazione dell’art. 44- sexies , comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 177 del 2005 (“ Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ”), introdotto dall’art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 204 del 2017, che ha sostituito l'intero Titolo VII del citato Testo unico.

In base all’art. 44- sexies , nel testo oggi vigente:

«1. Con uno o più regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita l'Autorità, sono stabiliti, sulla base di principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza ed efficacia:

a) la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o più elementi quali la cultura, la storia, la identità, la creatività, la lingua ovvero i luoghi;

b) le sotto quote riservate alle opere di cui alla lettera a) ai sensi degli articoli 44-bis, commi 2 e 3, 44-ter, commi 1-bis, 2, 3-bis e 4-bis, e 44-quater, comma 5, comunque nella misura non inferiore alle percentuali ivi previste.

2. Il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo, tenuto conto delle caratteristiche e dei contenuti dei palinsesti dei fornitori di servizi media audiovisivi, nonché dei livelli di fatturato da essi realizzato, possono prevedere ulteriori sotto quote a favore di particolari tipologie di opere audiovisive prodotte da produttori indipendenti, con specifico riferimento alle opere realizzate entro gli ultimi cinque anni, alle opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali o ad altre tipologie di opere audiovisive.

3. Nel caso di opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali di espressione originale italiana prodotte da produttori indipendenti, il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo prevedono che gli obblighi di investimento di cui all'articolo 44-ter e all'articolo 44-quater sono assolti mediante l'acquisto, il pre-acquisto o la co-produzione di opere. Il regolamento o i regolamenti, tenuto conto di eventuali appositi accordi stipulati fra le Associazioni di fornitori di servizi di media audiovisivi ovvero fra singolo fornitore di servizi di media audiovisivi e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori cinematografici e audiovisivi italiani, prevedono altresì:

a) specifiche modalità di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 44-bis, 44-ter, e 44-quater, con particolare riferimento alle condizioni di acquisto, pre-acquisto, produzione e co-produzione delle opere. In particolare, le modalità di assolvimento degli obblighi e gli assetti contrattuali e produttivi relativi a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali, di espressione originale italiana ovunque prodotte, devono assicurare che il ruolo e l'apporto dei produttori indipendenti non sia un ruolo meramente esecutivo;

b) i criteri per la limitazione temporale dei diritti di utilizzazione e sfruttamento delle opere e per le modalità di valorizzazione delle stesse sulle diverse piattaforme.

4. Il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo sono aggiornati a cadenza almeno triennale, anche sulla base delle relazioni annuali predisposte rispettivamente dall'Autorità ai sensi dell'articolo 44- quinquies , comma 4, e dalla Direzione generale Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei risultati raggiunti dalle opere promosse mediante l'assolvimento degli obblighi di investimento e all'efficacia delle condizioni contrattuali impiegate».

Il nuovo regolamento è volto a superare la disciplina attualmente contenuta, in tema di definizione e procedure di riconoscimento delle opere cinematografiche di espressione originale italiana, dall'art. 1 del decreto dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali del 22 febbraio 2013, avente ad oggetto la “definizione di opere cinematografiche di espressione originale italiana e procedura di riconoscimento”.

La base normativa primaria per l’adozione del regolamento interministeriale è dunque costituita dall’art. 44- sexies del d.lgs. n. 177/2005 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”.

Lo schema di regolamento in esame non interviene sulle sotto quote riservate alle opere audiovisive, di cui all'articolo 44- sexies, comma 1, lettera b), del Testo Unico, né sulle materie di cui al medesimo articolo 44-sexies, comma 3.

Il medesimo articolo 44- sexies è stato poi ulteriormente modificato dal decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, che ha espunto la previsione del parere parlamentare sullo schema di regolamento e introdotto modifiche di coordinamento con altre modificazioni del d.lgs. da parte del medesimo decreto-legge, con riguardo a ulteriori sottoquote o riserve di percentuale, a vario titolo in favore di opere cinematografiche di espressione originale italiana (v. art. 44- ter , commi 1- bis , 2, 3- bis e 4- bis ; art. 44- quater , comma 5). Nel silenzio della relazione illustrativa sul nuovo schema di regolamento, è da dedurre che neppure tali modifiche interessino lo schema di regolamento in esame e che esse siano destinate a costituire oggetto di un distinto regolamento.

E’ bene tenere conto, inoltre, che rilevano ai fini dei contenuti propri del regolamento in esame anche: la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»; il decreto del Ministro per lo sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali 22 febbraio 2013, recante «Definizione di opere cinematografiche di espressione originale italiana e procedura di riconoscimento»; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, recante «Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive»; il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 14 luglio 2017, recante «Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive»; il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017, recante «Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220».

2. Quanto all’ iter antecedente all’adozione dello schema, l’Amministrazione ha evidenziato di avere sottoposto la relativa bozza alle principali emittenti (Rai, Mediaset, Sky Italia, La7, Discovery Italia, Fox Network group, Viacom International, the Walt Disney company Rai) e alle associazioni di categoria (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive multimediali - ANICA e Associazione produttori televisivi - APT).

L’Amministrazione, infine, faceva presente di avere acquisito il nulla osta del Ministero dello sviluppo economico - espresso con la nota prot. n. 7960 del 6 aprile 2018 - e il prescritto parere da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) che, con la nota prot. n. 36335 del 4 maggio 2018, ha formulato alcuni rilievi relativi all’articolato, che sono stati nella quasi totalità accolti dall’Amministrazione proponente tramite “ opportune modifiche ” del testo regolamentare.

3. Lo schema di decreto, corredato dall’analisi dell’impatto della regolamentazione (A.I.R.) e dall’analisi tecnico-normativa (A.T.N.), si componeva in origine di cinque articoli e di due tabelle:

- art. 1 (“ Opera di espressione originale italiana ”) che individua i requisiti necessari al fine di poter qualificare un’opera, ovunque prodotta, come “ espressione originale italiana ”, esplicitandoli in parte direttamente e in parte rinviando alle tabelle 1 e 2 allegate al regolamento;

- art. 2 (“ Qualifica di opera di

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