Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-03-19, n. 202402663
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Testo completo
Pubblicato il 19/03/2024
N. 02663/2024REG.PROV.COLL.
N. 07041/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7041 del 2022, proposto dal Ministero della Giustizia e dal CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2024 il Cons. Sergio Zeuli e udito l’avvocato -OMISSIS-;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dalla parte appellata avverso il decreto con cui il Ministero della giustizia, previo parere del Consiglio Superiore della Magistratura, ha stabilito di non confermare l’attuale appellato nelle funzioni di vice procuratore onorario - V.P.O. presso la Procura della Repubblica di -OMISSIS-, emesso dal Ministero della Giustizia il 6 dicembre del 2018.
La difesa delle amministrazioni appellanti espone le seguenti circostanze di fatto a supporto del gravame:
- l’appellato, avvocato iscritto dal -OMISSIS-del 1998 al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di -OMISSIS- e dal -OMISSIS- del 2010 all’Albo dei Cassazionisti, è stato nominato magistrato onorario con D.M. del 6 aprile del 2002 e confermato in tali funzioni il 12 aprile del 2006, esercitando quale vice Procuratore onorario presso la Procura della Repubblica del Tribunale di -OMISSIS-, prima, e presso quella di -OMISSIS- successivamente;
- l’appellato aveva presentato domanda di conferma nell’incarico per un primo mandato di durata quadriennale, con istanza del 13 settembre del 2016, ai sensi degli artt.1 e 2 del D. lgs. n.92 del 2016;
- il 12 febbraio del 2018 all’appellato veniva notificato il parere emesso dal Consiglio giudiziario che proponeva la sua non conferma, prendendo spunto dal rapporto del Procuratore della Repubblica di -OMISSIS-;
- il 28 marzo del 2018 l’appellato veniva convocato dal Consiglio Superiore della Magistratura, e nel corso dell’audizione, contestava le valutazioni negative espresse;
- il 25 giugno del 2018 l’appellato veniva inserito all’interno dell’Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, unitamente agli altri V.P.O. presenti nell’ufficio, svolgendo non più soltanto attività di udienza, ma anche di indagine, ricevendo fin dal mese di settembre del 2018 deleghe per la trattazione dei fascicoli assegnati;
- il 27 dicembre del 2018 l’appellato riceveva la notifica del decreto impugnato, dal quale apprendeva di un nuovo giudizio di inidoneità espresso dal Procuratore di -OMISSIS-, per negligenza nello studio dei fascicoli, che segnalava in particolare un errore macroscopico da lui commesso all’udienza del 17 marzo del 2016;
- la parte appellata gravava questo provvedimento dinanzi al TAR del Lazio che, con la sentenza impugnata accoglieva il ricorso.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
a) inammissibilità del ricorso originario;
b) infondatezza del ricorso originario - Motivazione insufficiente ed apodittica - Violazione della Circolare n. P-793/2016 del 19 gennaio 2016 – Delibera del 13 gennaio 2016 e dell’art. 2, comma 9 del D.Lgs n. 92 del 2016.
2. L’appellato si è costituito in giudizio, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
3. In premessa va rigettata la deduzione della parte appellata che - in ragione della sua sopravvenuta conferma nel ruolo, deliberata il 15 giugno del 2022, da parte del CSM, su conforme parere positivo del Procuratore della Repubblica e del Consiglio giudiziario della Corte d’Appello di -OMISSIS- - chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
3.1. La richiesta non può essere accolta, dal momento che, in detta delibera l’organo di autogoverno, applicando le disposizioni sopravvenute di cui all’art.1 comma 629 lett. a) della legge n.234 del 2021, che prevedono una nuova ed unica procedura di conferma, fino al settantesimo anno d’eta, per tutti i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della legge, si è limitato a disporre, in ossequio a questa previsione, il non luogo a provvedere in ordine alla originaria richiesta di conferma che aveva dato luogo al contenzioso.
Dunque seppure è vero che detto provvedimento ha consentito alla parte appellata di rimanere in servizio, è