Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2014-02-12, n. 201400641

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2014-02-12, n. 201400641
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201400641
Data del deposito : 12 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00215/2014 REG.RIC.

N. 00641/2014 REG.PROV.CAU.

N. 00215/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 215 del 2014, proposto dalla Societa' Oil Italia S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. G A, con domicilio eletto presso la Segreteria della VI sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;


contro

Comune di Udine, rappresentato e difeso dagli avvocati G M, N P e C M, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Barnaba Tortolini 34;

per la riforma della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA – TRIESTE, SEZIONE I, n. 00455/2013, resa tra le parti, concernente incompatibilita' ambientale ed ordine di demolizione di un impianto di distribuzione di carburante;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Udine;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati Azzalini, e Martinuzzi;


Ritenuto che non sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, tenuto anche conto – per quanto riguarda il danno rappresentato dall’appellante – della priorità logico giuridica della valutazione dell’istanza di adeguamento proposta, rispetto all’esecuzione della sentenza;

ritenuto altresì che le spese giudiziali, da porre a carico della medesima appellante, possano essere liquidate nella misura di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00)

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