Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-10-11, n. 202106765
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Testo completo
Pubblicato il 11/10/2021
N. 06765/2021REG.PROV.COLL.
N. 06162/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6162 del 2018, proposto dai signori
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato E I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Stato Maggiore Esercito, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (ex INPDAP) non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’accertamento del diritto alla corresponsione, dei contributi previdenziali relativamente al servizio svolto prima del passaggio al servizio effettivo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2021, tenuta ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Cons. Cecilia Altavista; udito per la parte appellante l’avvocato E I;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Alcuni militari dell’esercito, in servizio permanente effettivo, tra cui gli odierni appellanti, con ricorso notificato il 6 luglio 2004 e depositato il successivo 19 luglio 2004, deducendo in fatto di essere transitati al servizio permanente in periodi differenti dal 1996 al 2003, avevano proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio per l’accertamento nei confronti dell’INPDAP e del Ministero della difesa del diritto alla corresponsione, previa iscrizione al Fondo di Previdenza INPDAP, dei contributi previdenziali per il periodo di servizio svolto in ferma volontaria e/o rafferma, prima del passaggio in servizio permanente effettivo, con conseguente condanna delle Amministrazioni intimate alla corresponsione dei predetti contributi, con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell’effettivo soddisfo, sostenendo la equiparazione del periodo di ferma al servizio permanente effettivo, ai sensi degli artt. 1, 37 e 39 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.
Nel corso del giudizio di primo grado, con decreto presidenziale n. 6978 del 2015 il ricorso veniva dichiarato perento nei confronti di tutti i ricorrenti, “ad eccezione del sig. -OMISSIS-”, in quanto aveva presentato un’istanza di fissazione di udienza depositata in data 15 febbraio 2011.
Con il successivo decreto presidenziale n. 348 del 2016, il decreto n. 6978 del 2015 è stato revocato “ limitatamente ai ricorrenti -OMISSIS-”.
L’INPDAP costituendosi nel giudizio di primo grado aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per genericità e la sua infondatezza. Anche il Ministero della Difesa si era costituito in giudizio.
Con la sentenza n. 1391 del 5 febbraio 2018 il ricorso è stato dichiarato improcedibile per il signor-OMISSIS-, a seguito di atto di rinuncia al giudizio depositata il 20 dicembre 2017; è stato respinto per gli altri ricorrenti -