Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-05-11, n. 201802833

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-05-11, n. 201802833
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201802833
Data del deposito : 11 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/05/2018

N. 02833/2018REG.PROV.COLL.

N. 05823/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5823 del 2017, proposto da
A R F, rappresentato e difeso dall'avvocato D T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. P. Da Palestrina 19;

contro

Agea - Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

F S, rappresentato e difeso dagli avvocati M N, F G L G, con domicilio eletto presso lo studio M N in Roma, viale Pinturicchio 83;
Renzo Lolli, rappresentato e difeso dagli avvocati M N, F G L G, con domicilio eletto presso lo studio M N in Roma, viale Pinturicchio 83;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 1799/2017 pubblicata il 3.02.17;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura e di F S e di Renzo Lolli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2018 il Cons. U R e uditi per le parti gli avvocati D T, Michele Perrone su delega di F G L G e l'Avvocato dello Stato Wally Ferrante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame l’appellante Annarita Fonseta chiede la riforma della decisione con cui il T del Lazio:

a) ha dichiarato irricevibile il ricorso n.3162/2016 diretto all’annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di dirigenti seconda fascia -- nella quale la ricorrente risultata collocata al 12º posto – e di nomina dei vincitori, collocati ai primi tre posti della graduatoria, sigg. Fraddosio, Sofia e Lolli;

b) ha respinto il successivo ricorso n. 11.461 2016, diretto avverso la delibera del commissario straordinario dell’AGEA di nomina di tre dirigenti di seconda fascia, i dottori Maurizio Pomponi, Rocco Giannini e F S, attingendo dalla graduatoria di merito del detto concorso.

Si sono costituiti in giudizio i controinteressati sigg. Lolli e Steidl i quali, con le proprie memorie rispettivamente in data:

3.11.2017 per la tutela cautelare;
12.2.2018 per l’udienza pubblica, 21.2.2018 in ulteriore replica, hanno confutato la ricostruzione in punto di fatto della ricorrente e concluso per il rigetto del ricorso

A sua volta l’appellante, con la memoria per la discussione e la ulteriore replica del 21.2.2018, ha sottolineato le proprie tesi ed ha insistito nell’accoglimento.

Uditi, all’udienza pubblica di discussione, i difensori delle parti, l’appello è stato ritenuto in decisione dal Collegio.

L’appello è infondato.

1. Con il primo motivo, di carattere processuale, si lamenta che erroneamente il T avrebbe dichiarato irricevibile il primo gravame.

Tale ricorso, che era stato consegnato per la notifica in data 12 marzo 2013, sarebbe stato giudicato tardivo rispetto alla impugnata determinazione di approvazione della graduatoria del 19 dicembre 2012.

Il primo giudice non avrebbe tuttavia tenuto conto che, nell’epigrafe, risultava essere stata impugnata anche la nota del 24 gennaio 2013 con la quale l’ente, “ aveva negato il diritto alla riserva della interessata ” in esito alla sua istanza di riconoscimento. Tale impugnazione renderebbe tempestivo il predetto ricorso”

In ogni caso la decorrenza del termine per l’impugnativa avrebbe dovuto essere computata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 15 gennaio 2013 dell’avvenuta approvazione della graduatoria finale del concorso. Contraddittoriamente quindi sarebbe stato dichiarato tardivo l’intero ricorso.

L’assunto va respinto.

Come è noto nel processo amministrativo la mancata tempestiva impugnazione di atti presupposti, direttamente ed immediatamente lesivi, comporta l’inammissibilità del ricorso tardivamente proposto avverso gli atti conseguenziali per l’evidente carenza d'interesse al riguardo.

Ciò posto, si ricorda che, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., il termine per impugnare i provvedimenti amministrativi decorre “ dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui è scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge ”.

La norma prevede quindi tre criteri ordinari di individuazione del “ dies a quo ” e, come dimostra l’apposizione della congiunzione disgiuntiva “ovvero”, un quarto canone di carattere suppletorio e di chiusura ordinamentale, che è stato posto a tutela della certezza delle situazioni giuridiche dei terzi.

Tuttavia proprio dalla costruzione letterale della norma è evidente quest’ultimo non può comportare una deroga ai principi ordinari che disciplinano l'impugnazione in sede giurisdizionale degli atti amministrativi, secondo cui il termine di impugnazione decorre da quando si ha “piena conoscenza” dell'esistenza e della lesività del provvedimento.

Per l’individuazione del termine inziale per l'impugnazione della graduatoria definitiva quindi la data della pubblicazione, è un principio integrativo, che recede di fronte alla prova della precedente conoscenza del contenuto

Nel caso in esame dunque, come esattamente rilevato dal TAR, in data 8.1.2013 la ricorrente aveva formalmente rivendicato il riconoscimento della riserva a suo favore sull’evidente presupposto dell’illegittimità del diniego implicitamente affermato nella graduatoria.

Non vi sono dunque dubbi che, il termine decadenziale per l’impugnazione nel caso di specie decorreva dal momento in cui l’interessata aveva dimostrato di conoscere sicuramente il contenuto lesivo della graduatoria che per tale parte, nei suoi riguardi, aveva il carattere di definitività.

In tale quadro, il successivo diniego dell’AIMA in data 24 gennaio 2013 in esito alla sua istanza era un atto meramente confermativo della graduatoria.

In conseguenza, il termine decadenziale di impugnazione, decorrente dall’8.1.2013, era ampiamente decorso al 12 marzo 2013, data di notifica del gravame.

Di qui l’esattezza della sentenza sul punto.

2. Con il secondo motivo d’appello si lamenta, sul piano sostanziale, l’erroneità dell’affermazione per cui l’interessata non avrebbe avuto titolo alla riserva per il difetto del requisito, prescritto dal bando, della posizione apicale nella carriera direttiva per almeno 15 anni maturati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso in questione.

Per l’appellante il T avrebbe ricostruito in maniera del tutto incoerente la permanenza lavorativa dell’appellante in relazione alla sua pregressa dipendenza presso la Cassa Conguaglio Zucchero nel periodo 2 febbraio 1987 --1 gennaio 1991, senza tener conto che, nella sua domanda di partecipazione, l’interessata avrebbe fatto riferimento esclusivamente alla data del 1 gennaio 1991 data di immissione della medesima nei ruoli dell’AIMA ai sensi del d.l. 391/1990 (conv in L. 48/1991).

La qualifica VIII° “Vice dirigente”, nella quale sarebbe stata inquadrata l’appellante, sarebbe stata la massima qualifica apicale della carriera direttiva dell’AIMA, come affermato anche nelle premesse del D.M. Funzione pubblica e del Tesoro del 13 giugno 1991, sul trasferimento del personale già dipendente dalla ex Cassa Conguaglio Zucchero, che all’allegato A) riportava per l’appunto la VIII° come qualifica massima.

Pertanto il giudice avrebbe erroneamente fondato il proprio convincimento:

-- sulla presenza in atti di documenti dai quali risultava la esistenza di un apposito ruolo di IX° qualifica “ad esaurimento” nel quale erano stati inseriti alcuni dipendenti con requisiti specifici, e che nel nuovo ordinamento non poteva essere altrimenti alimentato perché il ricordato decreto interministeriale del 13 giugno 91 non riportava assolutamente la IX* qualifica, seppur successivamente vi sarebbero stati inquadramenti ad personam in quest’ultima posizione (e che secondo il T risalirebbero alla data del 1 gennaio 1987);

-- sulle previsioni di cui al decreto legge 26 febbraio 1988 n. 46, che in realtà non sarebbe mai stato convertito in legge;

Il T non avrebbe tenuto conto che:

-- nella relazione del direttore generale dell’Aima n. 9757 del 14 luglio 1998, si sottolineava come in sede di rideterminazione della dotazione organica non era stata prevista la nuova qualifica funzionale e la qualifica VIII ° avrebbe dovuto essere considerato apicale in quanto comprendente anche mansioni proprie della nona qualifica funzionale;

-- nella precedente nota n. 3737 del 30 aprile 93 si era sottolineato che non erano stati individuati profili professionali corrispondenti alla nuova qualifica e non era stata individuata la relativa dotazione organica;

-- in un’altra nota n. 5770 del 9/4/98 si era specificato che l’articolo 68 del CCNL aveva stabilito che la determinazione del compenso per il fondo di amministrazione avrebbe dovuto essere effettuata secondo il criterio di parametrazione per cui al personale al quale, ai fini economici, era riconosciuto il trattamento della nona qualifica, sarebbe stato applicato il parametro dell’ottava qualifica funzionale.

In definitiva all’appellante transitata in AIMA essendo stata inquadrata nella VIII° qualifica apicale a decorrere dal 1 gennaio1991, avrebbe dovuto essere applicata la riserva in quanto, né a quella data e neanche successivamente, sarebbero stati presenti in pianta organica profili di IX° qualifica.

L’assunto è infondato.

In primo luogo, invano l’appellante cerca di costruire un quadro di circostanze favorevoli alla sua tesi a partire dalla mancata menzione nella domanda della sua pregressa dipendenza presso la Cassa Conguaglio Zucchero dal 2 febbraio 1987 al 1 gennaio 1991, nella VIII° su IX° qualifiche, e quindi in posizione non apicale.

Sempre nella predetta VIII° qualifica era stata in conseguenza collocata in AIMA.

A tal riguardo l’appellante erroneamente pretende di elidere un fatto obiettivo che si pone come assolutamente preclusivo per la pretesa dell’appellante: ai sensi dell’art. 3 della legge 07/07/1988, n. 254 all’atto del passaggio all’AIMA, la IX° qualifica fu mantenuta “ad personam” ai funzionari, muniti di laurea ed iscritti agli albi professionali che avevano in precedenza già raggiunto tale posizione apicale onde evitare che le modifiche istituzionale degli enti di appartenenza si risolvessero in una riforma “in pejus”.

Se dunque, nel nuovo ordinamento, non era stata istituita una nuova IX° qualifica ordinaria, ciò non toglie che, al momento del passaggio, sussistessero IX° qualifiche apicali “ad esaurimento”.

Tali posizioni risultano provate “ per tabulas ” dai controinteressati che hanno versato in atti (cfr. documenti in data 2.11.2017 nn. 5-9) le copie dei decreti di inquadramento nella IX° qualifica di diversi funzionari (es. Migliorini, Pennacchia, Santini, Nanni, ecc.).

Gli interessati restavano collocati nel ruolo ad esaurimento o fino al transito nella dirigenza agevolato con l’apposizione della riserva nei relativi concorsi;
o sino al loro collocamento a riposo.

In altre parole, l’apposizione di una riserva nel bando, aveva l’evidente ed esclusiva finalità di agevolare proprio lo svuotamento del ruolo ad esaurimento nella IX qualifica,

La previsione della riserva di posti del bando -- laddove si faceva riferimento alle posizioni apicali della carriera direttiva con un’anzianità per almeno 15 anni maturati alla data di scadenza del termine -- concerneva cioè proprio le posizioni apicali di IX° qualifica ad esaurimento ancora eventualmente presenti presso l’AIMA.

Parimenti inconferente è poi il riferimento alla non conversione in legge del d.l 26 febbraio 1988 n. 46. Infatti l’art. 6 della ricordata L. n. 254/1988 nel disciplinare la “ Corresponsione del trattamento economico provvisorio al personale inquadrato nella nona qualifica funzionale ”, al secondo comma specificava che “ 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1987, n. 537, e 26 febbraio 1988, n. 46 ”.

Per contro non possono trovare alcun riscontro i vari tentativi dell’appellante di estrapolare da singole note singole dell’AIMA, di passi che, seppure esattamente riportati, risultano del tutto inidonei a superare le considerazioni che precedono in quanto afferenti alle ordinario assetto delle qualifiche.

In definitiva la ricorrente difettava del requisito della posizione apicale nella carriera direttiva per cui esattamente il TAR ha concluso per la legittimità del provvedimento impugnato in primo grado.

3. In definitiva l’appello deve essere respinto e per l’effetto la sentenza gravata merita piena conferma.

Le spese tuttavia in relazione alla peculiarità della questione, possono essere integralmente compensate tra le parti.

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