Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 2012-06-21, n. 201203654

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 2012-06-21, n. 201203654
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201203654
Data del deposito : 21 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02031/2012 REG.RIC.

N. 03654/2012REG.PROV.COLL.

N. 02031/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2031 del 2012, proposto da:
R avv. F M, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D C in Roma, via Taranto, 95;

contro

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

nei confronti di

S B e S B, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza Quater, 9 febbraio 2012, n. 1281, resa tra le parti, concernente procedimento disciplinare.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2012 il consigliere Andrea Pannone e udito il ricorrente;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Il ricorrente ha impugnato, in primo grado, il provvedimento di citazione in giudizio ex art. 48 R.D. n. 37/1934 (Norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato), relativo al fascicolo disciplinare procc.61/09-64/09-35/10-53/11 ed ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni.

Il giudice di primo grado ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione alla luce delle pronunce della Corte di Cassazione (SS.UU. 8 novembre 2010, n. 22624 e 15 dicembre 2008, n. 29294) secondo le quali: “In tema di procedimento disciplinare a carico di un avvocato, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 50 del r.d.l. n. 1578 del 1933, onde consentire, nella prospettiva del giusto processo (art. 111, commi 1 e 2, cost.), un più rapido intervento di un giudice terzo e imparziale sulla legittimità dell'avvio dell'anzidetto procedimento, deve ritenersi ammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la decisione con la quale il locale Consiglio dell'ordine stabilisce d'iniziare il procedimento medesimo”.

Il ricorrente impugna la sentenza, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando la recente sentenza della SS.UU. della Corte di Cassazione 22 dicembre 2011, n. 28335.

“L'atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio dell'ordine territoriale a carico di un avvocato non costituisce una <<decisione>>
ai sensi dell'ordinamento professionale forense, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale, il quale non incide in maniera definitiva sul relativo status professionale e non decide questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura. Ne consegue che, avendo l'atto di apertura del procedimento il solo scopo di segnarne l'avvio con l'indicazione dei capi di incolpazione, esso non è autonomamente impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense;
né a diversa conclusione può giungersi alla luce dell'art. 111 cost., poiché l'immediato intervento di un giudice terzo si traduce in un inevitabile aggravio dei tempi del procedimento amministrativo davanti al Consiglio dell'ordine territoriale, con lesione anche del principio di cui all'art. 97 Cost.”.

La pronuncia richiamata dal ricorrente non può condurre a conclusioni diverse in ordine alla giurisdizione. Dall’impossibilità di impugnare l’atto di incolpazione innanzi al Consiglio nazionale forense non deriva automaticamente la possibilità di impugnare i medesimi atti innanzi al giudice amministrativo. Né l’impossibilità di impugnare atti di avvio di un procedimento, che può concludersi con un atto sanzionatorio, viola principi di rango costituzionale.

Al contrario, la facoltà di impugnare innanzi al giudice amministrativo l’atto di incolpazione (con possibile suo annullamento per ragioni sostanziali) si risolverebbe in un’inammissibile trasferimento di giurisdizione, atteso che, ai sensi dell’art. 56 del r.g.l. 27 novembre 1933, n. 1578, le decisioni del Consiglio nazionale forense possono essere impugnate solo innanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione.

Il collegio deve altresì rilevare, per scrupolo di completezza, che né nel ricorso introduttivo, né, tanto meno, nel ricorso in appello, è stata formulata alcuna domanda di accesso agli atti del procedimento.

Nel ricorso di primo grado (pagina 16) si affermava “che l’istanza (di accesso) veniva rigettata dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Tivoli (recte Velletri) con comunicazione dell’11 ottobre 2011, n. 451”.

Ma tale inciso costituisce un mero riferimento storico della vicenda, essendo evidente che il ricorrente ha, attraverso il complessivo impianto difensivo, manifestato il solo interesse a paralizzare sul nascere l’azione disciplinare esercitata dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Velletri.

La sentenza impugnata merita conferma anche in ordine alla richiesta risarcitoria perché l’inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione preclude qualsiasi pronunzia che presuppone l’illegittimità degli atti impugnati.

La mancata costituzione delle parti evocate in giudizio esime il giudice dalla pronuncia sulle spese.

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