Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-05-25, n. 202305143
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 25/05/2023
N. 05143/2023REG.PROV.COLL.
N. 01961/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1961 del 2023, proposto dalla società Heart Life Croce Amica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A C, F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 00353/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2023 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza qui appellata, l’odierna ricorrente ha impugnato il bando di gara del 5 agosto 2022, con il quale l’ASL Napoli 1 Centro ha indetto la procedura aperta per l’affidamento del servizio triennale di “ Trasporto Primario per l’Emergenza Territoriale 118 e di Trasporto Secondario per il Servizio Dializzati ”.
2. A supporto della spiegata impugnazione, la società ricorrente ha dedotto:
a) il difetto di istruttoria concernente la determinazione dell’importo posto a base d’asta, a suo dire ampiamente sottostimato e quindi ostativo alla formulazione di un’offerta seria e sostenibile. L’erronea quantificazione dei costi sarebbe derivata dalla mancata integrazione negli atti di gara della relazione preliminare, del progetto e della prescritta relazione tecnico-illustrativa, oltre che dei documenti di calcolo relativi agli importi richiesti con l’indicazione dei sottesi parametri di riferimento. La stazione appaltante, inoltre, si sarebbe limitata a richiamare i dati economici della precedente gara avente ad oggetto il medesimo servizio, aggiornandoli sulla base degli indici ISTAT, senza tenere conto né degli innovativi costi aggiuntivi derivanti dall’allestimento di attrezzatture ed apparecchiature di elevato profilo tecnologico richieste per ciascuna delle ventuno ambulanze da dedicare all’appalto; né degli stipendi medi del personale impiegato per categoria di appartenenza, in violazione del disposto di cui all’art. 23, co. 16 D.Lgs. 50/2016;
b) il contrasto con i principi di concorrenza e par condicio, per avere la lex specialis esonerato le organizzazioni del terzo settore dall’indicazione dei costi relativi al personale volontario.
3. Il TAR Campania, respinta l’eccezione di inammissibilità dell’impugnativa - argomentata sulla supposta acquiescenza che la ricorrente avrebbe espresso partecipando alla gara e formulando un’offerta - ha disatteso nel merito entrambe le doglianze articolate nel ricorso.
3.1. Quanto alla prima - dopo avere ricordato, in accordo all’indirizzo giurisprudenziale prevalente, che la determinazione del prezzo posto a base d'asta non può prescindere da una verifica della reale congruità in relazione alle prestazioni e ai costi per l'esecuzione del servizio e che grava comunque sul ricorrente l’onere di dimostrare, in termini particolarmente rigorosi, ovvero sulla base di imprescindibili e univoci elementi probatori, l’oggettiva e manifesta sussistenza dei supposti errori logici vizianti le decisioni adottate dalla stazione appaltante - ha ritenuto che questa prova rigorosa nel caso di specie non fosse stata fornita.
3.1.a) Il TAR ha inoltre stabilito che fosse esente da rilievi la scelta della stazione appaltante di utilizzare i costi stimati per la precedente gara triennale, trattandosi di procedure sostanzialmente identiche con riguardo sia ai mezzi che al personale da impiegare, salvo che per l’innovativa richiesta di sedie e barelle elettrificate per ciascuna ambulanza impiegata, del cui costo aggiuntivo, tuttavia, non era stata dimostrata l’oggettiva insostenibilità, ovvero l’incompatibilità rispetto alla base d’asta preventivata.
3.1.b) Quanto al costo del manodopera, il TAR campano - dopo avere ricordato la funzione meramente indicativa dei costi medi riportati nelle tabelle ministeriali e la possibilità per la stazione aggiudicatrice di discostarsene sulla scorta di una puntuale e motivata considerazione della peculiarità del singolo appalto - ha ritenuto logica nel caso di specie la scelta dell’amministrazione di muovere dal costo del lavoro stimato per la precedente analoga gara e di fondare su di esso (incrementato della necessaria rivalutazione) il conteggio per la nuova procedura, essendo rimasti invariati sia l’organico numerico che le qualifiche professionali dei lavoratori da impiegare nell’espletamento del servizio.
3.1.c) Ad ulteriore conforto di tali conclusioni il TAR ha posto in evidenza che alla gara avevano partecipato numerosi operatori economici, tra i quali la stessa ricorrente, e che quest’ultima allo stato svolgeva il servizio con le medesime dotazioni richieste nella nuova procedura.
3.2. Con riguardo al secondo motivo di doglianza, il TAR, anche qui sulla scorta di