Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-06-19, n. 202003929

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-06-19, n. 202003929
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202003929
Data del deposito : 19 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/06/2020

N. 03929/2020REG.PROV.COLL.

N. 00419/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 419 del 2019, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M S e S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella pubblica udienza del giorno 21 maggio 2020 - svoltasi in videoconferenza ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, d.l. n. 18 del 2020 – il consigliere Silvia Martino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto innanzi al TAR per la Lombardia, sede di Brescia, il signor -OMISSIS-, sergente maggiore in servizio presso -OMISSIS-, esponeva di aver chiesto in data 19 gennaio 2018 l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33 comma 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 presso la sede di -OMISSIS-, allo scopo di assistere la madre vedova ed invalida.

Con provvedimento del 19 marzo 2018 dello Stato Maggiore dell’Esercito, Dipartimento Impiego del personale – Ufficio Impiego Sottufficiali - , la richiesta era stata respinta.

Il diniego era stato basato su due argomenti:

(a) la sede di -OMISSIS- si trova in una situazione di organico deficitaria, e pertanto un’eventuale sottrazione di personale potrebbe comportare ripercussioni sull'attività operativa e addestrativa;

(b) presso la sede di -OMISSIS- la specifica posizione organica posseduta dal ricorrente (operatore elettronico di artiglieria contraerei) non trova utile collocazione.

2. Innanzi al TAR il ricorrente evidenziava, in primo luogo, di avere già rappresentato all’amministrazione in sede di memoria ex art. 10 – bis della l.n.241/90 che qualora gli fosse stato riconosciuto il beneficio in esame, il suo incarico avrebbe potuto essere facilmente assolto dai graduati in spe. Inoltre, presso la sede di -OMISSIS-, come già avvenuto nel corso di una precedente assegnazione temporanea, avrebbe potuto esperire l’incarico di addetto ai comandi, con cui aveva già ottenuto risultati lusinghieri.

Nello specifico, articolava il seguente complesso mezzo di gravame:

1) Eccesso di potere per difetto di motivazione con conseguente mancanza del presupposto, nonché violazione di legge, per erronea interpretazione e mancata applicazione dei principi generali e dello specifico precetto di cui all’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992. Eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza e manifesta ingiustizia.

Nelle motivazioni opposte dalla resistente amministrazione mancava ogni riferimento alle eventuali criticità che la stessa si sarebbe trovata a dover affrontare, da un punto di vista organico, in caso di concessione del beneficio del trasferimento di cui trattasi.

La possibilità d’inserimento, o meglio di utile collocazione, del militare nella sede richiesta non può dirsi a priori preclusa allorquando manchi un’esatta corrispondenza tra la specifica posizione, nell’incarico svolto nella sede di provenienza, e quelle previste nell’organico della sede di destinazione, dovendo tale possibilità essere verificata avendo come riferimento il ruolo ed il grado ricoperti, ferma restando la possibilità per la p.a. di far valere ulteriori e prevalenti esigenze rappresentate, ad esempio, dalla necessità di un utilizzo specifico del lavoratore al fine di non disperdere peculiari competenze acquisite e costantemente utilizzate proprio in funzione incrementativa di quella determinata professionalità.

Di tali valutazioni discrezionali, che possono legittimamente condurre l’amministrazione a negare l’assegnazione alla sede più vicina alla residenza dell’interessato, occorre tuttavia che sia dato atto con motivazione adeguata, in grado di far emergere con chiarezza le ragioni effettive che hanno indotto l’amministrazione medesima a ritenere recessivo, in un’ottica di bilanciamento, il bisogno assistenziale addotto a sostegno della richiesta di trasferimento.

3. Nella resistenza dell’intimata amministrazione, il TAR respingeva il ricorso e compensava le spese.

4. La sentenza è stata impugnata dal signor -OMISSIS-, sulla base dei motivi che possono essere così sintetizzati.

L’appellante ricorda che l’art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è stato declinato nell’ambito del Codice dell’Ordinamento militare nell’art. 981, comma 1, lett. b).

Alla luce di questa, e altre consimili disposizioni - pur essendo vero che lo status di militare può giustificare limitazioni al riconoscimento di taluni benefici - tuttavia l’eventuale interesse pubblico sotteso al diniego non può essere apoditticamente affermato ma deve essere ampiamente e dettagliatamente motivato.

Nel caso di specie, il ricorrente svolge nella sua sede di appartenenza l’incarico di Operatore Elettrico di Artiglieria Controaerei (Sam/T), professionalità in termini di capacità addestrativa - operativa che può comunque mantenere svolgendo l’incarico di “operatore elettronico radar e pc btr” il quale, pur avendo una diversa denominazione, è, relativamente alle mansioni

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