Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-08-25, n. 202106046
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Testo completo
Pubblicato il 25/08/2021
N. 06046/2021REG.PROV.COLL.
N. 05639/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 5639 del 2020, proposto da
Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati D I, A L, B L e G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato B L in Roma, via Flaminia, 79;
contro
Azienda Strade Lazio - Astral s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato M O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Siteco s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria di Rti con S.M. Edilizia s.r.l., Fer Impianti s.r.l., G.P. Ingegneria s.r.l. e SAIM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , costituitasi insieme con la Italia Opere s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall’avvocato Salvatore Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Fallimento Siteco s.r.l., S.M. Edilizia s.r.l., Fer Impianti s.r.l., Gestione Progetti Ingegneria s.r.l., SAIM s.r.l., Toce Domenico & C. s.a.s., C.M.B. Soc. Coop. Muratori e Braccianti di Carpi, Donati s.p.a., Technital s.p.a., Coding s.r.l., Italiana Costruzioni Infrastrutture s.p.a., Sirem s.r.l., non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05892/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Strade Lazio - Astral s.p.a., nonché della Siteco s.r.l. e della Italia Opere s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, Cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza del giorno 24 giugno 2021 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti, con modalità da remoto, gli avvocati Lopez, Lubrano, Mangialardi, Orlando e Napolitano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con determina del 30 gennaio 2019 la Azienda Strade Lazio - Astral s.p.a. aggiudicava alla Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a. (di seguito anche “Condotte”) la procedura di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere di ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma-Viterbo nella tratta extraurbana Riano-Morlupo (lotto 2), indetta con bando spedito per la pubblicazione sulla Guue il 22 settembre 2017.
2. Nella fase di verifica dei requisiti la stazione appaltante rilevava tuttavia l’esistenza di un debito fiscale in capo alla Condotte per cartelle esattoriali insolute.
Alla luce di ciò, nonostante le giustificazioni fornite dall’impresa - che dava risalto, tra l’altro, alla pendenza della procedura di Amministrazione straordinaria alla quale Condotte era stata ammessa il 6 agosto 2018, con tutte le relative conseguenze in ordine alle modalità di adempimento dei debiti - la stazione appaltante revocava il provvedimento d’aggiudicazione per irregolarità fiscale ex art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, nonché in ragione della circostanza, frattanto emersa, che Condotte era stata ammessa a concordato preventivo cd. “in bianco” prima che in Amministrazione straordinaria, e infine per la reticenza serbata tanto sull’irregolarità fiscale quanto sull’attivazione della procedura di concordato preventivo.
3. Avverso il provvedimento di revoca Condotte proponeva ricorso, integrato da motivi aggiunti con cui impugnava anche l’aggiudicazione in scorrimento della graduatoria frattanto disposta dall’amministrazione in favore del Rti capeggiato dalla Siteco s.r.l., e ulteriori motivi aggiunti con cui formulava nuove ragioni di doglianza.
4. Il Tribunale amministrativo adìto, nella resistenza dell’Astral e della Siteco, nonché intervenuta ad opponendum la Italiana Costruzioni Infrastrutture s.p.a. - altra concorrente utilmente collocata nella graduatoria di gara - respingeva il ricorso e i secondi motivi aggiunti, dichiarando inammissibili i primi motivi aggiunti a fronte della statuizione di conferma dell’esclusione di Condotte dalla procedura di gara.
5. Ha proposto appello avverso la sentenza la Società Italiana per Condotte d’Acqua deducendo:
I) in relazione ai capi 1.2 e 1.3 della sentenza: in via pregiudiziale, violazione del limite esterno della giurisdizione;
II) in relazione al capo 1.1: in via pregiudiziale, ulteriore violazione del limite esterno della giurisdizione;
III) in relazione ai capi 1.1. e 1.5: violazione dell’art. 64, comma 2, Cod. proc. amm. (vizio proprio della sentenza); riproposizione in appello della violazione degli artt. 3, 41, 97 Cost.; artt. 3 e 6 l. n. 241 del 1990; artt. 161, comma 1 e 6 e 186- bis r.d. n. 267 del 1942; artt. 80 e 110 d.lgs. n. 50 del 2016; art. 48 d.lgs. n. 270 del 1999; art. 93 r.d. n. 267 del 1942; eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà ed errore di fatto; violazione dell’art. 80, comma 5, lett. b) , d.lgs. n. 50 del 2016;
IV) in relazione ai capi 1.1 e 1.5: violazione sotto altro profilo degli artt. 3, 41, 97 Cost.; artt. 3 e 6, l. n. 241 del 1990; artt. 161, comma 1 e 6 e 186- bis r.d. n. 267 del 1942; artt. 80 e 110 d.lgs. n. 50 del 2016; art. 48 d.lgs. n. 270 del 1999; art 93 r.d. n. 267 del 1942; eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà ed errore di fatto; violazione dell’art. 80, comma 5, lett. b) , d.lgs. n. 50 del 2016;
V) in relazione al capo 1.1: errore di fatto (vizio della sentenza); riproposizione in appello della violazione degli artt. 3, 41, 97 Cost.; artt. 3 e 6 l. n. 241 del 1990; artt. 161, comma 1 e 6 e 186- bis r.d. n. 267 del 1942; eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà ed errore di fatto; violazione dell’art. 80, comma 5, lett. b) , d.lgs. n. 50 del 2016;
VI) in relazione ai capi 1.2 e 1.3: riproposizione in appello della violazione degli artt. 80, comma 4, d lgs. n. 50 del 2016, 48 d.lgs n. 270 del 1999, 93 r.d. n. 267 del 1942; violazione dell’art. 64, comma 2, Cod. proc. amm.;
VII) in relazione al capo 1.2: riproposizione della violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.; artt. 3 e 6 l. n. 241 del 1990; art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016; art. 93 r.d. n. 267 del 1942; art. 48 d.lgs. n. 270 del 1999; eccesso di potere: illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà;
VIII) in relazione al capo 1.4: riproposizione della violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) , d.lgs. n. 50 del 2016;
IX) in relazione al capo 1.6: riproposizione della violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.; artt. 3 e 6 l. n. 241 del 1990; art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016; art. 93 r.d. n. 267 del 1942; art. 48 d.lgs. n. 270 del 1999;
X) in relazione al capo 2: riproposizione dei vizi di illegittimità derivata; violazione artt. 3, 41 e 97 Cost.; artt. 3 e 6 l. n. 241 del 1990; art. 161, comma 1 e 6 e 186- bis r.d. n. 267 del 1942; artt. 80 e 110 d.lgs. n. 50 del 2016; art. 48 d.lgs. n. 270 del 1999; art. 93 r.d. n. 267 del 1942; invalidità derivata.
6. Si sono costituite in giudizio per resistere all’appello l’Astral, nonché la Siteco s.r.l. e la Italia Opere s.r.l., affittuaria del ramo d’azienda della stessa Siteco cui fa capo l’affidamento controverso.
7. Giusta ordinanza n. 8107 del 17 dicembre 2020 la Sezione ha dichiarato l’interruzione del processo a seguito dell’intervenuto fallimento della Siteco; è seguita la riassunzione del giudizio su iniziativa di Condotte.
8. Sulla discussione delle parti all’udienza del 24 giugno 2021, tenuta con modalità da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appellante eccepisce in via preliminare l’inammissibilità della memoria difensiva depositata da Italia Opere in data 8 giugno 2021 e del corrispondente “ intervento ”.
Deduce al riguardo come la stessa Italia Opere sia la mera affittuaria del ramo d’azienda cui fa capo l’affidamento già disposto in favore di Siteco, e dunque rivesta la posizione di (semplice) successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 Cod. proc. civ., cui incombe, eventualmente, l’onere di rituale intervento - soggetto a notifica - in specie non proposto.
In senso contrario è sufficiente rilevare come l’atto di riassunzione del processo a seguito della sua interruzione sia stato notificato dalla Condotte anche alla Italia Opere, come tale evocata a contraddire in giudizio.
La memoria contestata non è peraltro in sé determinante ai fini del decidere, riguardando profili e questioni in parte già trattate dalle parti e rimesse all’autonomo apprezzamento e valutazione del Collegio, in parte prive di rilievo in relazione ai contenuti della presente decisione.
2. Può tralasciarsi l’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle appellate, stante il rigetto nel merito dell’appello, così come può prescindersi dalle richieste istruttorie di Condotte - con riguardo, in particolare, alla produzione del documento n. 30, recante nota di chiarimenti dell’Agenzia delle entrate - in quanto irrilevanti ai fini del decidere.
3. Si muove dall’esame del secondo, terzo, quarto e quinto motivo di gravame il cui rigetto ha carattere assorbente, valendo ex se a consolidare un’autonoma ragione del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione a carico dell’appellante, e dunque al rigetto dell’appello (ma cfr. comunque anche