Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-07-26, n. 201703695

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-07-26, n. 201703695
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201703695
Data del deposito : 26 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2017

N. 03695/2017REG.PROV.COLL.

N. 05421/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5421 del 2016, proposto da:
A D S, rappresentata e difesa dall'avvocato P G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M I A in Roma, piazzale Clodio, n. 56;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
A V, C N, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza 10 maggio 2016, n. 2352 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, Sezione IV.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2017 il Cons. V L e uditi per le parti l’avvocato Alberto Bagnoli, per delega dell’avvocato P G, e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli.


FATTO e DIRITTO

1.– Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con bando del 13 luglio 2011, ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi.

La procedura concorsuale – che si è svolta, in tutte le sue fasi, a livello regionale – si articolava, una volta superata una prova preselettiva a carattere culturale e professionale, nelle seguenti fasi: i ) due prove scritte e una prova orale; ii ) valutazione dei titoli; iii ) periodo obbligatorio di formazione e tirocinio per i candidati utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso (artt. 2, 8 e 9 del bando).

Per la Regione Campania sono stati messi a concorso 224 posti.

La prof. D S Anna ha superato le prove scritte e la prova orale e, a seguito della valutazione dei titoli, si è classificata al 274° posto nella graduatoria di merito.

2.– Con ricorso notificato il 17 febbraio 2015, la parte ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo per la Campania la graduatoria del 18 dicembre 2014, deducendo l’erronea valutazione dei titoli culturali posseduti e chiedendo l’attribuzione di ulteriori punti 1,10.

3.– Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, depositando la nota dell’ufficio scolastico della Regione Campania del 6 marzo 2015, n. 2418, nella quale si dava atto delle ragioni poste alla base del punteggio assegnato alla prof. D S (discrezionalità della commissione, mancata produzione della documentazione cartacea a conferma delle dichiarazioni rese, non pertinenza dei titoli).

4.– Con successivi motivi aggiunti sono stati impugnati la nota sopra citata e la graduatoria corretta del 1° aprile 2015.

5.– Il Tribunale amministrativo, con ordinanza cautelare 10 settembre 2015, n. 1616, ha accolto l’istanza di sospensione del provvedimento e ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.

6.– Il Tribunale, con sentenza 10 maggio 2016, n. 2352, ha accolto parzialmente il ricorso. In particolare, ha riconosciuto alla prof. D S il diritto all’attribuzione di 0,10 punti ulteriori nella valutazione dei titoli, per il corso di aggiornamento frequentato per DirScuola e ha negato il diritto all’attribuzione di 5,60 (invece di 4,50) in relazione ai corsi di perfezionamento post lauream e, in particolare, al corso di perfezionamento « Insegnare con il computer » frequentato presso il Consorzio interuniversitario FOR.COM. nell’anno accademico 2004/2005.

A tale ultimo proposito, si è affermato che « la ricorrente non ha neppure prospettato che i corsi in questione siano anche astrattamente riconducibili alla lettera f) di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al bando (corsi di perfezionamento conseguiti presso Università, di durata di almeno 1.500 ore o pari a 60 CFU)».

7.– La ricorrente in primo grado ha impugnato detta sentenza proponendo i motivi indicati nei successivi punti.

8.– Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto dell’appello.

9.– La Sezione, con ordinanza 19 settembre 2016, n. 4036, ha accolto la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata ai soli fini della definizione nel merito della controversia.

10.– La causa è stata decisa all’esito della udienza pubblica del 20 aprile 2017.

11.– L’appello è fondato.

12.– L’appellante, con plurimi motivi, deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che la ricorrente non ha prospettato che i corsi dalla stessa frequentati fossero riconducibili alla lettera f ) di cui al secondo punto della tabella di valutazione titoli e non ha riportato tali corsi nell’atto introduttivo del giudizio. L’appellante rileva come la contestazione sia stata svolta e che, conseguentemente, la parte avrebbe diritto all’attribuzione di questo ulteriore punteggio.

I motivi sono fondati.

Il bando di gara della procedura concorsuale in esame prevedeva (art. 12) la valutazione dei titoli indicati nella tabella allegata al bando stesso, prodotti alternativamente in originale, in copia autenticata, in fotocopia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietaÌ€, o con autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione. Lo stesso art. 12 precisava che le eventuali dichiarazioni errate potessero essere « successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente Ufficio scolastico regionale ».

La lettera f ) del secondo punto della tabella di valutazione dei titoli culturali disponeva l’attribuzione di punti 1,00 per il possesso di « altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all’estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale ».

Nella fattispecie in esame, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, la prof. D S ha prospettato, tanto nel ricorso principale, quanto in quello per motivi aggiunti, la mancata valutazione dei titoli riconducibili alle lettere f ) e g ) del secondo punto della tabella allegata al bando (si vedano in particolare pagg.

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