Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2009-09-14, n. 200904492
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N. 04492/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 06428/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 6428 del 2009, proposto da:
A.Menarini Diagnostic Srl in Pr.E Q.Mandataria Ati, Ati Dasit S.p.A., rappresentati e difesi dall'avv. G V, con domicilio eletto presso Alessandro Turco in Roma, largo dei Lombardi, 4;
contro
Estav - Ente Per i Servizi Tecnico - Amministrativi di Area Vasta Sud Est, rappresentato e difeso dall'avv. G T, con domicilio eletto presso G T in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
nei confronti di
Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l. in P. e Q. Mandataria Ati, rappresentato e difeso dagli avv. Fulvia Trincia, Stefano Bonatti, con domicilio eletto presso Fulvia Trincia in Roma, L. Olgiata,15 Isola 106 Ed.7/A;Ati Instrumentation Laboratories S.p.A. e in Pr.;
per la riforma
della ordinanza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I n. 00464/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI SISTEMI ANALITICI PER ESAMI URINE E - RIS. DANNO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Estav - Ente Per i Servizi Tecnico - Amministrativi di Area Vasta Sud Est;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l. in P. e Q. Mandataria Ati;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2009 il dott. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Viciconte, Galvani per delega avv.Toscano, e Bonatti;
Considerato che ad un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, l’appello non appare assistito da elementi di fondatezza immediatamente apprezzabili in questa sede, tenuto conto che le censure proposte impingono per gran parte in valutazioni attinenti al c.d. merito tecnico circa il contenuto delle due offerte, classificatesi, rispettivamente, al primo ed al secondo posto della graduatoria e, quindi, finiscono per risolversi, in ultima analisi, nella richiesta di un riesame, da parte del Collegio della cautela, della valutazione operata dalla Commissione di gara.