Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-07-28, n. 202206652
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Testo completo
Pubblicato il 28/07/2022
N. 06652/2022REG.PROV.COLL.
N. 07944/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7944 del 2019, proposto dalla società Costruzioni Franceschini S.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M N e M C, domiciliata presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia e con domicilio eletto nello studio del secondo dei suindicati difensori in Roma, via G. Antonelli, n. 49;
contro
il Comune di Laives, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano, Sez. unica, 20 febbraio 2019 n. 46, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Laives e i documenti prodotti;
Esaminate le ulteriori memorie, anche di replica, con documenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 3 marzo 2022 il Cons. Stefano Toschei e udito, per la parte appellante, l’avvocato M C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso in appello n. R.g. 7944/2019 la società Costruzioni Franceschini S.r.l. ha chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano, Sez. unica, 20 febbraio 2019 n. 46, con la quale è stato respinto il ricorso (R.g. n. 271/2017) proposto dalla predetta società ai fini dell’annullamento dei seguenti atti e provvedimenti: a) la lettera 15 settembre 2017, a firma dell'Assessore all'Urbanistica del Comune di Laives, avente per oggetto “ pratica edilizia 43/2017 - provvedimento di diniego - Riqualificazione energetica di parte dell'edificio esistente con ampliamento ai sensi della D.G.P. 5.8.2014, n. 964 - pp.mm. da 3 a 8, 21 e 22 sulla p.ed 289 CC Laives ”; b) il parere negativo espresso dalla Commissione comunale per l'edilizia 29 agosto 2017 n. 9; c) la lettera senza data, a firma dell'Assessore all'Urbanistica del Comune di Laives, avente per oggetto: “ pratica edilizia 43/2017 - interlocutoria di diniego - Riqualificazione energetica di parte dell'edificio esistente sulla p.ed. 289 CC Laives (p.m. 1 esclusa) con ampliamento ai sensi della D.G.P. 5.8.2014, n. 964 ”; d) il parere negativo espresso dalla Commissione comunale per l'edilizia 27 giugno 2017 n. 7.
2. – La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio nonché da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue:
- la società Costruzioni Franceschini S.r.l. è proprietaria di alcune porzioni materiali di un edificio che si trova nel centro del Comune di Laives, in zona di completamento B2;
- detto edificio era inizialmente diviso in 5 porzioni materiali e, successivamente, è stato più volte frazionato, in seguito alla ristrutturazione di una parte dello stesso e alla creazione di alcuni posti macchina nel cortile;
- nella configurazione definitiva l’immobile è diviso in 28 porzioni materiali, distinte tra magazzini, abitazioni, uffici e posti auto;
- in data 22 maggio 2017 la società Costruzioni Franceschini presentava al Comune di Laives una domanda di concessione edilizia, successivamente integrata, avente per oggetto la riqualificazione energetica del volume residenziale - con l’utilizzo del c.d. bonus energia ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 964 del 5 agosto 2014 – di alcune porzioni materiali del fabbricato di cui sopra (in particolare le porzioni materiali da 3 a 8, 21 e 22 della particella edificiale 289);
- i competenti uffici del Comune di Laives comunicavano alla società interessata, con nota trasmessa il 10 luglio 2017, che la Commissione edilizia comunale, nella seduta del 27 giugno 2017, aveva espresso parere negativo al progetto, indicando i numerosi motivi che sostenevano tale esito istruttorio sfavorevole, invitandola, nel contempo, a presentare eventuali osservazioni al riguardo entro 30 giorni dal ricevimento della nota;
- la società Costruzioni Franceschini presentava osservazioni in data 9 agosto 2017, prendendo posizione sui singoli motivi di diniego, ma la Commissione edilizia comunale del Comune di Laives, nella seduta del 29 agosto 2017, esprimeva nuovamente parere contrario al progetto, di talché con provvedimento del 15 settembre 2017, veniva respinta definitivamente la domanda di concessione edilizia;
- detto provvedimento negava il rilascio del titolo abilitativo a realizzare l’intervento edilizio sotto tre distinti profili: a) la società richiedente non ha dimostrato che la parte dell’edificio per la quale è stata richiesta la riqualificazione energetica con ampliamento (vale a dire le porzioni materiali da 3 a 8 e 21 e 22 della particella edificiale 289) costituisca un’unità edilizia verticalmente separata e possa, quindi, fruire del c.d. bonus energia; b) la parte nuova del vano ascensore non può considerarsi adeguamento alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi dell’art. 77 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 compendiandosi, quindi, in una “nuova costruzione” (che genera volumetria e altezza urbanistica), soggetta al rispetto della distanza minima dagli edifici prevista dall’art. 20 delle norme di attuazione al PUC, che non è rispettata con riferimento al fabbricato di cui alla particella edificiale 325 (altezza del vano ascensore pari a 12,71 m., mentre la distanza dall’edificio risulta essere 12,55 m.); c) l’altezza media ponderale è stata calcolata correttamente solo nella tavola 14a, mentre è erronea nella tavola 14, non venendo quindi rispettata, sul fronte sud, la distanza minima dal confini di proprietà, fissata dall’art. 20 delle norme di attuazione al PUC, in quanto la distanza è pari a 7,27 m., mentre la distanza dal confine dovrebbe essere 7,99 m.;
- la società odierna appellante impugnava, quindi, il provvedimento di diniego dinanzi al T.R.G.A. di Bolzano, chiedendone l’annullamento in considerazione della illegittimità di ciascuno dei tre motivi di asserito impedimento al rilascio del titolo edilizio opposti dal Comune di Laives nel ridetto provvedimento di diniego;
- il T.R.G.A. di Bolzano, dopo avere disposto CTU, con la sentenza n. 46/2019 riteneva fondata la terza censura dedotta nel ricorso e con la quale si contestava la legittimità del terzo motivo ostativo al rilascio del permesso di costruire (secondo la sequenza sopra descritta) attinente al terzo motivo di diniego della domanda edilizia, ma riteneva infondati i motivi d’impugnazione 1 e 2, attinenti al primo e secondo motivo di rigetto della domanda edilizia, respingendo quindi il ricorso proposto dalla società Costruzioni Franceschini.
3. - Respinto, quindi, il ricorso di primo grado, la società Costruzioni Franceschini propone ora appello sostenendo la erroneità della sentenza adottata in prime cure e tracciando i percorsi contestativi che qui di seguito si riassumono sinteticamente.
In primo luogo erroneamente il giudice di primo grado ha interpretato la deliberazione della Giunta provinciale n. 964/2014 nel senso che, ai fini dell’applicazione “disgiunta” del bonus energia per due unità edilizie dovrebbero sussistere cumulativamente i seguenti due requisiti: a) la separazione verticale delle unità; b) l’autonomia funzionale delle unità. Erroneamente, sostiene l’appellante, sia il Comune di Laives che il primo giudice affermano che solo laddove sussistano entrambi i requisiti sopra indicati potrebbe applicarsi l’eccezione al principio generale, secondo il quale il bonus energia deve applicarsi all’edificio nella sua totalità e deve pertanto venire richiesto da tutti gli aventi diritto (nel caso de quo quindi anche dal Comune di Laives che è proprietario delle porzioni materiali dell’edificio diverse da quelle di proprietà della odierna appellante).
In particolare il T.R.G.A., facendo proprie le considerazioni espresse dal CTU, identificando le porzioni materiali di proprietà dell’odierna appellante come “costruzione principale” e la parte del Comune di Laives come “costruzione secondaria”, precisa che nel caso de quo il requisito della separazione verticale tra la “costruzione principale” e la “costruzione secondaria” non sussisterebbe, in quanto la porzione materiale 1 si estenderebbe ben oltre la “costruzione secondaria”, collocandosi, ove si trova il vano montacarichi, al piano interrato e al piano terra, all’interno della “costruzione principale”.
Ad avviso del TRGA, la sussistenza, nel caso de quo , del solo requisito dell’autonomia funzionale della “costruzione principale” non sarebbe sufficiente a legittimare l’appellante ad ottenere il titolo edilizio richiesto, atteso che la deliberazione della Giunta provinciale n. 964/2014 richiederebbe cumulativamente la sussistenza di entrambi i requisiti, oltre a affermare che il montacarichi non può essere qualificato come un impianto tecnico comune, in quanto ad esclusivo servizio della porzione materiale 1.
Le conclusioni alle quali è giunto il T.R.G.A. sono errate perché:
a) il CTU non è mai stato incaricato dal T.R.G.A. di Bolzano a valutare la sussistenza o meno del presunto requisito della separazione verticale tra le due unità