Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2022-01-07, n. 202200006

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2022-01-07, n. 202200006
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200006
Data del deposito : 7 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01579/2021 AFFARE

Numero 00006/2022 e data 07/01/2022 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 21 dicembre 2021




NUMERO AFFARE

01579/2021

OGGETTO:

Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.


Schema di regolamento recante “Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione del 14 dicembre 2021, prot. n. 27141, con la quale il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno ha trasmesso lo schema di regolamento recante “Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”, e ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Tucciarelli;


Premesso:

1. Con nota del 14 dicembre 2021, prot. n. 27141, il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno ha trasmesso al Consiglio di Stato lo schema di regolamento recante “Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”, corredato: dalla relazione al Sottosegretario di Stato (relazione illustrativa), da questi vistata;
dalla dichiarazione del Ministro dell'interno di esenzione dall'Analisi d'impatto della regolamentazione (A.I.R.);
dall'Analisi tecnico-normativa (A.T.N.);
dall'informativa sindacale.

2. Lo schema di regolamento trova fondamento, quale disposizione di rango primario, nell’articolo 102 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, adottato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Il più recente decreto legislativo n. 127/2018 ha infatti profondamente modificato l'assetto strutturale e l'organizzazione funzionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rispetto a quelli previgenti e nel nuovo impianto legislativo risultano rinominati e riarticolati i ruoli, ridefinite le qualifiche, riconsiderati i percorsi professionali e riviste le funzioni.

Come sottolineato dalla relazione illustrativa, in particolare, per gli specifici profili di interesse, è da considerare l'istituzione dei ruoli tecnico-professionali, in cui è inquadrato il personale che espleta peculiari attività che concorrono significativamente, negli specifici ambiti di competenza, ad integrare, sia ordinariamente sia in occasione di calamità pubbliche o di altri eventi di natura emergenziale, le funzioni prettamente operative.

In tale ambito, si inserisce il ruolo degli ispettori tecnico-scientifici - di nuova istituzione - che è scaturito dalla necessità di dotare il Corpo nazionale di nuovi profili professionali capaci di fornire uno specifico supporto, ad esempio come tecnici di laboratorio, per lo svolgimento di funzioni tecnico-scientifiche. Infatti, la prevenzione incendi, che costituisce una materia spiccatamente interdisciplinare e multisettoriale, impegna il Corpo nazionale dei vigili del fuoco su molteplici fronti, quali, ad esempio, l'elaborazione di norme di prevenzione incendi, lo studio, la ricerca e l'analisi delle cause degli incendi e delle esplosioni, il rilascio di pareri, verbali e certificati, la sperimentazione su prodotti e materiali, la partecipazione in ambito nazionale, europeo ed internazionale alle attività di produzione normativa. Sottolinea la relazione illustrativa che il personale in argomento potrà fornire un prezioso supporto presso i laboratori del Corpo nazionale presenti, in particolare, nel compendio di Roma - Capannelle.

Il d.lgs. n. 217/2005, a seguito della più recente riforma, ha previsto all’art. 68 l’istituzione di cinque ruoli tecnico-professionali del personale del Corpo nazionale: ruolo degli operatori e degli assistenti;
ruolo degli ispettori logistico-gestionali;
ruolo degli ispettori informatici;
ruolo degli ispettori tecnico-scientifici;
ruolo degli ispettori sanitari. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti a tali ruoli è determinata come segue: ispettori, assistenti, operatori.

La dotazione organica dei ruoli è fissata nella tabella A allegata al decreto legislativo che, per quanto riguarda gli ispettori tecnico-scientifici, prevede una dotazione organica di 15 unità.

L’art. 100 del d.lgs. n. 217/2005 ha poi previsto che il ruolo degli ispettori tecnico-scientifici sia articolato nelle qualifiche di ispettore tecnico-scientifico, ispettore tecnico-scientifico esperto e ispettore tecnico-scientifico coordinatore.

L’art. 101 elenca le funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici, consistenti, in relazione alla specifica professionalità posseduta, in funzioni tecnico-scientifiche, in collaborazione con le professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse;
nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute: collaborazione alle attività di organizzazione e partecipazione a quelle di gestione dell'ufficio cui è assegnato;
cura della gestione delle dotazioni strumentali del settore di impiego e proposta di eventuali modifiche migliorative alle procedure in atto;
partecipazione alle attività di valutazione, certificazione, studio, ricerca e analisi;
esecuzione di rilievi e misurazioni di laboratorio, verifiche, controlli e sperimentazione di strumenti, di impianti e di circuiti;
svolgimento, anche avvalendosi di collaboratori, di attività di installazione, gestione, esercizio e manutenzione di apparecchiature ed impianti tecnologici;
rilevamento, diagnosi e risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessità delle strumentazioni e, in particolare, supporto al funzionamento dei laboratori del Corpo nazionale;
redazione delle procedure esecutive dei processi di lavorazione e delle attività tecniche del settore di competenza e cura della corretta applicazione;
partecipazione, in relazione alla professionalità posseduta, alla redazione di preventivi tecnico-economici e dei relativi capitolati e cooperazione alle attività di indagine di mercato o di collaudo;
collaborazione e partecipazione, in relazione alla professionalità posseduta e nel rispetto delle disposizioni della direzione centrale per la formazione del Dipartimento, alla gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e possibilità di partecipare, in qualità di componente, alle commissioni di esame;
partecipazione alla redazione degli atti dell'ufficio di assegnazione e redazione degli atti di competenza connessi al servizio espletato (comma 1).

Sono poi indicate le ulteriori funzioni, proprie degli ispettori tecnico-scientifici coordinatori.

L’art. 102 disciplina l’accesso al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici, che, in base al comma 1, deve avvenire: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio.

Sono poi previsti due tipi di riserva nel concorso pubblico: una prima, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per gli appartenenti al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 103, ad esclusione dei limiti di età;
una seconda, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 103. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

Per la formazione della graduatoria del concorso riservato, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

I posti rimasti scoperti nel concorso riservato sono devoluti ai partecipanti al concorso pubblico risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

Lo stesso art. 102, al comma 6, prevede che possano essere nominati, a domanda, ispettori tecnico-scientifici in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 104, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti previsti.

Il comma 7 dell’art. 102, la cui formulazione è analoga a quelle contenute in altre disposizioni autorizzative in materia concorsuale, contenute nel decreto legislativo, costituisce la fonte di rango primario da cui trae origine l’odierno schema di regolamento. Esso prevede che, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, debbano essere stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.

L’art. 103 individua i requisiti per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico e rinvia a un decreto del Ministro dell'interno l’individuazione delle tipologie di diploma di istruzione secondaria di secondo grado a indirizzo tecnico-scientifico, richieste per la partecipazione al concorso. Come ricorda la relazione illustrativa, il titolo di studio richiesto per l'accesso al ruolo - per entrambe le procedure concorsuali (pubblica e interna) è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-scientifico – è stato specificato con il decreto del Ministro dell'Interno 19 giugno 2019, recante "Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217", pubblicato nel sito istituzionale del Corpo.

Sono poi precisate dall’art. 103 le cause di non ammissione al concorso ed è previsto che, a parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale deve costituire titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

L’art. 104 disciplina il corso di formazione e tirocinio per ispettore tecnico-scientifico, mentre l’art. 105 riguarda le dimissioni e l’espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio.

L’art. 106 disciplina il concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico: al concorso interno può partecipare il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-scientifico individuato ai sensi dell'articolo 103, comma 2;
i vincitori del concorso interno sono nominati ispettori tecnico-scientifici in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione, al termine del quale, coloro i quali abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneità. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità, nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale.

L’art. 107 dettaglia i casi di dimissioni e di espulsione dal corso di formazione.

L’art. 108 riguarda la promozione alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico esperto. L’art. 109 prevede l’attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori tecnico-scientifici esperti. Analogamente, l’art. 110 tratta la promozione alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico coordinatore e l’art. 111 ha ad oggetto l’attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori tecnico-scientifici coordinatori.

La relazione illustrativa si sofferma anche sugli ulteriori profili di cui è stato tenuto conto, in armonia con quanto previsto nei regolamenti disciplinanti gli altri ruoli del Corpo nazionale e in adesione ai più recenti indirizzi normativi e giurisprudenziali:

- in linea con le nuove disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, viene introdotta l'identificazione informatica dei candidati tramite SPID;

- nel concorso interno, per titoli ed esami, sono state individuate le tipologie di titoli valutabili comprendenti, oltre all'anzianità di effettivo servizio, specifici titoli di studio e abilitazioni professionali. Ciò al fine di acquisire professionalità il più possibile qualificate, valorizzando, in funzione premiante, gli ulteriori percorsi di studio, formativi e abilitativi intrapresi dal personale già in servizio nel Corpo;

- la previsione, in seno alle commissioni esaminatrici di entrambe le procedure concorsuali (pubblica e interna) di almeno un componente esterno, individuato tra i docenti di ruolo nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado o tra i professori universitari. Ciò, in analogia con quanto previsto nei regolamenti fino ad ora adottati ed in adesione ad uno specifico indirizzo in tal senso formulato dal Consiglio di Stato nei pareri resi su regolamenti di analogo contenuto, che fa leva sulla necessità di evitare di imprimere alle commissioni di concorso un "carattere esclusivamente domestico", in attuazione del più generale principio di trasparenza.

La relazione illustrativa precisa inoltre che, per i profili di tecnica legislativa, nell'ottica della semplificazione e dell'economia degli strumenti giuridici e dell'uniformità di disciplina rispetto a quanto previsto per regolamenti di analogo contenuto, si è optato per la predisposizione di un unico regolamento, in luogo di due (uno per il concorso pubblico ed uno per quello interno), al fine di una più armonica ed organica definizione, nell'ambito del medesimo contesto normativo, del contenuto regolamentare.

Rappresenta infine la medesima relazione che, all'esito della predisposizione del provvedimento in esame, è stato attivato il confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", che prevede l'informazione per il concorso pubblico e la concertazione per il concorso interno. Segnala che non sono state formulate osservazioni.

3. Lo schema di regolamento è composto da 10 articoli, ripartiti in tre capi.

Il capo I, con cui è disciplinato il concorso pubblico per esami, è composto dall’art. 1 (Modalità di accesso e bando di concorso), dall’art. 2 (Prova preselettiva), dall’art. 3 (Prove di esame) e dall’art. 4 (Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale). L’art. 1, comma 3, rinvia all’allegato 1 allo stesso schema di regolamento;
nell’allegato 1 sono indicate le materie oggetto delle prove d'esame, differenziate per ambito tecnico-scientifico.

Nel capo II è delineata la disciplina del concorso interno per titoli ed esami. Fanno parte del capo II gli articoli 5 (Modalità di accesso e bando di concorso), 6 (Prove di esame) e 7 (Titoli).

Il capo III contiene le disposizioni comuni. Nell’ambito del capo III sono compresi gli articoli 8 (Commissioni esaminatrici), 9 (Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi) e 10 (Norme di rinvio).

Considerato:

4. Lo schema di regolamento si colloca nella scia di numerosi altri schemi, relativi alle procedure concorsuali per l’accesso a ruoli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La Sezione ha già reso i seguenti quattordici pareri definitivi su analoghi schemi di regolamento concernenti procedure concorsuali per i ruoli previsti dalla nuova normativa dei vigili del fuoco: nn. 524/2020, 528/2020, 532/2020, 531/2020, 783/2020, 784/2020, 1011/2021, 1281/2020, 1774/2020, 1775/2020, 994/2021, 1399/2021, 1874/2021, 1875/2021. Segnatamente, l’ultimo dei pareri citati ha riguardato uno schema di regolamento sulle procedure concorsuali relative ai ruoli tecnico-scientifici.

Nel complesso, lo schema in esame ricalca la struttura degli schemi di regolamento già trasmessi, con alcuni adattamenti che trovano corrispondenza nei rilievi svolti dalla Sezione nei precedenti pareri.

La Sezione non può che analizzare l’odierno schema di regolamento secondo i criteri cui già si è ispirata nelle precedenti occasioni.

5. Lo schema di regolamento è corredato, come si è detto: dalla relazione illustrativa;
dall’Analisi tecnico-normativa;
dall’esenzione dall’Analisi d’impatto della regolamentazione (AIR), siglata dal Ministro, in cui, tra l’altro, si precisa che: lo schema di regolamento comporta un esiguo numero di destinatari, ipotizzando una contenuta platea di candidati sia a causa dei titoli richiesti sia per i limitati posti in organico, pari a 15 unità;
l'intervento regolamentare non determina costi di adeguamento in relazione ai singoli destinatari, atteso che si limita a disciplinare le procedure concorsuali cui i candidati saranno sottoposti in caso di presentazione della relativa istanza;
il regolamento non prevede, infine, l'impiego di risorse pubbliche aggiuntive, connesso all'espletamento della singola procedura concorsuale, curata da un apposito Ufficio del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, né appare suscettibile di produrre alcun impatto sulle dinamiche concorrenziali del mercato.

E’, inoltre, allegata una comunicazione con cui viene dato conto che nessuna osservazione è pervenuta da parte delle organizzazioni sindacali.

La Sezione rileva che la dichiarazione resa dal Ministro e l’assenza della relazione tecnica sono giustificate in ragione della natura procedurale e operativa, disegnata dalle disposizioni di rango primario, del regolamento che non è quindi suscettibile di determinare oneri finanziari.

6. La Sezione svolge le seguenti osservazioni con riguardo al testo dello schema di regolamento sottoposto a parere.

6.1. Premessa

Nessuna osservazione.

6.2. Articolo 1 (Modalità di accesso e bando di concorso)

Il comma 3 prevede che il bando di concorso debba indicare il numero di posti attribuito a ciascun ambito tecnico-scientifico che si intende attivare, individuato tra i seguenti ed esplicitato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto: a) bio-chimico;
b) energetico;
c) costruzioni e impianti.

Si osserva in primo luogo che tale comma individua i tre ambiti tecnico-scientifici, chiarendo pertanto quali siano, nel silenzio del legislatore sul punto, i tre settori di interesse da coprire. L’allegato, tuttavia, non contiene alcuna esplicitazione del singolo ambito tecnico-scientifico ma si limita a individuare le materie oggetto delle prove concorsuali scritte e orali. Si suggerisce quindi di sopprimere le parole “ed esplicitato”. In alternativa andrebbe integrato il contenuto dell’allegato, sì da chiarire che l’elenco delle prove concorsuali individua anche l’oggetto specifico di ciascuna professionalità.

In secondo luogo, il contenuto del medesimo comma 3 induce a ritenere che spetti al bando di concorso indicare il numero di posti attribuito a ciascun ambito professionale tecnico-scientifico che si intende attivare, tra quelli individuati nell'allegato 1.

Si osserva che la disciplina regolamentare, a fronte di un numero complessivo degli ispettori tecnico-scientifici, previsto dall’organico nella tabella A allegata al decreto legislativo e pari a quindici unità, rinvia ai singoli bandi la ripartizione tra i diversi ambiti professionali tecnico-scientifici cui si intendono attribuire i posti (bio-chimico, energetico, costruzioni e impianti). La relazione illustrativa puntualizza che tale personale - quantificato complessivamente in 15 unità e impiegato presso le sedi centrali del Dipartimento - svolgerà, sostanzialmente, funzioni di utilizzo, di gestione e di omologazione delle dotazioni strumentali, nonché delle apparecchiature e degli impianti complessi dello specifico settore di impiego, curandone, altresì, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione.

Tuttavia, una volta stabiliti con il regolamento i tre ambiti professionali di cui deve essere garantita la presenza, risulta incongruo, a fronte di una pluralità di settori applicativi dell’ambito tecnico-scientifico, rimettere alle scelte amministrative volta a volta adottate in occasione dei singoli bandi la scelta se occorra privarsi o meno di alcune professionalità per lasciare maggiore spazio ad altre. Il contemperamento tra le due esigenze (flessibilità operativa e scelta a monte del regolamento) può essere perseguito attraverso una soluzione che garantisca per ciascuno dei settori omogenei, così come aggregati nei tre ambiti ((bio-chimico, energetico, costruzioni e impianti), l’accesso e la presenza in organico di almeno un proprio esponente, selezionato all’esito della procedura di cui al regolamento in esame. Spetterebbe poi ai singoli bandi modulare, nei limiti consentiti dal totale di quindici unità, in misura maggiore o minore, la presenza di una professionalità anziché di un’altra. Valuti invece l’amministrazione se sia praticabile (oltre che auspicabile, nell’ottica della flessibilità operativa) addivenire alla predeterminazione di quote fisse tra i diversi ambiti alla stregua di un vero e proprio sottorganico ripartito nell’ambito delle quindici unità complessive previste dalla disposizione di rango primario e in relazione alle diverse modalità di accesso. Rimane evidentemente inteso che, in ogni caso, i bandi via via disposti debbono assicurare il rispetto del limite complessivo delle quindici unità.

Al comma 4 è stabilito che al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatarie di cui all'articolo 102, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Si osserva che non è indicato alcun criterio per procedere agli arrotondamenti, con riferimento al numero dei posti nel concorso pubblico e al numero dei posti destinati alle categorie riservatarie, stabilito dalla disposizione di rango primario in misura frazionaria o percentuale.

Circa i posti da assegnare a seguito del concorso pubblico, l’esigenza nasce dal fatto che il numero dei posti è pari al cinquanta per cento dell’organico ( rectius , dei posti disponibili, ex art. 102, comma 1, del d.lgs. n. 217/2005), che a sua volta è pari a 15 unità. Inoltre, tale numero è condizionato, in fatto, dalla successione delle varie tornate concorsuali nel corso del tempo oltre che dall’attuazione che verrà data alla disposizione sulla nomina a domanda dei superstiti di appartenenti al Corpo nazionale, ex art. 102, comma 6, del d.lgs. (v. ultra ).

Circa la riserva di posti, l’art. 102, comma 2, del d.lgs. n. 217/2005 prevede che: nel concorso pubblico debba essere prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per gli appartenenti al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 103, ad esclusione dei limiti di età;
nella medesima procedura è, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 103. Anche tali disposizioni richiedono la fissazione di una regola di arrotondamento.

E’ dunque auspicabile che venga introdotta una regola espressa di arrotondamento, tantopiù a fronte di un numero così limitato di unità. Ciò si dovrebbe rivelare utile sia per la tornata concorsuale iniziale, che si può supporre potrebbe riguardare tutte o gran parte delle unità in organico del nuovo ruolo (quindici), sia le successive prove concorsuali che dovessero svolgersi con riferimento a un numero più limitato di unità. Non soccorre al riguardo neppure l’articolo 10 dello schema in esame che opera un rinvio generalizzato alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 487/1994, in cui è non dato riscontrare disposizioni sull’arrotondamento di frazioni o percentuali.

L’introduzione di una regola in argomento può essere ricompresa nell’oggetto proprio del regolamento, in funzione integrativa delle disposizioni del decreto legislativo e riconducibile alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali. Qualora tale regola non fosse posta dal regolamento sarebbero altrimenti i singoli bandi o, nel silenzio di questi, le deliberazioni della Commissione esaminatrice a dovere decidere in argomento: si tratta di soluzione rispetto alla quale è preferibile l’individuazione di un criterio generale e astratto da parte del regolamento.

E’ inoltre da rilevare che la preferenza affinché sia il regolamento a stabilire il criterio di arrotondamento è dettata da un ulteriore elemento, estraneo al contenuto specifico dello schema in esame. Si tratta dell’applicazione – similmente a quanto previsto da altre disposizioni del d.lgs. n. 217/2005 – dell’art. 102, comma 6, in base a cui possono essere nominati, a domanda, ispettori tecnico-scientifici in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 103, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 103, comma 3. Risulta invero importante che venga chiarito se, come parrebbe (non sussisterebbe altrimenti questione di posti vacanti e disponibili), i posti in organico vacanti e disponibili siano quelli eventualmente residuati all’esito della prima tornata concorsuale.

Il comma 5 prevede poi che l'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2- quater , del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quest’ultima disposizione prescrive che l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica debba avvenire tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con decreto. Andrebbe chiarito nella disposizione dello schema in esame a quale tipo di servizi ci si intenda riferire e di esplicitare, nel caso, se si intendano prescrivere forme di identificazione informatica dei candidati ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale.

6.3. Articolo 2 (Prova preselettiva)

In base al comma 2, la prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti su una serie di materie indicate di seguito, con riferimento a ciascun ambito professionale tecnico-scientifico, finalizzati ad accertare le capacità logico-deduttive e analitiche e la conoscenza delle medesime materie: a) elementi di fisica;
b) elementi di chimica;
c) elementi di biologia;
d) matematica (algebra e geometria).

Si suggerisce, anche in ragione del titolo di studio richiesto per l’accesso alla qualifica, di denominare anche la quarta materia come “elementi di” matematica (algebra e geometria).

Andrebbe poi chiarito se la locuzione “con riferimento a ciascun ambito professionale tecnico-scientifico” stia a indicare che ciascuna prova concorsuale di ciascuno dei tre ambiti professionali tecnico-scientifici abbia a oggetto solo una o alcune delle predette materie. Per un verso, non pare praticabile né utile svolgere un’unica prova concorsuale per tutti e tre gli ambiti (diversamente, nulla osta allo svolgimento contestuale delle prove, tra loro distinte e diversificate in ragione dei diversi ambiti professionali). Per altro verso, i medesimi ambiti paiono assai differenziati tra di loro. Se ne dovrebbe trarre la conclusione che a ogni ambito professionale debba corrispondere una prova selettiva dedicata, con distinte materie. Di conseguenza andrebbe adeguato il testo in esame.

Il comma 3 prevede poi che, per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2- bis , del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. A sua volta, il comma 2- bis prevede che le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale e che i contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.

Si osserva che l’art. 102, comma 7, del d.lgs. n. 217/2005 riserva al regolamento la disciplina relativa alle modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare. Ne consegue che il rinvio al citato comma 2- bis - il cui contenuto è a maglie assai larghe, consentendo alle aziende specializzate di predisporre le forme di preselezione e facoltizzando le singole amministrazioni a predisporre le prove sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione – non può che essere inteso quale facoltà per l’amministrazione di avvalersi del supporto tecnico delle aziende specializzate. Esso, tuttavia, non dovrebbe autorizzare deroghe all’opzione regolamentare per i quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie indicate dallo schema in esame.

Al comma 5 è consentita l’ammissione, entro il numero massimo pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, solo ai candidati che abbiano riportato nella prova preselettiva una votazione non inferiore a 6/10 (sei/decimi). E’ da intendere che, a fronte di un numero di quesiti a risposta multipla superiore a dieci, il voto conseguito non sarà necessariamente espresso in decimi ma andrà poi ragguagliato al rapporto frazionario di 6/10 per verificare se sia stato raggiunto. Si suggerisce pertanto di aggiungere, dopo le parole “(sei decimi)” le seguenti “o frazione equivalente”.

Al fine di non vanificare la logica sottesa all'espletamento della prova preselettiva, nelle ipotesi in cui risultasse ammesso alle prove concorsuali un numero di candidati assai prossimo al numero delle domande, l'Amministrazione - come, tra l'altro, già indicato da questa Sezione con riguardo a regolamenti di analogo contenuto - potrà provvedere, di volta in volta, in fase applicativa, a individuare la soluzione più idonea per trovare il giusto bilanciamento per avere un numero di candidati tale da assicurare la migliore selezione. In presenza di profili professionali connotati da peculiarità tali da far suppone che la platea dei partecipanti possa essere numericamente piuttosto ridotta, l’amministrazione potrà optare per la prova selettiva solo nei casi in cui il numero delle domande presentate per il singolo ambito professionale tecnico-scientifico previsto dal bando superi in modo significativo la soglia di dieci volte il numero dei posti messi a concorso per il medesimo ambito.

Il comma 6 prevede che, per ciascun ambito tecnico-scientifico previsto dal bando, le commissioni esaminatrici debbano redigere, secondo l'ordine della votazione, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva.

Si valuti l’opportunità di inserire, dopo le parole “secondo l’ordine della votazione” le seguenti “conseguita da ciascuno”.

La formulazione del comma pare confermare la distinzione delle prove per ciascun ambito. Rafforzerebbe tale interpretazione la sostituzione delle parole “l’elenco dei” con le seguenti “un distinto elenco dei”.

Al secondo periodo, si valuti l’opportunità di sostituire le parole “Gli elenchi sono approvati” con le seguenti “Ciascun elenco è approvato”. E’ infatti da considerare anche l’ipotesi in cui, dopo la prima tornata concorsuale eventualmente contestuale per tutti gli ambiti professionali, possano seguirne altre a distanza di tempo, dedicate a singoli ambiti.

6.4. Articolo 3 (Prove di esame)

In base ai commi 2 e 3, le prove scritte consistono nella stesura di un elaborato, ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, e vertono sulle materie indicate, con riferimento a ciascun ambito professionale tecnico-scientifico, nell'allegato 1.

A sua volta l’allegato 1 distingue, per ogni prova scritta, due materie per ciascun ambito professionale.

Se ne desume che la prova scritta - pur vertendo su due distinte materie, entrambe oggetto della prova medesima (e non a scelta del candidato) - presenta un tratto unitario ed è pertanto alla prova nel suo insieme che va riferita la votazione. Valuti l’amministrazione, con riguardo a ciascun ambito tecnico-scientifico, se le diverse materie previste per ciascuna prova scritta dall’allegato 1 siano sufficientemente omogenee da consentire una valutazione unitaria o se sia preferibile prevedere, in alternativa, un numero inferiore di materie o distinte prove scritte per ciascuna materia. E’ evidente che, in base all’attuale stesura dell’allegato 1, ogni prova scritta dovrebbe interessare entrambe le materie indicate e che, al contrario, non è rimessa all’amministrazione la scelta tra l’una o l’altra.

Con riferimento alla locuzione “differenziate in funzione dello specifico ambito tecnico-scientifico previsto nel bando”, presente sia nel comma 2 sia nel comma 3 sia nel comma 5, si rinvia alle considerazioni già svolte sulla necessaria distinzione delle prove per ciascun ambito professionale.

6.5. Articolo 4 (Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale)

L’articolo ribadisce che, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di cui all'articolo 9, si applica il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166.

Si osserva che tale disposizione non rientra nell’ambito proprio del regolamento in esame, il cui oggetto è indicato, come si è visto, dall’articolo 102, comma 7, del d.lgs. n. 217/2005. Il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, è stato invece adottato in virtù del rinvio contenuto nell’articolo 103, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Anche ad ammettere il carattere meramente ricognitivo dell’articolo 4 dello schema in esame, occorre rilevare che la formulazione utilizzata non è coincidente con quella contenuta nell’articolo 103, comma 1, lettera c), in cui è specificato che l’idoneità fisica, psichica e attitudinale è relativa “al servizio”.

6.6. Articolo 5 (Modalità di accesso e bando di concorso)

Sebbene ricompreso in un capo diverso, dedicato al concorso riservato, l’articolo presenta la medesima rubrica dell’articolo 1. Si suggerisce di introdurre una specificazione, nella rubrica di entrambi gli articoli, atta a distinguerli.

Con riferimento al comma 3 si ribadiscono le considerazioni già svolte con riguardo all’articolo 1 circa il carattere esplicativo dell’allegato al regolamento.

Al comma 4 è previsto che il concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 102 e 106, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Si osserva che, in realtà, l’articolo 102 è solo parzialmente dedicato al concorso riservato e fa riferimento esclusivamente a cause di non ammissione (v. comma 3).

Il comma 5 disciplina l'identificazione informatica dei candidati. Si rinvia alle osservazioni già svolte in argomento all’art. 1, comma 5, dello schema.

6.7. Articolo 6 (Prove di esame)

Sebbene ricompreso in un capo diverso, dedicato al concorso riservato, l’articolo presenta la medesima rubrica dell’articolo 3. Si suggerisce di introdurre una specificazione, nella rubrica di entrambi gli articoli, atta a distinguerli.

La Sezione non può che confermare, anche con riferimento all’articolo 6, le osservazioni già svolte in precedenza in tema di arrotondamento per l’individuazione del numero dei posti a concorso, di distinzione tra le prove di esame relative ai diversi ambiti professionali, di omogeneità tra le materie previste per l’unica prova scritta che, per il concorso riservato, sono solamente quelle di cui al gruppo A dell’allegato 1.

6.8. Articolo 7 (Titoli)

Sotto il profilo redazionale, al comma 2, lettera c), n. 14, si suggerisce di sostituire le parole “e in architettura” con le seguenti “o in architettura”. Inoltre, l’elencazione delle lettere che costituiscono partizione interna del comma 2 deve essere conforme all’ordine dell’alfabeto italiano, di cui non fanno parte le lettere j) e k).

Al comma 3 è stabilito che i punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo pari a punti 6, ad eccezione di quelli relativi a lauree universitarie e lauree magistrali afferenti al medesimo corso di laurea. Andrebbe chiarito se, come parrebbe, l’eccezione sia riferita alla possibilità di cumulo. Potrebbe ad esempio essere riformulata l’ultima locuzione (da “ad eccezione” alla fine del comma) sotto forma di autonomo periodo: “Non sono cumulabili tra loro i punteggi per lauree universitarie e lauree magistrali afferenti al medesimo corso di laurea”.

La scelta di porre un divieto di cumulo con esclusivo riguardo al rapporto di continenza tra laurea magistrale e corrispondente laurea c.d. breve è condivisibile e viene incontro a osservazioni svolte dalla Sezione in pareri resi su analoghi schemi di regolamento. Si invita peraltro a verificare se, in base all’ordinamento universitario vigente e alle molteplici denominazioni dei corsi di laurea, la formulazione con cui viene fatto riferimento all’identità del corso di laurea sia idonea a individuare il carattere assorbente, ai fini del cumulo del punteggio, della laurea magistrale rispetto alla corrispondente laurea universitaria per le professioni sanitarie.

6.9. Articolo 8 (Commissioni esaminatrici)

Al comma 1, secondo periodo, si valuti l’opportunità di precisare che anche i membri supplenti debbano soddisfare i medesimi requisiti dei titolari.

Sempre al comma 1, ultimo periodo, è previsto che, ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Quest’ultimo, a sua volta, stabilisce che il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. Si valuti se il citato comma 4 sia idoneo a produrre effetti con riguardo a concorsi relativi a figure professionali di nuovo conio, quale la figura dell’ispettore tecnico-scientifico, a sua volta articolata in tre qualifiche.

Si rileva poi che la relazione illustrativa non offre indicazioni circa le ragioni per le quali, rispetto ad analoghi regolamenti in materia concorsuale, è stata estesa la platea dei commissari esterni ai docenti della scuola secondaria.

6.10 Articolo 9 (Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi)

Al comma 1, secondo periodo, è stabilito che non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso oppure che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa. Andrebbe chiarito quali siano i titoli di precedenza, in quanto sia il criterio di cui all'articolo 103, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sia i titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – cui fa riferimento il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 9 dello schema in esame – citano esclusivamente le preferenze.

Al comma 2 andrebbe specificato se il voto complessivo riportato nella prova scritta e nella prova orale sia costituito dalla somma dei due voti o dalla media dei medesimi.

Il comma 3 riguarda l’approvazione della graduatoria finale di ciascun concorso da parte del Capo del Dipartimento. Spetta quindi all’Amministrazione e non alla commissione esaminatrice redigere la graduatoria finale, formata dalla commissione. Rimane inteso che l’Amministrazione non dispone di alcun potere discrezionale di rinnovare le valutazioni operate dalla commissione esaminatrice.

Merita rammentare che, in base all’articolo 102, comma 5, del d. lgs. n. 217/2005, i posti riservati rimasti scoperti nel concorso interno sono conferiti secondo l’ordine di graduatoria ai partecipanti al concorso pubblico risultati idonei. Valuti l’amministrazione l’opportunità di precisare il termine temporale nel quale la graduatoria degli idonei nel concorso pubblico può rimanere aperta per potere beneficiare della clausola di cui all’articolo 102, comma 5.

La formulazione del comma 2 (“Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso, distinta per ambito tecnico-scientifico”) indurrebbe a concludere che il regolamento imponga un unico concorso e un’unica graduatoria e non consenta distinti concorsi in base ai diversi ambiti tecnico-scientifici interessati. Si segnala che ciò - oltre a non trovare conferma nelle precedenti disposizioni - richiederebbe un profondo adeguamento del contenuto dello schema in esame (a partire dalla composizione della Commissione di esame), in grado di tenere conto della rilevante eterogeneità dei diversi ambiti.

6.11. Articolo 10 (Norme di rinvio)

Nessuna osservazione

6.12. Allegato 1

Si rinvia alle considerazioni già svolte in precedenza con riferimento alla individuazione delle materie oggetto delle prove.

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