Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-10-24, n. 201806051
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Testo completo
Pubblicato il 24/10/2018
N. 06051/2018REG.PROV.COLL.
N. 01551/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1551 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati D C, G P e C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ernesto Iannucci in Roma, via Taro, 25;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
- Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Provincia di Cosenza, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente provvedimento di informazione antimafia interdittiva, emesso dalla Prefettura di Cosenza in data 10/05/2016;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Comune di Cassano all'Ionio e di Ufficio Territoriale del Governo Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2018 il Cons. Giorgio Calderoni e uditi per le parti gli avvocati G P e su delega dichiarata per D C e C P, e l'Avvocato dello Stato Tito Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 10.5.2016, la Prefettura di Cosenza ha emesso, a carico della Società appellante, informazione antimafia interdittiva così motivata:
- amministratrice unica dell'impresa è -OMISSIS-, sorella non convivente di -OMISSIS-, amministratore unico della società sino al 6 settembre 2012;
- -OMISSIS- è stato notato e talvolta controllato in compagnia di persone con precedenti di polizia di grave natura delittuosa (evasione, estorsione, usura ed associazione di tipo mafioso) e la frequentazione più assidua (17 aprile 2013, 27 giugno, 1 agosto e 13 dicembre 2014) ha riguardato -OMISSIS- “personaggio di elevatissimo spessore criminale, capo indiscusso dell'omonimo clan mafioso operante nel Comune ove ha sede l'impresa” (-OMISSIS-) e “condannato per associazione mafiosa con sentenza confermata in tutti i gradi di giudizio”;
- l'Arma dei Carabinieri ha eseguito puntuali accertamenti dai quali è emerso che, per lo svolgimento della propria attività, la Società appellante ha noleggiato a freddo un automezzo della ditta -OMISSIS-, rispettivi destinatari di comunicazione antimafia interdittiva in data 30 marzo 2016 e di provvedimento di diniego d'iscrizione nella white list in data 29 aprile 2016, a causa di condanna in primo e secondo grado per associazione di tipo mafioso; mentre un secondo automezzo è stato acquistato dalla ditta-OMISSIS-, convivente del citato -OMISSIS-; entrambi i suddetti automezzi (e, dunque, anche quello ufficialmente venduto alla Soc. appellante) sono risultati, il 24 febbraio 2016, stabilmente parcheggiati all'interno di aree di proprietà dei menzionati-OMISSIS-e -OMISSIS-;
- come da giurisprudenza del Consiglio di Stato, il condizionamento delle scelte imprenditoriali può avvenire attraverso forme sottili di ingerenza, di cui ben può costituire espressione anche il favorire l'attività economica di una particolare impresa controllata dalla mafia mediante utilizzo di contratti di nolo.
2. Tale provvedimento è stato impugnato dalla Società qui appellante avanti il Tar Calabria-sede di Catanzaro che, in sede cautelare, ha respinto la contestuale istanza di sospensione, con ordinanza n. -OMISSIS-.
L’appello cautelare avverso tale pronuncia è stato respinto da questa Sezione con ordinanza 30 settembre 2016, n. 4313, del seguente tenore letterale:
<< ritenuto che l’appello cautelare non è assistito dal fumus boni iuris, tenuto conto del grave quadro indiziario posto a fondamento della informativa qui impugnata e, in particolare, della frequentazione assidua di -OMISSIS-con -OMISSIS-, ritenuto dalla stessa informativa personaggio di elevatissimo spessore criminale e capo indiscusso dell’omonimo clan mafioso operante nel Comune ove ha sede l’impresa >>.
3. Dopodiché, il Tar Catanzaro ha rigettato, nel merito, il ricorso con la sentenza n. -OMISSIS-, la quale, dopo aver riepilogato i punti fermi cui è approdata in materia la giurisprudenza di primo e secondo grado, ha ravvisato la sussistenza dei presupposti giustificativi della misura de qua negli anzidetti, frequenti contatti di -OMISSIS- con -OMISSIS-.
4. Avverso tale pronuncia, la Società appellante deduce, con il presente atto, plurime censure (tra cui quelle di difetto di istruttoria e di violazione degli artt. 84 e 85 commi 1 e 3 D.lgs. 159/2011), così articolate:
a) gli asseriti contatti tra -OMISSIS- e -OMISSIS- sarebbero tutt’altro che frequenti (4 nell’arco di 21 mesi) e privi dell’indispensabile requisito dell’attualità;
b) -OMISSIS- avrebbe scontato la pena e, sulla scorta di una pronuncia del Tribunale di Sorveglianza di Cosenza in data 27 marzo 2012 (non considerata dal Tar), non sarebbe più socialmente pericoloso;
c) non potrebbero avere rilievo né la circostanza che il primo dei quattro controlli sarebbe stato effettuato presso un cantiere in cui stava operando l’impresa appellante, né la riscontrata presenza nel detto cantiere di alcuni mezzi d'opera intestati alla ditta-OMISSIS-: e anche quest’ultima vicenda difetterebbe del requisito dell’attualità;
d) il Signor -OMISSIS- è privo di precedenti di polizia specifici, di carichi pendenti e di qualsiasi precedente penale;
e) alla stregua della regola civilistica del “ più probabile che non ” occorrerebbe, dunque, escludere la sussistenza dei presupposti per l’adozione