Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-07-07, n. 202205684
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Testo completo
Pubblicato il 07/07/2022
N. 05684/2022REG.PROV.COLL.
N. 00176/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 176 del 2014, proposto dal signor CH DE in proprio e quale titolare dell’omonima Azienda agricola, dalle Aziende agricole FR OT, AN EP & LI s.s., US LI, UR RC, LD BI, MI SI, LI IN, ET SI, EG ST, LI WI, ER CA e LA s.s., LI IV e MA s.s., FA GI e RI s.s., RT FR e RI s.s., GU Armando, AT IO, ST AR, MI IO, RO EP e LU s.s., GU EP, FO AR, ZZ IT & ME DI s.s., RI LE e LO s.s., RS SI, RE IO, IE GI, OV LE, TO IO, RO LO e EN s.s., ON BR, RI NO, TI IO, SO MI, RE IO e RR s.s., UI IN, TO NO, IA TI, RR MA, RA ES, SC AL, SC RE e AL s.s., SC RE, NA FL, RA IA, TO AN IS, SC EL, BI IO, SC MA, DE ED e EP s.s., LL AL, AL RI, GI CI, NE IV, TT ANpaolo e AU s.s., EL RO, SI IO, TO MA, IN e LO s.s. ora Fattoria TO Soc. agricola semplice, De Toni SI, LI Claudio, tutte in persona dell’omonimo titolare o del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato Maddalena Aldegheri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angela Palmisano in Roma, via Nizza, n. 59,
contro
l’AIMA – ora AGEA, in persona del legale rappresentante pro tempore e il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
delle Società Alvi-Coop. Latte Alto Vicentino soc.coop. a r.l. e Coop. Prod. Latte Schio soc.coop. a r.l., ora Latterie Vicentine Soc. coop. Agricola, Caseria Gregori Cesare di Gregori R. & C. s.a.s. ora in fallimento, Caseificio Sociale Ponte di Barbarano s.c.r.l. ora Caseificio Sociale Ponte di Barbarano Soc. Agr. Coop., Soc. Lattebusche – Latteria della Vallata Feltrina s.c.r.l. ora Lattebusche S.c.a, Latteria di Soligno s.c. a r.l. ora Latteria di Soligno Soc. Agr. Coop., NE S.p.a., tutte in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituite in giudizio,
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, n. 4416/2013, resa tra le parti, concernente compensazione quote latte.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AIMA ora AGEA e del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza di smaltimento del giorno 6 luglio 2022, il Cons. Antonella Manzione e udito per le parti l’avvocato Margherita Aldegheri e l’avvocato dello Stato IO Volpe, in collegamento da remoto in videoconferenza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il contenzioso in esame concerne la compensazione nazionale riferita alle annate lattiere 1997/1998 e 1998/1999, comunicata dall’Azienda per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA), cui è subentrata l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 43/1999, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 118/1999, alle Aziende agricole appellanti con nota prot. 4784/Comm.liq. dell’8 giugno 2000, ricevuta a mezzo raccomandata postale nel mese di luglio del 2000.
Con ricorso al T.A.R. per il Lazio n.r.g. 19050 del 2000 ridette Aziende agricole impugnavano l’atto de quo e quelli ad essi connessi, ivi compresa la comunicazione del dato alle aziende prime acquirenti, ipotizzando una serie di violazioni di legge, nonché di normativa comunitaria, oltre che eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di potere per l’avvenuta rettifica dei dati in mancanza di previsioni normative e disparità di trattamento.
2. Il T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, sez. II ter, con sentenza n. 4416 del 3 maggio 2013 respingeva tutte le censure, compensando le spese di lite.
3. Con ricorso in appello i ricorrenti hanno preliminarmente dedotto la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su tutti i motivi di doglianza attorei e su punti decisivi della domanda giudiziale, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c., difetto di motivazione e violazione dell’art. 9 della l. 21 luglio 2000, n. 205. Hanno altresì lamentato l’illegittimità comunitaria della normativa nazionale con riferimento ai Regolamenti CEE n. 3950/92 e n. 536/93 sotto plurimi profili, nonché la violazione di regole procedimentali (artt. 3 e 7 della l. n. 241/1990).
4. Si sono costituite le amministrazioni intimate con atto di mero stile.
5. A seguito del decesso del signor NO TO, si sono costituiti in giudizio gli eredi, signori Antonia Revrenna, Roberta TO, AV TO, AL TO e Diego TO, con nota in data 9 luglio 2019, di richiesta di fissazione dell’udienza ex art. 82 c.p.a.
6. In data 18 maggio 2022 gli appellanti hanno versato in atti documentazione varia e copiosa giurisprudenza nazionale e comunitaria, nel frattempo intervenuta sulla vicenda ed in specie le sentenze della Corte di Giustizia UE del 27 giugno 2019, nella causa C-348/18, e dell’11 settembre 2019, nella causa C-46/18, nonché le ordinanze del G.I.P. presso il Tribunale di Roma in data 15 maggio 2017 e 5 giugno 2019. Con successiva memoria del 26 maggio 2022 hanno ribadito la propria prospettazione, premettendo la richiesta di dichiarare la nullità degli atti impugnati,