Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-08-20, n. 201804990

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-08-20, n. 201804990
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201804990
Data del deposito : 20 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/08/2018

N. 04990/2018REG.PROV.COLL.

N. 05028/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5028 del 2018, proposto dalle signore M A, C C, E C, R D A, L D F, D F, S I, A L, S R, A S, P T e V T, rappresentate e difese dall'avvocato M D, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato V P in Roma, via Taranto, n. 21;



contro

L’Ufficio scolastico regionale per il Lazio (Direzione Generale – Ufficio IV personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle scuole) ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III bis, n. 4963/2018, resa tra le parti, concernente il bando di concorso di cui al decreto n. 105 del 26 febbraio 2016, avente ad oggetto il “Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria”, nella parte in cui all'art. 3, comma 2, ha precluso ai docenti in possesso del diploma di maturità magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico conseguito entro l'anno 2001/2002, di partecipare al concorso;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2018 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti l’avvocato M D e l’avvocato dello Stato Stigliano Messuti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Gli appellanti sono tutti insegnanti tecnico pratici – ITP negli istituti tecnici e professionali, addetti in prevalenza alle attività didattiche che vengono svolte nei laboratori.

In tale loro qualità, essi hanno impugnato i decreti indicati in epigrafe, nella parte in cui li escludono dalla partecipazione al relativo concorso pubblico per posti di docente in quanto, non in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento, necessariamente richiesta a tal fine dall’art. 3, comma 1, di ciascuno dei decreti in questione.

Il TAR ha respinto il ricorso, con motivazione che ha richiamato sinteticamente il proprio precedente costituito dalla sentenza 6 giugno 2016, n. 6510, e quindi i contenuti della stessa, e in particolare ha affermato che la disciplina dei requisiti legittimanti la partecipazione al concorso competerebbe soltanto al legislatore.

Avverso tale sentenza, i ricorrenti hanno proposto impugnazione, con appello che contiene tre censure, riconducibili ad un unico motivo di violazione dell’art. 1, comma 110, della l. 13 luglio 2015, n. 107, e delle norme esplicitamente ovvero implicitamente da esso richiamate, ovvero dell’art. 402 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 106, e dell’art. 4 del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460.

In proposito, gli interessati hanno evidenziato che nel loro percorso di carriera non hanno mai avuto l’astratta possibilità di conseguire l’abilitazione richiesta per accedere al concorso, sì che la possibilità di parteciparvi dovrebbe essere senz’altro loro riconosciuta, appunto in base alla norma richiamata dell’art. 4 del decreto interministeriale 460/1998, che detta la disciplina transitoria per i concorsi per l’accesso all’insegnamento, a loro avviso con rilievo generale per ognuna di queste procedure.

All’udienza del giorno 24 maggio 2018, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.

2. L’appello, nell’unico motivo dedotto, è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.

3. E’ in questione la legittimità della clausola contenuta nell’art. 3 di ciascuno dei bandi impugnati, ovvero dei decreti ministeriali del MIUR 105, 106 e 107 del 2016, per cui ai concorsi indetti con i bandi in questione è ammesso a partecipare “ esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento ”, per le varie classi di concorso considerate.

La clausola dei bandi si fonda a sua volta sull’art. 1, comma 110, della l. 107/2015, per cui “ A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto

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