Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-06-06, n. 201602351

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-06-06, n. 201602351
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201602351
Data del deposito : 6 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04077/2014 REG.RIC.

N. 02351/2016REG.PROV.COLL.

N. 04077/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4077 del 2014, proposto da:
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

contro

G B;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 02138/2014, resa tra le parti, concernente esecuzione sentenza n.8521/10 della corte suprema di cassazione - pagamento somme - (equa riparazione)


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2016 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Avv. dello Stato Varrone.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di eseguire il decreto della Corte d’Appello col quale era stato riconosciuto alla parte oggi appellata l’indennizzo previsto dalla legge n. 89 del 2001 ( c.d. legge Pinto) a causa della violazione dei termini di ragionevole durata del processo.

Con la medesima sentenza il Tribunale ha condannato l’Amministrazione al pagamento di penalità di mora ( c.d. astreinte).

La sentenza, nel capo appunto relativo a tali penalità, è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dall’Amministrazione la quale sostiene che il Tribunale ha errato nel condannare la P.A. al pagamento delle penalità.

In via gradata l’appellante sostiene che ha errato il Tribunale nell’individuare la misura e la decorrenza delle stesse.

L’appello è fondato nei limiti che si espongono.

Come evidenziato dalla Giurisprudenza, "Nell'ambito del giudizio di ottemperanza la comminatoria delle penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), del c.p.a., è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria" ( cfr. Ap n. 15 del 2014).

Ferma restando l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità, in concreto le allegate difficoltà del bilancio pubblico non possono giustificare una totale esenzione dell’Amministrazione inadempiente dalle penalità di mora, vista anche l’attuale possibilità del ricorso al conto sospeso.

Quanto esposto induce a disattendere i rilievi mossi al riguardo dall’appellante.

E’ invece nel giusto l’ Amministrazione quando deduce, in sostanza e tenuto conto dell’insieme delle argomentazioni difensive, che la sentenza impugnata ha comunque errato nell’individuare la misura e decorrenza delle penalità.

Per quanto riguarda la misura delle penalità, la Giurisprudenza della Sezione reputa conforme a equità il parametro dell’interesse legale peraltro ora esplicitamente indicato dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come modificato dalla legge n. 208 del 2015.

Per quanto riguarda la decorrenza, si ricorda che la penalità di mora consiste in uno strumento per indurre l'Amministrazione ad eseguire tempestivamente l'ordine di pagamento formulato dal giudice dell’ottemperanza: la penalità non è quindi comminabile per gli inadempimenti pregressi alla sentenza che ordina l'esecuzione del giudicato, ma deve decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione della stessa, in quanto recante l'ordine di pagamento. ( cfr. IV Sez. n. 1444 del 2016).

Tanto del resto risulta anche chiarito dall’art. 1 comma 781 della citata legge n. 208 del 2015.

In conclusione l’appello va accolto in parte e la sentenza impugnata va riformata nel senso che le penalità di mora ivi previste sono quantificate in misura corrispondente all’interesse legale e decorrono dalla data di comunicazione, o se anteriore notificazione, della sentenza di ottemperanza resa dal TAR.

Le spese del giudizio di appello sono compensate, fermo restando quanto disposto dal Tribunale per le spese del primo grado di giudizio.

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