Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-09-29, n. 202308577

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-09-29, n. 202308577
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308577
Data del deposito : 29 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/09/2023

N. 08577/2023REG.PROV.COLL.

N. 02312/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2312 del 2021, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



contro

il signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Amato, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda ter , n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 marzo 2023 il consigliere Francesco Frigida e viste le conclusioni scritte depositate per le parti dall’avvocato dello Stato Liborio Coaccioli e dall’avvocato Vincenzo Amato;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS- ha proposto ricorso (n. -OMISSIS-) dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per l’annullamento: della determinazione del Comando generale della Guardia di finanza n. 340439/2019 del 28 novembre 2019, recante la sua esclusione dal concorso del 2019 per il reclutamento di 965 allievi finanzieri; della determinazione del 10 dicembre 2019, con cui il medesimo Comando generale aveva approvato la graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei al concorso; di tale graduatoria e della comunicazione del 6 dicembre 2019 con cui il Centro di reclutamento aveva confermato la sua esclusione concorsuale, rettificando e annullando la precedente comunicazione di convocazione.

In particolare il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale era stato così motivato: « in data 21 aprile 2008 (ancora minorenne) è stato deferito, a seguito di querela, dalla stazione dei Carabinieri di Carini (PA) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, per il reato di cui all’art. 582 (“Lesione personale”) del c.p., per avere, in data 4 marzo 2008, unitamente a un’altra persona, aggredito con calci e pugni un coetaneo, procurandogli lesioni giudicate guaribili in quattro giorni. Nell’ambito del relativo procedimento penale (n. 647/08), con sentenza n. 219/09, datata 23 novembre 2009, il Tribunale per i Minorenni di Palermo pur rilevando la responsabilità del candidato ha dichiarato il non luogo a procedere, trattandosi di indagato minore di 14 anni (…) il biasimevole comportamento, ancorché posto in essere prima del raggiungimento della maggiore età, sia chiaramente indicativo dell’inadeguatezza del profilo morale dell’aspirante e sia inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare e, in particolare, con le attribuzioni e le funzioni connesse allo status di appartenente alla Guardia di finanza, che assomma in sé la titolarità di poteri di polizia giudiziaria, tributaria e di pubblica sicurezza e prevede doveri ed obblighi nei confronti dell’intera collettività, da parte della quale la condotta posta in essere dall’interessato è soggetta ad un giudizio di disvalore anche sociale ».

1.1. Il Ministero dell’economia e delle finanze si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.

2. Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso e sono state compensate tra le parti le spese di lite.

2.1. Il giudice di primo grado ha sintetizzato i fatti di causa come segue: « Il ricorrente ha partecipato al concorso per il reclutamento di 965 allievi finanzieri - anno 2019, contingente ordinario, di cui al Bando indicato in epigrafe, superando le relative prove scritte, nonché quelle di idoneità fisica ed attitudinale e la fase di valutazione dei titoli. In data 3.12.2019, tuttavia, nelle more dell’approvazione della graduatoria finale del concorso, il Centro di reclutamento della Guardia di Finanza ha notificato al ricorrente il provvedimento del Comando generale che disponeva la sua esclusione dalla procedura per mancanza dei prescritti requisiti di moralità e di condotta di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) del Bando di concorso (vale a dire i requisiti della incensurabilità della condotta, previsti tramite rinvio alla disciplina che regola l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria). In data 4.12.2019, inoltre, lo stesso Centro di Reclutamento ha invece convocato il ricorrente al Corso di formazione (riservato ai vincitori del concorso ai sensi dell’art. 18 del Bando), per poi tuttavia riconfermare – con nota del 6.12.2019 – la sua esclusione, revocando la precedente convocazione. In data 18.12.2019 è stata infine approvata la graduatoria finale di merito della procedura concorsuale, che non include il ricorrente tra i vincitori. Avverso i predetti provvedimenti l’aspirante finanziere ha proposto ricorso a questo Tribunale, con annessa istanza di sospensione, formulando un complesso motivo di doglianza che sarà scrutinato nella parte in diritto della presente sentenza. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in data 28.02.2020 ed ha resistito al ricorso con memorie e documenti. Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha fissato la discussione del merito del ricorso ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., al contempo ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati vincitori e idonei della graduatoria concorsuale tramite notificazione per pubblici proclami, correttamente adempiuta dal ricorrente come da documentazione versata in atti ».

Tale ricostruzione in fatto non risulta specificamente contestata dalle parti costituite, sicché, in ossequio al principio di non contestazione recato all’art. 64, comma 2, del codice del processo amministrativo, deve considerarsi idonea alla prova dei fatti oggetto di giudizio.

2.2. Il T.a.r. ha poi così motivato la propria statuizione: « In sintesi, il ricorrente si duole innanzitutto del fatto che l’Amministrazione abbia adottato il provvedimento di esclusione sulla base di un solo episodio, peraltro datato nel tempo, non connotato da particolare gravità, e nonostante l’adozione, da parte del Tribunale per i Minorenni, della sopra ricordata sentenza di non luogo a procedere. Il ricorrente ha inoltre lamentato l’inesatta ricostruzione dei fatti da parte dell’Amministrazione e, in sostanza, l’arbitrarietà della decisione assunta, fondata su un “automatismo casistico”, senza tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto e dell’intero

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