Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-09-29, n. 202308577
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Pubblicato il 29/09/2023
N. 08577/2023REG.PROV.COLL.
N. 02312/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2312 del 2021, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso
ex lege
dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato
ope legis
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
il signor -O- rappresentato e difeso dall’avvocato V A, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda ter , n. -O- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -O-
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 marzo 2023 il consigliere F F e viste le conclusioni scritte depositate per le parti dall’avvocato dello Stato Liborio Coaccioli e dall’avvocato V A;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -O- ha proposto ricorso (n. -O-) dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per l’annullamento: della determinazione del Comando generale della Guardia di finanza n. 340439/2019 del 28 novembre 2019, recante la sua esclusione dal concorso del 2019 per il reclutamento di 965 allievi finanzieri;della determinazione del 10 dicembre 2019, con cui il medesimo Comando generale aveva approvato la graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei al concorso;di tale graduatoria e della comunicazione del 6 dicembre 2019 con cui il Centro di reclutamento aveva confermato la sua esclusione concorsuale, rettificando e annullando la precedente comunicazione di convocazione.
In particolare il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale era stato così motivato: « in data 21 aprile 2008 (ancora minorenne) è stato deferito, a seguito di querela, dalla stazione dei Carabinieri di Carini (PA) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, per il reato di cui all’art. 582 (“Lesione personale”) del c.p., per avere, in data 4 marzo 2008, unitamente a un’altra persona, aggredito con calci e pugni un coetaneo, procurandogli lesioni giudicate guaribili in quattro giorni. Nell’ambito del relativo procedimento penale (n. 647/08), con sentenza n. 219/09, datata 23 novembre 2009, il Tribunale per i Minorenni di Palermo pur rilevando la responsabilità del candidato ha dichiarato il non luogo a procedere, trattandosi di indagato minore di 14 anni (…) il biasimevole comportamento, ancorché posto in essere prima del raggiungimento della maggiore età, sia chiaramente indicativo dell’inadeguatezza del profilo morale dell’aspirante e sia inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare e, in particolare, con le attribuzioni e le funzioni connesse allo status di appartenente alla Guardia di finanza, che assomma in sé la titolarità di poteri di polizia giudiziaria, tributaria e di pubblica sicurezza e prevede doveri ed obblighi nei confronti dell’intera collettività, da parte della quale la condotta posta in essere dall’interessato è soggetta ad un giudizio di disvalore anche sociale ».
1.1. Il Ministero dell’economia e delle finanze si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
2. Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso e sono state compensate tra le parti le spese di lite.
2.1. Il giudice di primo grado ha sintetizzato i fatti di causa come segue: « Il ricorrente ha partecipato al concorso per il reclutamento di 965 allievi finanzieri - anno 2019, contingente ordinario, di cui al Bando indicato in epigrafe, superando le relative prove scritte, nonché quelle di idoneità fisica ed attitudinale e la fase di valutazione dei titoli. In data 3.12.2019, tuttavia, nelle more dell’approvazione della graduatoria finale del concorso, il Centro di reclutamento della Guardia di Finanza ha notificato al ricorrente il provvedimento del Comando generale che disponeva la sua esclusione dalla procedura per mancanza dei prescritti requisiti di moralità e di condotta di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) del Bando di concorso (vale a dire i requisiti della incensurabilità della condotta, previsti tramite rinvio alla disciplina che regola l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria). In data 4.12.2019, inoltre, lo stesso Centro di Reclutamento ha invece convocato il ricorrente al Corso di formazione (riservato ai vincitori del concorso ai sensi dell’art. 18 del Bando), per poi tuttavia riconfermare – con nota del 6.12.2019 – la sua esclusione, revocando la precedente convocazione. In data 18.12.2019 è stata infine approvata la graduatoria finale di merito della procedura concorsuale, che non include il ricorrente tra i vincitori. Avverso i predetti provvedimenti l’aspirante finanziere ha proposto ricorso a questo Tribunale, con annessa istanza di sospensione, formulando un complesso motivo di doglianza che sarà scrutinato nella parte in diritto della presente sentenza. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in data 28.02.2020 ed ha resistito al ricorso con memorie e documenti. Con ordinanza n. -O- il Tribunale ha fissato la discussione del merito del ricorso ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., al contempo ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati vincitori e idonei della graduatoria concorsuale tramite notificazione per pubblici proclami, correttamente adempiuta dal ricorrente come da documentazione versata in atti ».
Tale ricostruzione in fatto non risulta specificamente contestata dalle parti costituite, sicché, in ossequio al principio di non contestazione recato all’art. 64, comma 2, del codice del processo amministrativo, deve considerarsi idonea alla prova dei fatti oggetto di giudizio.
2.2. Il T.a.r. ha poi così motivato la propria statuizione: « In sintesi, il ricorrente si duole innanzitutto del fatto che l’Amministrazione abbia adottato il provvedimento di esclusione sulla base di un solo episodio, peraltro datato nel tempo, non connotato da particolare gravità, e nonostante l’adozione, da parte del Tribunale per i Minorenni, della sopra ricordata sentenza di non luogo a procedere. Il ricorrente ha inoltre lamentato l’inesatta ricostruzione dei fatti da parte dell’Amministrazione e, in sostanza, l’arbitrarietà della decisione assunta, fondata su un “automatismo casistico”, senza tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto e dell’intero percorso di vita del ricorrente (che ha pure prestato lodevole servizio presso altri Corpi e ottenuto un punteggio favorevole nella procedura concorsuale), nonché della sua giovanissima età all’epoca dei fatti. Le censure sono fondate nei limiti di seguito esplicati. Il Collegio ritiene infatti che – tenuto conto della oggettiva specificità del caso concreto in esame – il provvedimento di esclusione gravato sia carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale, come correttamente denunciato nel ricorso. Preliminarmente va chiarito che il Collegio non ignora che, come ricordato anche dalla difesa erariale, il requisito della “condotta incensurabile” implica, secondo la consolidata giurisprudenza formatasi in materia da svariati anni (che il Collegio in linea generale condivide), un’intransigenza selettiva che si giustifica in relazione alle delicate mansioni ed ai peculiari compiti istituzionali affidati al Corpo della Guardia di Finanza, con la conseguenza che vi possono accedere soltanto coloro che abbiano tenuto una condotta specchiata ed improntata al massimo rigore morale e comportamentale;e che, di conseguenza, all’Amministrazione è riconosciuto un ampio potere discrezionale “ finalizzato a permettere la partecipazione al concorso di accesso solo di quei candidati che per qualità morali e personali e per habitus comportamentale diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che deve contraddistinguere le future funzioni ” (così Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5817/2013;si vedano altresì Consiglio di Stato sez. IV, n.1213/2012;Consiglio Stato n. 5301/2006). Tuttavia deve anche ricordarsi che, sempre secondo consolidata giurisprudenza, la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile, pur appartenendo al giudizio discrezionale dell’Amministrazione, si deve comunque fondare su elementi di fatto concreti, afferenti direttamente la persona dell’aspirante, tali da non consentire all’attualità un giudizio favorevole e che, rispetto a tale potere discrezionale, il sindacato giurisdizionale deve tendere a verificare in primo luogo, per il tramite delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, l’esistenza e la sufficienza della motivazione sulla quale si fonda il provvedimento adottato, nonché la non contraddittorietà e ragionevolezza della valutazione e la logicità della misura assunta, per effetto della valutazione svolta (in questi termini, Cons. Stato, IV, n. 1343/2013, Tar Lazio, Sez. II, n. 3954/2015 e n. 9455/2015). Alla luce delle sopra riassunte coordinate, il Collegio ritiene che, nella fattispecie, la valutazione svolta ed esternata dall’Amministrazione sia effettivamente connotata dalle carenze denunciate. Ciò non vuol dire che si condivida pienamente la tesi sostenuta nel ricorso, in quanto la circostanza per cui vi sia una sentenza di non luogo a procedere resa nei confronti del ricorrente, senza applicazione di misure di sicurezza, non può essere ritenuta risolutiva: il giudizio sulle qualità morali e di condotta di un aspirante finanziere, infatti, è del tutto disgiunto da eventuali profili di carattere penale e sanzionatorio ed è da svolgersi soltanto nell’ottica dei delicati compiti istituzionali demandati alla Guardia di finanza (T.A.R. Lazio, Sez. II, n. 3954/2015 e n. 9455/2015), ben potendo l’Amministrazione ritenere inidoneo il soggetto aspirante sulla base della valutazione complessiva delle circostanze di qualsivoglia episodio inconciliabile con i basilari doveri e con lo status dei militari e, persino, a fronte di un singolo episodio che non ha avuto conseguenze penali e finanche molto risalente nel tempo (cfr. Consiglio di Stato, IV Sez. n. 4602/2016 e sentenze ivi richiamate, Cons. Stato, Sez. IV, n. 5411/2011, n. 4048/2012;tra le ultime, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenze n. 3012/2020, n. 4151/2019, n. 4128/2019 e n. 2464/2016). Valga peraltro osservare che, come evidenziato nel provvedimento di esclusione, nella sentenza in questione il Tribunale per i Minorenni ha in realtà espressamente affermato, sebbene con formula sostanzialmente di rito, la personale responsabilità del ricorrente (all’epoca minore) nei fatti accaduti. Tuttavia, è fuori di dubbio che l’episodio di cui qui si discute presenta delle specificità che l’Amministrazione ha omesso di considerare, non rilevandosi, nella motivazione del provvedimento, indici di adeguata istruttoria e valutazione in questo senso. Sotto un primo profilo, infatti, il ricorrente è risultato coinvolto nella vicenda (“pestaggio” di un altro minore) allorquando non aveva ancora compiuto quattordici anni (dunque in un’epoca in cui l’Ordinamento ancora protegge lo sviluppo della sua personalità) e, successivamente, nulla più risulta a suo carico, avendo peraltro lo stesso maturato presso altro Corpo Militare un ottimo stato di servizio, come comprovato dalla documentazione in atti. Ne consegue che, nello svolgere la valutazione prognostica sulle qualità del candidato, l’Amministrazione era certamente tenuta ad un maggiore sforzo motivazionale per chiarire, come richiesto dalla sopra ricordata giurisprudenza, gli elementi di fatto concreti, afferenti direttamente la persona dell’aspirante, tali da non consentire (neanche) all’attualità (vale a dire dopo la crescita e lo sviluppo della personalità e in assenza di altri episodi rilevanti) un giudizio (prognostico) favorevole sulla sua persona (sotto il profilo della moralità ed incensurabilità della condotta). In altre parole, nei confronti di un aspirante finanziere autore di reati in epoca precedente al compimento dei quattordici anni, la formulazione del giudizio prognostico sulla idoneità del candidato al servizio nel Corpo avrebbe dovuto far risaltare quegli elementi che, plausibilmente e nonostante una personalità ancora immatura ed in fase evolutiva, rilevavano, per la loro materiale consistenza e gravità, la presenza di aspetti della personalità incompatibili con l’accesso nel Corpo e non temperabili da condotte successive di opposto tenore. La valutazione dell’incensurabilità della condotta, infatti, pur se necessariamente dedotta da manifestazioni di vita sociale anteriori, si risolve in un giudizio di natura prognostica in ordine all’affidabilità e all’adesione del candidato ad un modello ispirato a valori positivi e, quindi, al rispetto delle leggi e delle regole di convivenza sociale. Tale giudizio, pertanto, non può prescindere, oltre che da una valutazione della fattispecie concreta, dal complesso degli elementi desumibili dal profilo dal candidato (cfr. Tar Lazio n. 9705/2016, n. 12391/2015). Peraltro, ciò appare tanto più necessario ove – come evidenziato nel ricorso in relazione alla specifica fattispecie – dalla lettura degli atti del procedimento penale emerga uno svolgimento fattuale della vicenda in cui il ruolo del ricorrente risulti non propriamente definito e, comunque, differenziato da quello principale. Si consideri, infatti, che la teste sentita ha dichiarato che vi erano 5-6 ragazzi, mentre le indagini condotte per identificare gli altri minori coinvolti sono rimaste senza esito (cfr. comunicazione notizia di reato) e che gli stessi rappresentanti dell’istituto scolastico all’epoca frequentato dai ragazzi coinvolti hanno riconosciuto il diverso ruolo del ricorrente nella vicenda (che avrebbe assistito alla scienza “ senza prendervi parte ma neppure senza intervenire a difesa ”, cfr. verbale Consiglio di classe). Di conseguenza, anche sotto questo diverso punto di vista, l’episodio richiamato nel provvedimento di esclusione, peraltro unico ed isolato, nonché risalente nel tempo, seppure censurabile e moralmente riprovevole, non appare rivestire ex se – in assenza di ulteriori valutazioni – valenza tale da giustificare il giudizio di inidoneità del ricorrente, sotto il profilo comportamentale e morale, ad esercitare i compiti propri del Corpo della Guardia di Finanza ».
3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 12 marzo 2021 il Ministero dell’economia e delle finanze ha interposto appello avverso la suddetta sentenza.
4. Il signor -O- si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
5. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 28 marzo 2023.
6. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
7. In sintesi l’appellante ha dedotto che « l’Amministrazione ha escluso il -O- all’esito di un approfondito esame e di un’attenta valutazione di tutti gli atti e gli aspetti relativi alla vicenda, comprese la comunicazione di notizia di reato del 21 aprile 2008 e la sentenza n. 219/2009 con cui il G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Palermo ha dichiarato il “ non luogo a procedere ” nei suoi confronti “ perché non imputabile in quanto infraquattordicenne ” (…) sono emerse circostanze che legittimano la sua esclusione, considerata l’inconciliabilità della sua condotta con le attribuzioni e le funzioni degli appartenenti alla Guardia di finanza. Come già detto, il -O- fu deferito per lesioni personali, in quanto partecipò ad un “pestaggio” di un gruppo contro una sola persona, che aggredì - come riportato in atti - colpendolo con calci e pugni, e costrinse ad inginocchiarsi e dichiarare di essere [omosessuale], con l’aggravante di aver agito per futili motivi, nelle adiacenze di un istituto d’istruzione e ai danni di un minore. La sentenza di “non luogo a procedere”, emessa solo in considerazione della sua minore età, non elimina il fatto di reato, che rimane fermo nella sua gravità e nel suo disvalore morale, prima ancora che giuridico e, perciò, ha lasciato impregiudicata la possibilità, da parte dell’Amministrazione, di valutare la condotta sul piano extrapenale sotto il profilo del richiesto e prescritto requisito morale e comportamentale (…) l’Amministrazione ha giudicato il disvalore della condotta indipendentemente dalla sua qualificazione come reato e dall’esito del relativo procedimento penale. La vicenda che coinvolse il -O- è in grado di rivelare, di per sé, la palese incompatibilità con l’assunzione dello status di finanziere, cui spettano poteri di polizia giudiziaria, tributaria e di pubblica sicurezza e doveri ed obblighi verso l’intera collettività e, in particolare, il dovere di prevenzione e repressione dei reati in genere;tale circostanza, dunque, giustifica il particolare rigore nella disamina dei requisiti dei candidati ad appartenere al Corpo. Erra, pertanto, il Tar nell’affermare che « il provvedimento di esclusione gravato [è] carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale (…) » (…) contrariamente a quanto stabilito dal Tar, dagli atti del procedimento penale (e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla testimonianza di una persona che aveva assistito all’aggressione) emerge chiaramente il ruolo che il -O- ha avuto nel pestaggio (…) la valutazione del difetto dei requisiti morali e di condotta non è irragionevole né stereotipata, come invece superficialmente ritenuto dal Tar, ma deriva da una specifica valutazione in cui sono state chiaramente esplicitate le ragioni per cui la condotta tenuta dal -O- nel 2008 è stata ritenuta di gravità tale da fondare un giudizio prognostico di inaffidabilità, tenuto conto degli specifici e delicati compiti attribuiti dalla legge alla Guardia di finanza ».
7.1. Siffatte doglianze sono infondate.
In proposito si osserva che, a prescindere dal riscontro dell’effettiva partecipazione attiva e significativa del signor -O- all’episodio del 4 marzo 2008, che, in ogni caso, non può reputarsi acclarata con certezza, essa, qualora sussistente, non avrebbe dovuto comportare l’automatica esclusione dell’interessato, non essendo un concreto indice di mancanza dei requisiti morali e di condotta di un aspirante militare del Corpo della Guardia di finanza.
Al tempo del contestato episodio, infatti, il signor -O- (nato il 25 marzo 1996) aveva solo 11 anni di età e, dunque, non soltanto era infraquattordicenne (il che escluse in radice ogni sua ipotetica responsabilità sul piano penale), ma era sostanzialmente poco più che un fanciullo, con la conseguenza che è del tutto irragionevole, in assenza di ulteriori elementi, considerare il pur disdicevole – e peraltro dai contorni incerti – comportamento violento quale causa di esclusione dal concorso per allievi finanzieri di un candidato che in passato era già stato in forza, senza manifestare criticità, all’Esercito italiano, dove ha ottenuto anche un elogio, e alla Polizia penitenziaria (e che ex post ha altresì superato il corso di formazione per allievi finanzieri senza manifestare alcun problema). Diversamente opinando, invero, si verrebbe ad incidere gravemente e definitivamente sulle prerogative di un soggetto sulla base di un comportamento tenuto in età minore di quattordici anni, in cui per legge è esclusa la capacità d’intendere e di volere (ai sensi del combinato disposto degli articoli 85 e 97 c.p.), compromettendo per tal via in misura temporalmente illimitata le sue aspettative lavorative, senza consentire la valutazione della sua fisiologica positiva evoluzione psicofisica con un derivante esito confliggente con i precetti costituzionali recati dagli articoli 2 e 31, comma 2, della Costituzione.
Ne discende che un singolo, risalente e isolato episodio negativo, i cui contorni non sono stati d’altronde definiti, avvenuto quando il signor -O- non era penalmente imputabile per essere infraquattordicenne (e addirittura undicenne) non è di per sé indice di un effettivo deficit delle qualità comportamentali e morali necessarie per accedere al Corpo della Guardia di Finanza, le quali invece vanno vagliate in base ad un giudizio complessivo, che nel caso di specie è illegittimamente mancato e che comunque alla luce della mancanza di precedenti penali, di polizia e di altri accadimenti disdicevoli, nonché della carriera lavorativa e militare dell’interessato vanno ragionevolmente ritenute in concreto integrate.
8. In conclusione l’appello va respinto.
9. In applicazione del principio della soccombenza, al rigetto dell’appello segue la condanna dell’appellante al pagamento, in favore dell’appellato, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che, tenuto conto dei parametri stabiliti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo, si liquidano in euro 3.000 (tremila), oltre agli accessori di legge.