Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2025-03-14, n. 202502113
Rigetto
Sentenza
14 marzo 2025
Sentenza
6 maggio 2021
Ordinanza cautelare
14 gennaio 2021
Parere definitivo
12 settembre 2023
Ordinanza cautelare
14 gennaio 2021
Sentenza
6 maggio 2021
Parere definitivo
12 settembre 2023
Rigetto
Sentenza
14 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 14/03/2025
N. 02113/2025REG.PROV.COLL.
N. 01531/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1531 del 2022, proposto da
NL Fraterna Tau, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fausto Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune dell'Aquila, in persona del legale sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico De Nardis e Raffaella Durante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 391/2021,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune dell'Aquila e l’appello incidentale ivi proposto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 marzo 2025 il Cons. Davide Ponte e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La NL Fraterna TAU, odierna appellante, in primo grado ha impugnato l’ordinanza n. 23/2020 con la quale il Comune dell’Aquila le ha ingiunto di demolire un insieme di strutture prefabbricate (il “Complesso Celestino V” costituito dalla chiesa di S. Bernardino e annesso Convento e dalla mensa di Celestino V e annessa struttura ricettiva), realizzate all’indomani del sisma del 6.4.2009 in località Piazza D’armi, su suoli di proprietà comunale attribuitole in comodato gratuito, sul presupposto che detto comodato sia scaduto da tempo. Dette opere furono assegnate in proprietà alla ricorrente per l’esercizio delle attività statutarie di assistenza spirituale, morale e materiale alla persona, con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa stipulato il 5.4.2010 dal Comune, dalla NL Fraterna Tau, dall’editore del quotidiano “Il Centro” e dal Dipartimento della Protezione civile, che ne prevedeva la rimozione a cura della NL “entro 36 mesi dalla sottoscrizione, salvo proroga da accordarsi se concomitante con lo stato di emergenza o di non disponibilità della precedente sede di via dei Giardini”.
2. Con ricorso proposto dinanzi al Tar Abruzzi, l’odierna appellante ha impugnato il provvedimento