Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2010-07-29, n. 201003732
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N. 03732/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 06098/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso nr. 6098 del 2010, proposto dal signor F C, rappresentato e difeso dall’avv. G V, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Ovidio, 32,
contro
il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro
pro tempore,
rappresentato e difeso
ope legis
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV nr. 7729/2009, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE CONCORSO.
Visto l’art. 33, commi 3 e 4, della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, nr. 205;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di reiezione, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 28 luglio 2010 il Consigliere Raffaele Greco;
Udito l’avv. Viglione per il ricorrente;
Ritenuto che i rilievi svolti dal ricorrente in ordine alla posizione degli “idonei” appaiono del tutto inidonei a dimostrare l’erroneità della sentenza gravata laddove ha preso atto dell’intervenuto esaurimento della procedura concorsuale (oltre che inconferenti a fronte del rilievo, contenuto in detta sentenza, per cui tutto ciò a cui il ricorrente avrebbe potuto auspicare era – appunto – la mera partecipazione alla procedura, e non certo il suo superamento ope judicis );