Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2010-07-29, n. 201003732

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2010-07-29, n. 201003732
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201003732
Data del deposito : 29 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06098/2010 REG.RIC.

N. 03732/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 06098/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso nr. 6098 del 2010, proposto dal signor F C, rappresentato e difeso dall’avv. G V, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Ovidio, 32,


contro

il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV nr. 7729/2009, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE CONCORSO.


Visto l’art. 33, commi 3 e 4, della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, nr. 205;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di reiezione, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 28 luglio 2010 il Consigliere Raffaele Greco;

Udito l’avv. Viglione per il ricorrente;


Ritenuto che i rilievi svolti dal ricorrente in ordine alla posizione degli “idonei” appaiono del tutto inidonei a dimostrare l’erroneità della sentenza gravata laddove ha preso atto dell’intervenuto esaurimento della procedura concorsuale (oltre che inconferenti a fronte del rilievo, contenuto in detta sentenza, per cui tutto ciò a cui il ricorrente avrebbe potuto auspicare era – appunto – la mera partecipazione alla procedura, e non certo il suo superamento ope judicis );

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi