Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-08-30, n. 202308038

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-08-30, n. 202308038
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308038
Data del deposito : 30 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/08/2023

N. 08038/2023REG.PROV.COLL.

N. 00028/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 28 del 2023, proposto da
Ministero della Cultura –Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Molise e la Regione Molise, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



contro

E H s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Comune di San Martino in Pensilis, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise (sezione prima) n. 392/2022;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società E H s.r.l. e del Comune di San Martino in Pensilis;

Visto l’appello incidentale presentato dalla società E H s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2023 il consigliere P M e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;

Viste le conclusioni delle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso in appello, ritualmente notificato e depositato in giudizio, il Ministero della Cultura –Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Molise e la Regione Molise hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Molise ha accolto il ricorso di primo grado, avente ad oggetto la domanda di annullamento del parere del Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Molise n. 5451 del 25 maggio 2021 e la determina dirigenziale della Regione Molise n. 4383 del 26 luglio 2021, con la quale è stata respinta l’istanza presentata dalla società E H s.r.l. per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 58,96 MW, da installare nel territorio del Comune di San Martino in Pensilis.

2. Si è costituita in giudizio la società appellata, contestando le deduzioni delle amministrazioni appellanti e chiedendo quindi la reiezione della istanza cautelare e dell’appello (principale).

3. Con ordinanza n. 369/2023, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata dalle amministrazioni appellanti, ai fini di una sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

4. Si è costituito in giudizio anche il Comune di San Martino in Pensilis, chiedendo l’accoglimento dell’appello (principale).

5. Con atto notificato il 24 febbraio 2023 e depositato in giudizio in pari data, la società E H s.r.l. ha proposto appello incidentale, censurando la sentenza impugnata sotto ulteriori profili.

6. Con memorie difensive e di replica depositate nel corso del giudizio le parti costituite hanno avuto modo di rappresentare compiutamente le rispettive tesi difensive.

7. All’udienza pubblica del 15 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Con il primo motivo, le amministrazioni appellanti deducono: error in iudicando , violazione dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 in ordine alla valutazione di compatibilità ambientale e paesaggistica.

8.1. Evidenziano che il giudice di prime cure ha ritenuto illegittimo il parere della Soprintendenza per insufficienza motivazionale, ritenendolo generico e non adeguatamente motivato (sotto il profilo del contemperamento degli opposti interessi).

Le amministrazioni appellanti fanno invece rilevare che il giudice di primo grado non avrebbe considerato la vastità del progetto relativo alla installazione degli impianti fotovoltaici, che vanno ad insistere su un’area vincolata; evidenziano, infatti, che l’area su cui dovranno essere installati i pannelli fotovoltaici è pari a 122 ettari (si tratterebbe di una estensione pari a circa 3 volte quella del centro urbano del Comune di San Martino in Pensilis).

Il parere negativo formulato dalla Soprintendenza muoveva proprio da questo dato oggettivo, ritenendolo in grado di incidere negativamente sulla percezione del paesaggio rurale di una porzione consistente del territorio comunale tutelata paesaggisticamente; in particolare, sostengono che la realizzazione dell’intervento progettato determinerà la cancellazione della percezione agraria del paesaggio.

Il T.a.r. inoltre non avrebbe considerato che nel provvedimento impugnato l’amministrazione faceva riferimento al pericolo di saturazione visiva del paesaggio, per la presenza anche di un altro impianto fotovoltaico.

8.2. Il giudice di primo grado, facendo riferimento al mancato contemperamento degli opposti interessi, avrebbe di fatto superato i limiti posti al sindacato giurisdizionale in materie devolute alla discrezionalità tecnica della Soprintendenza, che (secondo la prospettazione delle amministrazioni appellanti) aveva espresso il proprio parere negativo sulla base di una motivazione congrua e puntuale in ordine alla incompatibilità paesaggistica dell’intervento progettato.

8.3. Le censure sono infondate.

8.3.1. Il contenzioso in esame ha per oggetto la domanda di annullamento della determina dirigenziale n. 4383 del 26 luglio 2021, con la quale la Regione Molise, sulla base del parere del Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Molise n. 5451 del 25 maggio 2021, ha respinto l’istanza presentata dalla società E H s.r.l. per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 58,96 MW, da installare nel territorio del Comune di San Martino in Pensilis.

8.3.2. Il T.a.r. per il Molise ha accolto in parte le deduzioni della parte ricorrente (odierna appellata) e, per l’effetto, ha annullato il parere della Soprintendenza e, in via derivata, la determina dirigenziale della Regione Molise n. 4383 del 26 luglio 2021, che ha assunto detto parere a presupposto fondante del rigetto dell’istanza della società.

8.3.3. Nella relazione tecnica depositata nel giudizio di primo grado dalla società ricorrente, al punto 3.4 ( Consumo di suolo e reversibilità dell’opera ) è precisato che l’area complessivamente asservita è di 122 ettari, di cui 75 ettari costituiscono l’area di intervento recintata e 28 ettari la superficie dei moduli dell’impianto; “ sul restante 40% della superficie asservita si potrà continuare a svolgere le consuete attività agricole ”.

In sede procedimentale hanno espresso parere negativo alla realizzazione dell’intervento il Consorzio di Bonifica Integrale Larinese, il Comune di San Martino in Pensilis e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Molise.

Con determina dirigenziale n. 4383 del 26 luglio 2021, avente a oggetto “ Procedura per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell’art. 27-bis del d.ls. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 104/2017 – impianto fotovoltaico Macchianera e opere connesse – Comuni di San Martino in Pensilis e Rotello. Ditta proponente: EG Helios s.r.l. Provvedimento di diniego ”, la Regione Molise ha respinto l’istanza finalizzata al rilascio del titolo autorizzatorio per la realizzazione dell’impianto.

8.3.4. Tanto premesso, il giudice di primo grado, pur riconoscendo che l’area in questione è vincolata e che il parere espresso dalla Soprintendenza ha natura vincolante, ha ritenuto fondate le censure relative al dedotto difetto di istruttoria (in ordine al mancato adempimento dell’obbligo di dissenso costruttivo) e al difetto di motivazione (in ordine al mancato contemperamento di interessi contrapposti, quello alla tutela del paesaggio, e quello alla utilizzazione delle energie rinnovabili, da considerare anche come forma di tutela dell’ambiente); ha quindi accolto il ricorso introduttivo del giudizio, come integrato dai motivi aggiunti, e, per l’effetto, ha annullato il parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Molise n. 5451 del 25 maggio 2021 e la determina dirigenziale della Regione Molise n. 4383 del 26 luglio 2021; ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.

8.3.5. Le censure dedotte dalle amministrazioni appellanti si rivelano generiche e in quanto tali inammissibili; le amministrazioni fanno leva sulla particolare estensione dell’area oggetto dell’intervento de quo , ma il giudice di primo grado ha evidenziato che “ dei 122 ettari di estensione dell’area asservita al progetto, solo 28 riflettono la superficie dei moduli dell’impianto, risultando il resto riservato all’area di intervento recintata ”.

Con motivazione sostanzialmente immune dalle dedotte censure il giudice di primo grado ha evidenziato che l’area de qua deve ritenersi vincolata, sulla base del piano territoriale paesaggistico di area vasta, per i suoi “ elementi areali di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali” , che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. d), della l.r. Molise n. 24/1989, lo rendono meritevole di tutela; ha, altresì, ritenuto vincolante il parere espresso dalla

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