Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-07-24, n. 201905219
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Testo completo
Pubblicato il 24/07/2019
N. 05219/2019REG.PROV.COLL.
N. 10086/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10086 del 2011, proposto dalla società V.M.C. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Marrapese, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Balduina 114;
contro
Regione PA, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Lacatena, con domicilio eletto presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione PA in Roma, via Poli,29;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la PA (Sezione Quinta) n. 02529/2011, resa tra le parti, concernente la domanda di risarcimento del danno da ritardo in relazione alla domanda di autorizzazione alla emissione in atmosfera.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione PA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2019 il Cons. Cecilia Altavista e udito per le parti l’avvocato Riccardo De Sanctis su delega dell’avvocato Claudio Marrapese;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società appellante il 21 ottobre del 2002 presentava domanda per l’autorizzazione all’emissione in atmosfera a ridotto inquinamento, ai sensi del D.P.R., 24 maggio 1988, n. 203, per un impianto di verniciatura elettroforetica di manufatti metallici nel Comune di Limatola (Benevento), da effettuarsi per conto della società CS in base ad un contratto quinquennale per la verniciatura dei materiali e nei locali di quest’ultima, in base ad un contratto di locazione dei locali.
Nella domanda per l’autorizzazione la società dichiarava che la propria attività era ascrivibile ai punti 8 e 14 dell’allegato 2 al D.P.R. 25 luglio 1991, per i quantitativi di materie prime utilizzate nel ciclo produttivo, a ridotto inquinamento atmosferico, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.P.R. 25 luglio 1991; indicava, altresì, l’impiego di prodotti vernicianti per quantità inferiore ai 50 KG al giorno.
Il Comune rilasciava il 5 febbraio 2003 parere favorevole sotto il profilo urbanistico e sanitario e il 21 gennaio 2003 certificato di destinazione urbanistica attestante che l’area oggetto dell’impianto era al di fuori del perimetro urbano delimitato ai sensi della legge n. 765 del 1967.
La Regione PA (area generale di coordinamento, ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione civile, settore provinciale di Benevento) rilasciava l’autorizzazione all’immissione in atmosfera il 17 febbraio 2003 con le prescrizioni del rispetto delle emissioni in base alla normativa vigente.
Peraltro, il Consiglio comunale di Limatola il 20 febbraio 2003 adottava una delibera con cui esprimeva contrarietà alla localizzazione dell’impianto e la disponibilità alla delocalizzazione dell’impianto, volontà successivamente ribadita nella delibera del 28 luglio 2003 in cui aveva altresì qualificato l’area come centro abitato dal punto di vista urbanistico e sanitario.
Nel frattempo, la società, a seguito del rilascio dell’autorizzazione, aveva comunicato al Sindaco la messa in esercizio per il 7 aprile 2013.
Peraltro, il Sindaco, il 3 aprile 2003 diffidava dall’inizio delle attività, per mancanza della licenza di agibilità ex art. 220 e 221 del Testo unico delle leggi sanitarie TULS, in relazione ad alcuni lavori effettuati nell’impianto, certificato poi rilasciato dal Comune il 24 giugno 2003.
Inoltre, anche a seguito di proteste dei cittadini contro l’impianto (che avevano anche impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale della PA l’autorizzazione del 17 febbraio 2003 con il ricorso n. 5492 del 2003 - in cui la MC aveva successivamente presentato motivi aggiunti avverso la diffida regionale del 26 giugno 2003- successivamente dichiarato improcedibile con sentenza n. 2213 del 2006) interveniva la Prefettura, che chiedeva sopralluogo all’Agenzia Regionale protezione ambientale PA - Centro regionale inquinamento atmosferico di Napoli, che lo effettuava il 30 aprile 2003, rilevando, sulla base della documentazione relativa alle sostanze lavorate, che vi sarebbe stata l’emissione anche di solventi organici per cui era necessario uno specifico impianto di abbattimento; pertanto la Commissione tecnica provinciale richiedeva un ulteriore impianto di abbattimento delle emissioni per la emissione di sostanze organiche volatili nell’atmosfera.
Il 20 maggio 2003 la Regione (Area generale di coordinamento, ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione civile, settore provinciale di Benevento) sospendeva l’autorizzazione già rilasciata, diffidava dall’inizio dell’attività, richiedeva l’integrazione della documentazione relativa alle schede tecniche dei prodotti utilizzati, alla descrizione dei processi lavorativi e alla planimetrie dello stato dei luoghi.
Il 29 maggio 2003 il tecnico incaricato dalla MC presentava una relazione in cui confermava l’uso di solventi organici ma con l’utilizzo di un impianto di abbattimento “Venturi Scrubbe”; veniva, altresì, inviata la documentazione richiesta dalla Regione. Il tecnico incaricato dalla MC forniva ulteriori chiarimenti anche il 27 giugno e il 18 luglio 2003, in cui confermava l’emissione di solventi organici e faceva riferimento anche ad un impianto con filtri a carboni attivi.
L’11 giugno 2003 il Tribunale amministrativo regionale, nel ricorso (r.g. 5492 del 2003) proposto dai cittadini di Limatola avverso il provvedimento di autorizzazione del 17 febbraio 2003, respingeva la domanda cautelare di sospensione, in relazione alla mancanza di attualità del pregiudizio essendo in corso le ulteriori valutazioni richieste dalla Prefettura e dalla Commissione tecnica provinciale.
Il 26 giugno 2003 la Regione (area generale di coordinamento, ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione civile, settore provinciale di Benevento) diffidava dall’avviare l’attività, essendo necessari ulteriori approfondimenti, in relazione a quanto emerso dai vari accertamenti e dalle relazioni del tecnico di parte circa l’emissione di solventi organici. Tale provvedimento veniva impugnato dalla MC con motivi aggiunti nel ricorso pendente davanti al Tribunale amministrativo regionale della PA ( r.g. 5492 del 2003).
La Commissione tecnica provinciale il 10 luglio 2003 eseguiva una ispezione e, a seguito delle sedute del 16 luglio e 25 luglio, richiedeva nuova documentazione, successivamente prodotta dalla MC in maniera completa il 2 settembre 2003. A questo punto, il 12 settembre 2003, la Commissione tecnica provinciale riesaminava la domanda ed esprimeva parere favorevole alla autorizzazione con alcune condizioni, in particolare quella espressa dal rappresentante della ASL relativa al rilascio della autorizzazione sanitaria del Sindaco del Comune di Limatola, ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie, in quanto attività insalubre di prima classe nel centro abitato.
Con il provvedimento del 16 ottobre 2003, la Regione (area generale di coordinamento, ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione civile, settore provinciale di Benevento) sospendeva il procedimento per trenta giorni per l’acquisizione dell’autorizzazione del Sindaco, disponendo, in mancanza la riconvocazione della commissione tecnica provinciale nei dieci giorni successivi.
Il Sindaco con nota del 20 novembre 2003 comunicava che in ordine alla classificazione dell’impianto aveva già chiesto il parere alla ASL di Benevento con nota del 12 marzo 2003 e con ulteriore nota di sollecito del 3 novembre 2003; chiedeva, quindi, alla Regione di invitare l’ARPAC e la ASL al rilascio dei pareri in ordine all’impianto e invitava la ASL di Benevento al rilascio del parere già richiesto dal Comune. La Regione, con nota del 26 novembre 2003, trasmetteva la comunicazione del Comune del 20 novembre 2003 alla ASL e all’ARPAC di Benevento, sollecitando i pareri richiesti per il rilascio dell’autorizzazione.
Successivamente, la ASL e la commissione tecnica provinciale hanno espresso il parere favorevole l’11 dicembre 2003. La Regione sollecitava il parere dell’ARPAC con note del 7 gennaio 2004 e del 27 gennaio 2004.
Nel frattempo, nel settembre 2003, alcuni Sindaci dei comuni della provincia di Caserta avevano presentato un esposto alla Regione -Area generale di coordinamento, ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione civile, settore provinciale di Caserta, che a sua volta effettuava un sopralluogo, le cui risultanze venivano trasmesse il 19 gennaio 2004 all’ area generale di coordinamento, ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione civile, settore provinciale di Benevento, segnalando, altresì, le criticità costituite dalla la prossimità dell’impianto al fiume Volturno.
L’8 ottobre 2003 la società MC notificava una diffida alla Regione (area generale di coordinamento, ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione civile, settore provinciale di Benevento), chiedendo la conclusione del procedimento.
Con ricorso, notificato il 2 gennaio 2004, la MC agiva in giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale della PA per l’accertamento dell’obbligo di provvedere.
Con sentenza n. 3037 del 19 marzo 2004 il ricorso è stato accolto con assegnazione del termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento dalla comunicazione e/o notifica della sentenza, notifica avvenuta il 24 marzo 2004.
L’autorizzazione all’emissione in atmosfera veniva dunque emessa dalla Regione l’11 maggio 2004, in assenza del parere ARPAC e comunicata alla MC con nota del 13 maggio 2004.
Peraltro, a questa data, era già intervenuta la comunicazione del 19 aprile 2004 della CS relativa alla