Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-01-12, n. 201100108

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-01-12, n. 201100108
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201100108
Data del deposito : 12 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07277/2007 REG.RIC.

N. 00108/2011REG.SEN.

N. 07277/2007 REG.RIC.

N. 02786/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7277 del 2007, proposto da:
C R, rappresentato e difeso dagli avvocati L I e F P, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Cola di Rienzo, 111;

contro

Ministero dell’interno - UfficioTerritoriale del Governo di Napoli, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Azienda Sanitaria Locale Napoli-4, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Leone, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Leone in Roma, via Principessa Clotilde 2;



sul ricorso numero di registro generale 2786 del 2009, proposto da:
Carrella S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati L I e F P, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Cola di Rienzo, 111;

contro

Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Panariello, con domicilio eletto presso ufficio di Rappresentanza Regione Campania in Roma, via Poli,29;
Ministero dell’interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

quanto al ricorso n. 7277 del 2007:

della sentenza del T.a.r. Campania – Napoli, Sezione I, n. 06658/2007, resa tra le parti, concernente RESCISSIONE CONTRATTO PER PRESUNTE INFILTRAZIONI CRIMINALI

quanto al ricorso n. 2786 del 2009:

della sentenza del T.a.r. Campania – Napoli, Sezione III, n. 06451/2008, resa tra le parti, concernente REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’.ESERCIZIO DI ATTIVITA' ESTRATTIVA PER PRESUNTE INFILTRAZIONI MAFIOSE


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2010 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti l’avv. Iannotta e l’avvocato dello Stato Borgo in sede preliminare, nonché l’avv. Leone in sede di discussione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Sono tornati ancora una volta all’esame del Collegio gli appelli riuniti nn. 7277/07 e 2786/09, avverso le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. I, n. 6658/07 dell’11 luglio 2007 e sez .III, n. 6451/08 del 30giugno 2008, con le quali venivano respinti i ricorsi proposti, rispettivamente, dall’ing. R C avverso la rescissione di un contratto di prestazione d’opera professionale (nonché avverso l’informativa presupposta), e dalla società Carrella s.r.l. avverso una revoca di autorizzazione all’esercizio di attività estrattiva, disposta per ragioni analoghe. In entrambe le situazioni l’Amministrazione rilevava il condizionamento derivante “nelle scelte e negli indirizzi, da soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a consorterie criminali” . Premesso quanto sopra – e tenuto conto delle contrapposte argomentazioni difensive dell’appellante – il Collegio disponeva accertamenti in via istruttoria, previa riunione degli appelli, tramite acquisizione di una documentata e dettagliata relazione, redatta a cura del Ministero dell’’nterno - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, relazione attestante, in modo sintetico, le circostanze di fatto cui dovevano rapportarsi le informative oggetto di causa, con ulteriore specificazione e produzione dei documenti, relativi ai rapporti di interesse fra le società, riconducibili alla famiglia Carrella (ivi comprese Malta s.r.l., Calcestruzzi Santerasmo s.p.a. e Calcestruzzi D’Italia), con G C o altri soggetti ritenuti vicini ad organizzazioni camorristiche. Nel termine assegnato, tuttavia, la documentazione richiesta non veniva prodotta.

Preso atto di quanto sopra – ed in considerazione della delicatezza degli interessi coinvolti – il Collegio riteneva opportuno assegnare all’Amministrazione l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni per ottemperare all’ordine di produzione documentale sopra riportato, con riserva di trarre, in caso di infruttuoso decorso di detto nuovo termine, le conclusioni di cui all’art. 116, secondo comma, Cod. proc. civ..

Ancora una volta, tuttavia, nell’udienza in data odierna la richiesta istruttoria risultava priva di riscontro.

In tale situazione – tenuto conto dell’estrema delicatezza della materia trattata – il Collegio ritiene opportuno non assumere conclusioni senza previo coinvolgimento del Prefetto di Napoli, cui viene assegnato un ulteriore termine di 30 giorni per l’adempimento istruttorio in precedenza specificato, nei modi precisati in dispositivo.

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