Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-05-18, n. 201602025

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-05-18, n. 201602025
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201602025
Data del deposito : 18 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02184/2016 REG.RIC.

N. 02025/2016REG.PROV.COLL.

N. 02184/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2184 del 2016, proposto da:
C C, rappresentato e difeso dagli avv. G C, G T, R F, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;
M C, rappresentato e difeso dagli avv. G C, G T, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;
C S, D M M, F D, F S, F L, L A, N G, O A, R M C, S A, rappresentati e difesi dagli avv. G C, R F, G T, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Campania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 00527/2016, resa tra le parti, concernente appello avverso sentenza con cui il giudice amministrativo ha declinato la giurisdizione - aggiornamento graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 il Cons. F M e uditi per le parti gli avvocati Nessuno e' presente.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenere l’annullamento del d.m. MIUR n. 325 del 3-6-2015 avente ad oggetto l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui non consente ai docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’esito di un tirocinio formativo attivo (TFA) di essere inclusi nelle suddette graduatorie.

Con l’appellata sentenza il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, affermando la giurisdizione del giudice ordinario.

Avverso la prefata sentenza i docenti in epigrafe indicati hanno proposto appello dinanzi a questo Consiglio di Stato, chiedendone la riforma nella parte in cui ha declinato la giurisdizione .

Con articolata prospettazione hanno dedotto che oggetto del giudizio è la regolamentazione delle gradutatorie adottata con decreti ministeriali, contestando perciò la legittimità stessa della regolamentazione delle graduatorie, posta in essere con disposizioni generali ed astratte, e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria.

L’appello è fondato, conformemente a consolidata giurisprudenza della Sezione (ex multis, sentt. n. 240/2016;
n. 4232/2015;
n. 4565/2015).

Ritiene, invero, la Sezione che sussista in materia la giurisdizione del giudice amministrativo e tanto sulla base delle considerazioni che di seguito si espongono.

Vanno preliminarmente richiamati i principi affermati dalla giurisprudenza ( cfr. , ex multis, Cass.civ. , sez. un., 16-12-2013, n. 27991;
Cons. Stato, A.P., 12-7-2011, n. 11) in materia di giurisdizione, relativamente a controversie concernenti le graduatorie permanenti e ad esaurimento.

Tali principi possono così riassumersi:

-le procedure relative alla formazione e all’aggiornamento delle graduatorie non sono procedure concorsuali, onde non può ritenersi la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 63 del d.lgs. n. 165/2001;

-trattasi di atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato ex art. 5, comma 2, del richiamato decreto legislativo, a fronte dei quali sussistono solo posizioni di diritto soggettivo, poiché le pretesa consiste solo nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e, dunque, di gestione della graduatoria;

-diversa è la fattispecie quando oggetto del giudizio sia la regolamentazione stessa della graduatoria, in quanto in tal caso è contestata la legittimità della regolamentazione con disposizioni generali ed astratte al fine di ottenere l’annullamento di tale regolamentazione;

-pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario è recessiva nel caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale con cui le pubbliche amministrazioni definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

-di conseguenza, appartiene alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso cui le p.a. definiscono le linee fondamentali della organizzazione;
appartiene, invece, alla giurisdizione del giudice ordinario la contestazione che investa esclusivamente i singoli atti di conferimento degli incarichi.

Orbene, la corretta applicazione delle regole sopra enunciate, conduce a ritenere nella specie sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, considerandosi che i signori in epigrafe indicati hanno proposto impugnativa avverso il decreto ministeriale, cioè l’atto generale di organizzazione, contestando i criteri generali ed astratti predisposti dall’amministrazione per la formazione e l’aggiornamento delle graduatorie;
materia in relazione alla quale è pacifica la giurisdizione del giudice amministrativo.

In conclusione, dunque, l’appello deve essere accolto e dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente annullamento della sentenza gravata che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e rimessione al primo giudice ex art. 105 c.p.a.

La peculiare configurazione del giudizio di primo grado, in relazione agli atti oggetto di impugnativa, costituisce eccezionale ragione per disporre la compensazione delle spese del presente grado.

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