Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-07-27, n. 201703725
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Pubblicato il 27/07/2017
N. 03725/2017REG.PROV.COLL.
N. 01215/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1215 del 2011, proposto da:
A A, C A, G B, R C, P C, G D A, M D, M D, A E, L G, M G, G I, A L, G M, C M, M M, M M, S N, M O, R O, V P, E T, I M G V, V V, rappresentati e difesi dagli avvocati L C, G C, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso Consiglio di Stato Segreteria in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Tarallo, Anna Pulcini, con domicilio eletto presso lo studio Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
nei confronti di
Ripam Comitato Interministeriale per la Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. Campania - Napoli: Sezione V, n. 21834/2010, resa tra le parti, concernente declaratoria dell’illegittimità delle prove preselettive del concorso indetto dal Comune di Napoli per 534 posti relativi a vari profili professionali
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2017 il Cons. D R e uditi per le parti gli avvocati Carro su delega dell'avv. L C e Sasso su delega dell'avv. Anna Pulcini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I numerosi appellanti impugnano la sentenza in epigrafe, che ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso da loro presentato per l’annullamento delle graduatorie relative alle procedure preselettive denominate AG6, AG7, CF6, CF7, CF8, ARC8, ING8, TI8 e VG6 del concorso indetto dal Comune di Napoli per 534 posti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale "Concorsi ed esami" - del 2 febbraio 2010.
In particolare la sentenza appellata, pronunziata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., dopo aver ricordato i criteri di ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, e richiamato il fatto che i ricorrenti hanno, “ in gruppi fra loro, partecipato distintamente alle procedure per il reclutamento ” di differenti figure professionali (istruttori amministrativi, ingegneri, assistenti sociali, ecc.) è pervenuta alla conclusione sopra indicata, affermando che non sussisteva alcuna connessione procedimentale tra le posizioni dei singoli ricorrenti per come si trovavano in situazioni non identiche fra loro e fra le quali non poteva escludersi l’esistenza di un conflitto di interessi.
Gli appellanti ricordano in primo luogo le modalità con cui si sarebbe svolta la prova preselettiva del concorso di cui sopra, caratterizzate a loro dire da numerose irregolarità. Menzionano, fra l’altro, l’ammissione di candidati privi del prescritto documento di identità, la fornitura di matite non indelebili, la sorveglianza inesistente, l’avvio dello svolgimento delle prove prima dell’ingresso di tutti i partecipanti, l’imprecisione e insufficienza del sistema a lettura ottica delle risposte e ricordano che tali eventi hanno fatto oggetto di denuncia alla Procura della Repubblica.
Motivano quindi l’appello richiamando a loro volta i criteri per l’ammissibilità dei ricorsi collettivi e cumulativi, quali elaborati dalla giurisprudenza e affermano che nella fattispecie in esame:
a) si è trattato di una medesima fase concorsuale (prova preselettiva) di un unico concorso per 534 posti;
b) si trattava per tutti i ricorrenti di fornire soluzioni, nelle medesime condizioni ambientali, ad una serie di quesiti a risposta multipla;
c) tutti i ricorrenti hanno contestato le medesime irregolarità nello svolgimento della prova;
d) Tutti i ricorrenti hanno contestato la successiva procedura.
Inoltre l’organizzazione ha genericamente comunicato che, per effetto della esclusione di alcuni candidati, erano mutate le soglie di accesso e che gli interessati (cioè i candidati ammessi successivamente alla pubblicazione delle graduatorie) erano stati avvisati a mezzo telegramma, senza che fossero resi pubblici i loro nomi.
Le questioni sollevate sarebbero pertanto identiche per tutti i ricorrenti, così come identica la loro richiesta: la dichiarazione di illegittimità della procedura preselettiva a loro relativa, delle conseguenti graduatorie e la possibilità di partecipare al concorso.
La connessione procedimentale sarebbe quindi evidente, mentre la sentenza appellata non motiverebbe in alcun modo sulla affermata mancanza della stessa.
Né la sentenza motiverebbe in alcun modo la pretesa sussistenza di un conflitto di interessi fra i ricorrenti (ora appellanti).
Sarebbe quindi evidente il vizio di difetto di motivazione della sentenza appellata, pur rispetto ai limitati requisiti richiesti dall’art. 74 c.p.a.. In conclusione gli appellanti chiedono l’annullamento senza rinvio ovvero, in subordine, la riforma della sentenza appellata e che siano riconosciuti i loro diritti, come richiesti in primo grado (ove avevano richiesto in particolare l’annullamento delle graduatorie indicate e che fosse loro “ garantito il diritto di partecipare al concorso…in condizioni di eguaglianza rispetto agli altri concorrenti” e che fosse “ attribuito il punteggio che effettivamente corrisponde alle loro capacità” ), oltre le spese.
Si è costituito il Comune di Napoli chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile e infondato e richiamando a tal fine – quanto al secondo profilo – le argomentazioni dedotte nel giudizio di primo grado.
DIRITTO
La sentenza appellata, pur succintamente motivata, resiste alle doglianze degli appellanti e va confermata.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che « nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, i requisiti dell’identità di situazioni sostanziali e processuali (ossia che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi) e dell’assenza di un conflitto di interessi tra le parti» (tra gli altri, Cons. Stato, sez. III, 21 aprile 2017, n. 1866).
La giurisprudenza richiede, pertanto, che sussistano due requisiti di ammissibilità del ricorso: uno positivo, costituito dalla identità di posizioni sostanziali e processuali in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive;l’altro negativo, costituito dall’assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, fra le parti.
Gli appellanti hanno partecipato ad una prova preselettiva che, pur svolgendosi con le medesime modalità ed avendo i medesimi contenuti, era finalizzata alla determinazione di distinte graduatorie relative a distinti profili professionali. Ne consegue che non potrebbe propriamente parlarsi, in tale particolare fattispecie, di un unico concorso, bensì di distinti concorsi. A ciò si deve aggiungere che la prova di cui trattasi si è svolta nell’arco di più giorni e che i concorrenti erano ripartiti fra le singole giornate sia in base alla graduatoria per la quale avevano fatto domanda, sia in base alla lettera iniziale del cognome (allorché il loro numero non avesse consentito di esaurire in una sola giornata la prova di tutti i concorrenti ad una medesima graduatoria). Da quanto illustrato, appare chiaro che gli appellanti, avendo concorso per graduatorie diverse come da loro stessi dichiarato, hanno partecipato alla prova in giornate diverse. Le loro doglianze sono rivolte genericamente allo svolgimento della prova, senza ulteriori specificazioni di tempo e luogo. Se ne deve dedurre la mancanza del requisito della identità della posizione sostanziale fondata sulle medesime ragioni difensive, sia sotto il profilo della partecipazione a distinti concorsi, sia sotto quello della diversità delle situazioni di fatto poste alla base delle doglianze.
A ciò va aggiunto che, avendo molti degli appellati partecipato alla prova per una medesima graduatoria concorsuale, non può negarsi la fondatezza del rilievo formulato dal Giudice di primo grado circa la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi fra gli stessi, atteso che, come è evidente, in un concorso per il reclutamento di un numero determinato di personale ciascun concorrente è portatore di un interesse individuale al superamento delle prove del concorso stesso potenzialmente contrapposto a quello degli altri concorrenti.
La conferma del giudizio di inammissibilità esime dall’esame delle questioni di merito prospettate, in ordine alle quali, comunque, va ricordato che l’Amministrazione resistente, nella richiamata memoria depositata nel giudizio di primo grado, le ha puntualmente e specificamente controbattute.
Considerata peraltro la particolarità della vicenda, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti.