Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-04-16, n. 201501968

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-04-16, n. 201501968
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201501968
Data del deposito : 16 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05311/2014 REG.RIC.

N. 01968/2015REG.PROV.COLL.

N. 05311/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5311 del 2014, proposto da --O--, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, --O--, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, Via Nicolò Porpora, 16;

contro

Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM), in persona del Rettore in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati F G S e R M, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via G.Paisiello, 55;

nei confronti di

-O-, -O-, n. c. ;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA -MILANO -SEZIONE IV, n. 692/2014, resa tra le parti, concernente destituzione dal servizio di docente universitario;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dello IULM, con i relativi allegati;

Visto il “ricorso incidentale in appello” dello IULM;

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, commi 1, 2 e 5;

Relatore nell'udienza pubblica del 10 marzo 2015 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Viola, Scoca e Mangia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1Con ricorsi autonomi e atti di motivi aggiunti proposti nel 2012 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia –sede di Milano, il prof. --O--, docente universitario di prima fascia di Lingua Spagnola presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM), ha impugnato:

a) il decreto del Rettore (DR) dello IULM n. 16165 del 31 maggio 2012 –e gli atti presupposti e connessi tra i quali, in particolare, la deliberazione del Senato Accademico del 28 maggio 2012- con il quale è stato sollevato, “fino a nuova disposizione e comunque fino alla conclusione dell’iter tecnico giuridico di accertamento dei fatti che il Rettore riterrà di avviare nell’àmbito delle sue competenze” , dalla presidenza delle commissioni degli esami di profitto e di laurea, e dalla partecipazione alla composizione delle stesse;

b) gli atti coi quali sono stati attribuiti, da parte delle Autorità Accademiche dello IULM, gli incarichi di insegnamento per l'anno accademico 2012/2013 relativi alle materie dei settori scientifico -disciplinari L-LIN/05 (Letteratura spagnola) e L-LIN/07 (Lingua e traduzione -Lingua- spagnola), con particolare riferimento agli insegnamenti, relativi ad attività formative a scelta, di Letteratura e storia della modernità ispanica e di Cultura ispano-americana, già attribuiti al prof. --O--, docente di prima fascia nella Facoltà di interpretariato e comunicazione, e all'insegnamento, relativo ad attività formative vincolate, di Cultura, letteratura e storia della lingua spagnola, comprensivo di un modulo di Storia della cultura e della lingua spagnola, e di un modulo di Letteratura spagnola, alla dott. ssa -O-, ricercatrice nella stessa Facoltà;
nonché gli atti coi quali il prof. -O-è stato estromesso dal dottorato di ricerca in letterature comparate e contestualmente è stata inserita nel collegio docenti la dott. ssa -O- (atti in seguito denominati anche “atti di programmazione degli insegnamenti per l’anno accademico 2012 -2013”);

c) il DR n. 16262 del 17 ottobre 2012, e gli atti presupposti tra i quali, in particolare, il parere del Collegio di disciplina in data 15 ottobre 2012 e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16 ottobre 2012, con cui è stata applicata al docente la sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per quattro mesi;

d) i DD. RR. nn. 16346 e 16347, rispettivamente del 10 e 11 dicembre 2012, e gli atti presupposti tra i quali, in particolare, il parere del Collegio di disciplina in data 5 dicembre 2012 e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2012, con i quali è stata irrogata al -O-la sanzione della destituzione ed è stato precluso, allo stesso, l’accesso ai locali e alle pertinenze dello IULM;

e) la documentazione allegata alla querela presentata dallo IULM nei confronti del prof. -O-.

Non si ritiene necessario ripercorrere in maniera analitica l’intera vicenda che ha visto coinvolto il prof. -O-, dipanatasi essenzialmente tra il maggio e il dicembre del 2012 e culminata con la destituzione inflitta al docente.

La sentenza appellata contiene infatti un riassunto dei tratti salienti dei fatti che si sono susseguiti, sintesi alla quale può farsi rinvio, fatte salve le integrazioni e le specificazioni che seguiranno.

2.Allo scopo d’inquadrare la vicenda complessiva nel suo corretto contesto va tuttavia rammentato in via preliminare quanto segue, per quanto attiene in particolare al formarsi dei provvedimenti sopra elencati alle lettere a), c) e d).

2.1.Circa la decisione di estromettere il -O-dalle commissioni di esame (provvedimento sub a), come risulta dal verbale della seduta del Senato Accademico del 28 maggio 2012 il rappresentante degli studenti aveva informato il Senato Accademico di avere ricevuto numerose lamentele da parte di colleghi circa il comportamento inadeguato e contraddittorio tenuto dal prof. -O-nel corso delle lezioni e in occasione dello svolgimento degli esami di profitto. Il docente aveva riportato “pessimi risultati” nell’ambito della “customer satisfaction ”, confermando così i giudizi negativi espressi dagli studenti (come risulta dal verbale, nel corso della discussione i Presidi intervenuti avevano confermato il forte malcontento manifestato in più occasioni dagli studenti). Era riportato il testo di una e-mail indirizzata da una studentessa al rappresentante degli studenti, con cui si criticava il metodo didattico seguito (“ le lezioni erano incomprensibili ”), si segnalavano gravi incertezze in vista dello svolgimento degli esami (“ il programma da portare all’esame non è chiaro ”);
sulle carenze riscontrate nell’ambito delle lezioni si metteva in dubbio la conoscenza della lingua italiana da parte dei docenti (“ non si capiva nulla ”) e si contestava l’incomprensibilità delle slides . Quanto invece agli esami, si lamentavano informazioni contraddittorie circa i testi da studiare, oltre che difficoltà a procurarseli, in quanto non disponibili in commercio in Italia (“ se si è frequentanti bisogna acquistare un libro in lingua spagnola scritto dal professore;
ma il libro non è disponibile in libreria e bisogna farlo arrivare dalla Spagna e pagare anche le spese d
i spedizione ”). A seguito della lettura della e-mail si apriva un’articolata discussione nel corso della quale tre Presidi di Facoltà, “ oltre a confermare il forte malcontento in più occasioni manifestato dagli studenti e già personalmente più volte rappresentato anche al prof. -O-stesso, richiama(va)no i risultati pessimi della “customer satisfaction” del prof. -O-, fra i peggiori dell’intero Ateneo, che confermano quanto emerge dalle testimonianze sottoscritte dagli studenti, ed esprim(eva)no preoccupazione per la ricaduta negativa che potrebbe derivarne per l’immagine dell’Università” . Il Senato Accademico deliberava quindi di rimuovere il prof. -O-dalle funzioni di presidente e di componente delle commissioni d’esame in ragione della necessità di salvaguardare il superiore interesse degli studi e l’inconculcabile diritto degli studenti di non aggravare ulteriormente il disagio di questi ultimi e di assicurare un regolare svolgimento della didattica e un altrettanto sereno svolgimento delle sue verifiche e di evitare ulteriore nocumento all’immagine e al prestigio dell’Ateneo. Il Rettore si conformava alla delibera.

2.2.Quanto alla sanzione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per quattro mesi (provvedimento sub c), nelle date del 16 e del 17 ottobre 2012 è stato fatto proprio, dalle autorità accademiche, il parere in data 15 ottobre 2012 col quale il Collegio di disciplina aveva recepito la proposta del Rettore esprimendo l’avviso che la condotta del prof. -O-fosse passibile, ai sensi dell’art. 87 del r. d. n. 1592 del 1933, della punizione disciplinare suddetta, dovendosi considerare sufficientemente comprovati gli addebiti -contestati al -O-con atto del Rettore in data 5 giugno 2012- concernenti:

-con riguardo allo svolgimento degli esami di Lingua e di Cultura Spagnola, la “totale assenza di organizzazione nella conduzione delle verifiche del profitto svoltesi nel corso degli appelli del 9 e 27 gennaio 2012. In occasione di tali verifiche, in particolare, (l’incolpato) ha demandato alla Segreteria Studenti o a ricercatori dell’Ateneo, attività proprie del Suo ruolo e rientranti nei Suoi compiti, ignorando completamente le istanze di chiarimenti pervenute più volte dagli studenti, smentendo indicazioni (dallo stesso -O-) fornite sulle modalità di iscrizione e poi disattese in sede di esame, rifiutandosi di interrogare i presenti agli appelli, rifiutandosi di esaminare elaborati predisposti dagli studenti e dichiarando di non averli mai ricevuti, omettendo qualsiasi riscontro alle richieste di chiarimento e rendendosi spess o irreperibile sia per posta elettronica che negli orari previsti per il ricevimento ”;

-per quanto riguarda le modalità di insegnamento e il programma d’esame, la “ totale incomprensibilità delle lezioni, condotte senza alcuna metodologia e completamente oscure nei contenuti. Situazione ulteriormente aggravata dalla mancanza di adeguata conoscenza della lingua italiana con conseguenti e imbarazzanti errori di espressione e di comprensione. La situazione innanzi descritta si è inevitabilmente tradotta nell’impossibilità di conoscere con determinatezza il contenuto dei programmi dei singoli corsi comunicati durante le lezioni, differenti da quelli comunicati all’atto di assegnazione dei compiti didattici: a tutt’oggi, nell’imminenza della sessione estiva delle verifiche del profitto, risulta impossibile determinare con esattezza il contenuto degli stessi. La previsione di un obbligo, posto a carico degli studenti frequentanti il corso di Geografia e Culture -lingua spagnola, di acquistare un testo in lingua spagnola, di cui E è autore, non disponibile nel mercato italiano e da richiedere su ordinazione dalla Spagna. L’acquisto del tutto inutile di tale testo –oltre a non essere da L stesso ritenuto necessario ai fini del superamento dell’esame, posto che a lezione E avrebbe comunicato che l’esame avrebbe dovuto avere a oggetto quattro capitoli di un altro testo in lingua italiana, ha richiesto da parte degli studenti un inutile dispendio di energie e risorse la cui finalità, ai fini della didattica, non è dato comprendere”

(problematiche che avevano raggiunto un tale livello di criticità nell’imminenza della sessione estiva degli esami di profitto e di laurea da rendere necessario un provvedimento, quale il DR n. 16165 del 31 maggio 2012, di esonero del -O-dalla presidenza di tutte le commissioni di esame);

-“ l’episodio, mai accaduto prima e che, non senza imbarazzo, è ancora presente nella memoria dei docenti e degli studenti di questo Ateneo, verificatosi il giorno 22 marzo 2012, nel corso della terza sessione degli esami di laurea del Corso di comunicazione e gestione nei mercati dell’arte e della cultura dell’anno accademico 2010 -2011, sotto la presidenza, del Pro –R V. In quell’occasione, di fronte ai familiari e ad altri convenuti, E ebbe a dichiarare di non aver contezza di essere assegnatario della prova finale di una laureanda. La situazione creatasi fu tale da determinare il Presidente a sospendere momentaneamente la seduta d’esame in modo da superare l’imbarazzo e, organizzando diversamente l’elenco degli esaminandi, di consentire a L di prendere visione dell’elaborato” . A ciò si aggiunge la contestazione della comunicazione in data 14 maggio 2012 con la quale il -O-informava il Preside della Facoltà di Interpretariato, prof. -O-, di essere impossibilitato, a causa di impegni precedentemente assunti e già onorati sotto il profilo economico, di essere membro delle commissioni della prossima sessione degli esami di laurea;
oltre al “tentativo, condotto non senza arroganza, di mutare il calendario delle verifiche del profitto stabilito annualmente dai Consigli di Facoltà relativo all’insegnamento Geografia e culture (Lingua spagnola) nell’ambito del laboratorio didattico di lingue straniere” ;
inadempimenti e criticità attinenti alla didattica –si legge nel “rilevato che” della contestazione di addebiti del 5 giugno 2012- che hanno trovato conferma nei “pessimi risultati, tra i peggiori dell’Ateneo, … riportati nell’àmbito della “customer satisfaction” dell’anno accademico in corso ”.

Nelle conclusioni del parere del 15 ottobre 2012 il Collegio di disciplina ritiene che i fatti contestati, dai quali emergono gravi manchevolezze, dell’incolpato, nello svolgimento della didattica, nell’organizzazione dei corsi e degli esami, nella puntualità e regolarità degli adempimenti ai quali è tenuto come docente, siano stati ricostruiti in modo esauriente e siano stati approfonditi in sede istruttoria;
e che le deduzioni dell’incolpato risultino generiche e si limitino a negare le contestazioni a lui rivolte. Da ciò, la ritenuta sussistenza di “plurime mancanze nei doveri d’ufficio e ricorrenti irregolarità nello svolgimento di attività accademiche, (condotte produttive) di gravi pregiudizi per l’Università, in termini di immagine, reputazione all’esterno… e all’interno…, con implicazioni negative nella valutazione complessiva della qualità del servizio” , di gravità tale da giustificare l’applicazione della sanzione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per quattro mesi.

2.3.Nel corso del procedimento disciplinare destinato a sfociare nell’irrogazione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per quattro mesi si è innestato l’episodio –invero cruciale, e collocabile sul piano cronologico intorno al 19 giugno 2012, e giorni successivi- della “ lettera di solidarietà ” (o “ lettera a sostegno ”) delle studentesse prodotta dal -O-, il 25 giugno 2012, a propria giustificazione, nell’ambito del procedimento disciplinare (che terminerà come detto nel mese di ottobre del 2012 con la sospensione dall’ufficio per quattro mesi).

Dal parere del Collegio di disciplina del 5 dicembre 2012, recepito e fatto proprio dal CDA (e dal Rettore, organo proponente), recante la proposta d’irrogazione della sanzione della destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni, risulta accertato, dall’istruttoria compiuta, che il prof. -O-ha promosso, o comunque guidato personalmente, un incontro, avvenuto nel suo ufficio, con le studentesse -O-, informandole, “peraltro in modo non del tutto preciso e veritiero ”, del procedimento disciplinare in corso a suo carico. In particolare, il docente ha richiesto, o comunque individuato, assieme alle studentesse, come iniziativa a suo sostegno, nell’intento di precostituirsi elementi a giustificazione del suo operato, in relazione agli addebiti disciplinari predetti, che le stesse, convocate o comunque presenti nel suo ufficio, scrivessero una lettera di solidarietà –con la quale sostenere la piena regolarità delle attività (didattica e relativa agli esami di profitto e di laurea) svolte dal docente- da inviare agli organi accademici, offrendo a tal fine il suo supporto logistico (ufficio, computer, casella di posta elettronica) e morale. A tale fine “ ha indicato i contenuti della lettera e dettato direttamente una parte della stessa, ha sollecitato le studentesse ad acquisire il maggior numero di firme di adesione alla lettera, firme che sono state, anche (se) solo in parte, apposte (non in calce alla lettera ma su un foglio separato) in sua presenza;
solo alcune di tali firme sono state apposte dalle dirette interessate, mentre la maggior parte di esse sono state apposte dalla studentessa -O-, che ha dichiarato di averlo fatto … su sollecitazione del prof. -O-, comunque alla sua presenza…
” . (In sentenza, a pag. 19, si aggiunge in particolare che, dagli atti -v. trascrizione audizione -O-11.9.2012, fogli da 103 a 126) risulta che la -O-ha dichiarato che il prof. -O-le ha chiesto di aggiungere una frase alla lettera già sottoscritta da -O-, e le firme di altre studentesse che avevano partecipato a un viaggio a Siviglia organizzato dal docente. La -O-ha contattato contestualmente, per telefono, alcune delle predette studentesse, esponendo loro il contenuto della lettera, e ha apposto, in presenza del docente, tredici firme autografe, tre delle quali, tuttavia, riferite a studentesse in realtà neppure contattate (-O-), e che pertanto erano all’oscuro dell’iniziativa. Il prof. -O-ha peraltro a più riprese esplicitamente rassicurato la -O-della correttezza delle predette operazioni, malgrado i dubbi dalla stessa manifestati).

Dal parere risulta comprovato il ruolo attivo del -O-in tutta la vicenda, non smentito dal diretto interessato, ancorché minimizzato dalla difesa dell’incolpato, essendo stati dimostrati specifici contributi e il sostegno dato ai comportamenti, scorretti se non illeciti, tenuti dalle studentesse. I fatti contestati e accertati comportano una grave violazione dei doveri del docente. La condotta del professore ha comportato gravi danni alle studentesse e all’Università.

3.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo, riuniti i ricorsi, ha accolto i motivi proposti contro il provvedimento (sub a) di estromissione dalle commissioni di esame, avverso gli atti (sub b) di attribuzione degli incarichi di insegnamento per l’anno accademico 2012 -2013 –già assegnati al prof. -O-- alla dr. ssa -O-, e l’estromissione del -O-dal dottorato di ricerca in Letterature comparate;
e contro la sanzione disciplinare (sub c) della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per quattro mesi, annullando, per l’effetto, gli atti impugnati.

Ha invece respinto il ricorso per motivi aggiunti avverso la destituzione (sub d) e dichiarato inammissibile quello contro la documentazione allegata alla querela presentata dall’Università (sub e).

Il T ha osservato, in sintesi:

-che l’estromissione dalle commissioni di esame è da considerarsi illegittima anzitutto per violazione dei principi fondamentali in tema di partecipazione al procedimento amministrativo, non essendo stato consentito al docente di rappresentare la propria versione dei fatti e di esprimere le proprie osservazioni sulle contestazioni formulate, in un contesto in cui l’avviso di avvio del procedimento andava comunicato, e non vi erano particolari esigenze di celerità del procedimento tali da giustificare una deroga all’obbligo preventivo anzidetto (v. da pag. 7 a pag. 9 sent. , p. I.2.). In secondo luogo (v. da pag. 10 a pag. 12 sent. , p. I.3.), il giudice di primo grado ha considerato il DR di estromissione dalle commissioni “ ulteriormente illegittimo per carenza d’istruttoria ”;

-quanto ai provvedimenti sub b) e –essenzialmente- sub c), ricorso e motivi aggiunti sono stati giudicati meritevoli di accoglimento (v. da pag. 13 a pag. 18 sent. , p. II), dovendo considerarsi infondate tutte e tre le contestazioni addebitate al -O-, come riportate nel parere del Collegio di disciplina del 15 ottobre 2012 [v. sopra, p. 2.2. , sull’assenza di organizzazione nella conduzione delle verifiche del profitto svoltesi nel corso degli appelli del 9 e 27 gennaio 2012;
sulle modalità d’insegnamento e sul programma d’esame (il malcontento degli studenti per la didattica, l’incomprensibilità delle lezioni ecc. , l’impossibilità di conoscere il contenuto dei programmi;
l’obbligo di acquistare un testo in lingua spagnola –di cui è autore il prof. -O-- introvabile in libreria;
i pessimi risultati della “ customer satisfaction ”);
sull’episodio della discussione della tesi di laurea del 22 marzo 2012];

-in ordine alla destituzione (provvedimento sub d) –v. da pag. 18 a pag. 25 sent. , p. IV , da IV.

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