Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-11-21, n. 201205897
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N. 05897/2012REG.PROV.COLL.
N. 08411/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 8411 del 2002, proposto dalla signora D S T, deceduta, rappresentata e difesa dall'avv. C S, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora n.1, alla quale è succeduto l’avv. C S, rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio eletto presso Enzo Bartimmo in Roma, via Carlo Zucchi n. 9;
contro
Comune di Marcianise in persona del Sindaco in carica, non costituito in questo grado del giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione V, n. 02507/2002, resa tra le parti, concernente reiezione richiesta di contributo per riparazione danni sismici 1980-81
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2012 il Cons. Manfredo Atzeni e udito l’avvocato Sagliano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, rubricato al n. 6441/00, la signora Teresa De Simone impugnava il provvedimento prot. n. 12662/207 del 7 giugno 1988 con il quale il Sindaco del Comune di Marcianise aveva respinto la sua domanda di concessione di un contributo per riparazione di danni causati dal sisma del 1980-81.
Con la sentenza in epigrafe, n. 2507 in data 3 maggio 2002, il Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione V, dichiarava inammissibile il ricorso in quanto non notificato al Comune di Marcianise, legittimo contraddittore.
2. Avverso la predetta sentenza l’avv. C S, succeduto alla signora Teresa De Simone, propone il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 8411/02, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.
La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 16 ottobre 2012.
3. L’appello è infondato.
Il principio secondo il quale non può essere dichiarato nullo l’atto processuale che ha raggiunto il suo scopo (art. 156, terzo comma, c.p.c.) è infatti applicabile in ordine alla notificazione nulla o irregolare, non in ordine alla notificazione inesistente.
L’appellante sostiene che nel caso di specie la notificazione non può essere considerata inesistente in quanto la prova della ricezione del ricorso è data dall’annotazione apposta sul registro protocollo del Comune, ma la tesi non può essere condivisa.
Cass. Sez. Tributaria Civile 24 febbraio 2012, n. 2816, ha affermato che “nel processo tributario, la notificazione del ricorso introduttivo che, in forza del rinvio operato dall'art. 20 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546 al precedente art. 16, comma 3, può essere effettuata ««all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia», va ritenuta inesistente qualora, sulla copia dell'atto depositato, manchi la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato del comune destinatario, non essendo sufficiente, per considerare completate le modalità della notifica, un qualunque altro documento, diverso ed estraneo alla copia del ricorso, dal quale risulterebbero le circostanze della consegna dell'atto”.
Il principio appare pianamente applicabile per risolvere la presente controversia nella quale, oltre a mancare una norma che ammetta una forma speciale di notificazione, l’attestazione della ricezione dell’atto risulta da un atto pubblico diverso dalla relata di notifica.
Atteso che il principio affermato dalla Cassazione è condiviso dal Collegio l’appello deve essere respinto.
In difetto di costituzione della parte intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese.