Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-10-22, n. 201907164

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-10-22, n. 201907164
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201907164
Data del deposito : 22 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/10/2019

N. 07164/2019REG.PROV.COLL.

N. 07769/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7769 del 2010, proposto da
G B, rappresentata e difesa dagli avvocati D G, A N e F T, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, largo Messico 7;

contro

Condominio di via Cotella 11, L T e L M, rappresentati e difesi dall’avvocato G B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G C, in Roma, via Maria Cristina 2;

nei confronti

Comune di Recco, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA, SEZIONE I, n. 1231/2010, resa tra le parti, concernente il provvedimento del Comune di Recco di concessione per occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche per un passaggio carrabile a servizio di un’abitazione;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Condominio di via Cotella 11, L T e L M;

Vista l’ordinanza cautelare della Sezione del 18 ottobre 2010, n. 4761;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 settembre 2019 il consigliere F F e uditi per le parti gli avvocati Granara e Corbyons in sostituzione dell’avvocato Bormioli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, integrato da motivi aggiunti, il condominio di via Cotella 11 in Recco e i condomini L M e Laura Terrile impugnavano il provvedimento con cui il Comune di Recco aveva concesso alla sig.ra G B la concessione « per l’uso del suolo pubblico per passo carrabile », per una superficie di 3 metri, a servizio della sua abitazione, sita ai numeri civici 1 e 2 della stessa via Cotella (concessione n. 789 del 7 aprile 2004).

2. Il Tribunale amministrativo adito accoglieva il ricorso giudicando fondata ed assorbente la censura di violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a causa della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ai condomini del condominio di via Cotella 11.

3. Sul punto il giudice di primo grado:

- premetteva che « il condominio ricorrente è stato realizzato su un terreno che occlude in parte l’accesso alla proprietà ora della controinteressata », e le autorimesse a servizio dello stesso « si affacciano su un piazzale che risulta essere la continuazione fisica della via in questione »;

- affermava quindi che sulla base delle pronunce rese nei precedenti contenziosi civili e amministrativi tra le parti poteva affermarsi la natura « pubblica » di via Cotella, « anche se non è chiaro se tale natura riguardi tutta o parte di essa », e che la concessione di un spazio pubblico per passo carrabile aveva apportato una « significativa modificazione » dei titoli di utilizzo della strada interessata;

- concludeva che in questo contesto il Comune di Recco avrebbe dovuto informare i residenti nel condominio « della domanda presentata dalla controinteressata e delle possibili conseguenze derivanti dal suo accoglimento ».

4. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la sig.ra B, al quale resistono il condominio e i condomini originari ricorrenti.

5. Con la loro memoria costitutiva questi ultimi hanno riproposto i motivi aggiunti al ricorso, assorbiti dal Tribunale amministrativo, relativi non solo alla concessione impugnata ma anche agli atti con cui il Comune di Recco ha riconosciuto la natura pubblica di via Cotella, e la domanda di accertamento negativo dell’esistenza di un uso pubblico sul tratto di strada su cui è stato concesso il passo carrabile.

6. Dopo lo scambio di memorie conclusionali e repliche la causa è passata in decisione il 19 settembre 2019.

DIRITTO

1. Con un primo motivo di ricorso la sig.ra B contesta che la concessione di passo carrabile su una strada soggetta a servitù di uso pubblico quale via Cotella possa pregiudicare gli interessi dei residenti nelle vicinanze come i residenti nel condominio di via Cotella 11 ed osserva in contrario che l’amministrazione comunale cui sia richiesto il passo carrabile è tenuta a valutare unicamente le conseguenze per l’uso pubblico, in diretta contrapposizione all’uso speciale privato assentibile, per cui nessuna comunicazione ex art. 7 della legge n. 241 del 1990 sarebbe nel caso di specie dovuta. Vi sarebbe inoltre nel caso di specie una situazione di incerta determinabilità dei destinatari della comunicazione che impedirebbe ai sensi della medesima disposizione della legge generale sul procedimento amministrativo di dare luogo all’adempimento comunicativo.

2. Con il secondo motivo d’appello la sig.ra B censura la sentenza di primo grado per insufficiente motivazione sulla natura giuridica di via Cotella come strada « interamente pubblica », e più precisamente strada privata soggetta ad uso pubblico, che l’appellante sostiene in ragione del fatto che essa è stata realizzata come opera di urbanizzazione realizzata in esecuzione degli obblighi assunti in sede di licenza edilizia rilasciata per la realizzazione dell’omonimo edificio a carattere condominiale. La sig.ra B censura la sentenza per il fatto che la natura pubblica della strada sia stata affermata dal Tribunale amministrativo solo in via dubitativa, malgrado le chiare affermazioni in questo senso contenute nelle precedenti pronunce giurisdizionali relative ai medesimi luoghi, e cioè: le sentenze dello stesso Tribunale amministrativo regionale per la Liguria dell’11 ottobre 1993, n. 323 e del 25 novembre 1999, n. 492;
e di questo Consiglio di Stato: sentenza 4 ottobre 2000, n. 5692, di conferma della prima);
e che per effetto di ciò in sede di riesercizio del potere sulla propria istanza di concessione, ordinato dal giudice di primo grado con la sentenza appellata, il Comune di Recco si sia invece pronunciato in senso negativo (con provvedimento n. 14821 del 6 luglio 2010, separatamente impugnato dalla sig.ra B). Al medesimo riguardo l’appellante aggiunge che anche qualora si volesse ritenere che via Cotella abbia natura di strada privata, nondimeno la concessione di passo carrabile dovrebbe essere in ogni caso rilasciata a colui che su quest’ultima ha un diritto di passaggio, quando la strada medesima sia direttamente collegata con la via pubblica, come nel caso di specie.

3. Con il terzo motivo d’appello la sig.ra B censura la sentenza di primo grado per contraddittorietà della motivazione, laddove dall’affermazione della natura pubblica di via Cotella non è stata fatta discendere la necessaria conseguenza per cui nessuna comunicazione di avvio del procedimento era dovuta nei confronti di soggetti privati come tali non pregiudicati dalla concessione di passo carrabile.

4. Tutto ciò premesso, malgrado la delibazione favorevole svolta in sede cautelare, con l’ordinanza della Sezione del 18 ottobre 2010, n. 4761, indicata in epigrafe, le censure così sintetizzate risultano infondate ad una cognizione piena della controversia.

5. Prova di ciò si trae dalle vicende successive alla sentenza di primo grado ed in particolare dal provvedimento di segno opposto a quello impugnato nel presente giudizio che il Comune di Recco ha emanato in sede di riesame dell’affare dopo l’annullamento pronunciato dal Tribunale amministrativo, ovvero il sopra citato provvedimento di diniego della concessione n. 14821 del 6 luglio 2010, separatamente impugnato dall’odierna appellante davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, che ha respinto la sospensiva domandata dalla sig.ra B (con ordinanza del 24 settembre 2010, n. 383).

Più precisamente, riesaminata l’istanza di concessione alla luce degli apporti partecipativi del condominio originario ricorrente (nota pervenuta al Comune di Recco in data 17 maggio 2010), la stessa è stata respinta. Nel provvedimento in questione e nei relativi allegati (in particolare la nota della polizia municipale del 2 luglio 2010, prot. n. 1517) si precisa che l’uso pubblico « devesi riconoscere al solo primo tratto che dalla pubblica via Pisa adduce all’autorimessa ACI, i cui requisiti di pubblico esercizio ne comportano l’accesso di un numero indiscriminato di persone attraverso l’unico tramite carrabile rappresentato da essa porzione di strada », mentre il tratto terminale di via Cotella, oggetto dell’istanza di concessione dell’odierna appellante « non può di fatto ritenersi gravato da una servitù di pubblico passaggio, per l’assenza ivi di esercizi e strutture che ne determinino il transito di un numero indiscriminato di persone tramite tale porzione di strada », il quale, conseguentemente « devesi intendere esclusivamente asservita al passaggio degli occupanti gli edifici i cui accessi insistono sul tratto in disamina ». Su questa base il comando di polizia municipale ha quindi ritenuto che non vi fossero i presupposti per il rilascio della concessione, perché il passo carraio « costituirebbe (…) un tramite tra due porzioni di strada privata ».

6. Si tratta di aspetti che nel provvedimento impugnato nel presente contenzioso non sono affrontati e dai quali si ricava, argomentando a contrario dall’art. 21- octies , comma 2, secondo periodo, della citata legge n. 241 del 1990, la necessità di disporre dell’apporto partecipativo dei soggetti controinteressati al rilascio della concessione richiesta dalla sig.ra B, individuabili nei residenti nel condominio di via Cotella 11. Ciò in funzione di un necessario approfondimento istruttorio, rispetto al quale la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della medesima legge n. 241 del 1990 anche a questi soggetti era strumentale. Deve pertanto concludersi sul punto che se inviata in origine la comunicazione dell’avvio del procedimento sull’originaria istanza di concessione della sig.ra B avrebbe rivestito una concreta utilità, non solo per i medesimi residenti nel condominio, alla luce delle implicazioni sui « titoli di utilizzo della strada interessata », come statuito dal giudice di primo grado, ma anche per il Comune di Recco, per una migliore cognizione della situazione di fatto e giuridica del tratto di strada su cui la sig.ra B ha chiesto l’occupazione e su cui determinarsi di conseguenza. All’esito della rinnovazione del procedimento ordinata dal Tribunale amministrativo con la sentenza qui appellata il Comune di Recco ha infatti accertato un presupposto indispensabile per la legittimità della concessione di occupazione di suolo pubblico, dato dall’estensione della servitù pubblica di passaggio sulla strada privata Cotella in corrispondenza del solo tratto aperto all’utilizzo generalizzato della collettività, con correlativa esclusione nella parte, interessata dall’istanza della sig.ra B, in cui una simile destinazione non fosse supportata da alcun elemento di prova.

7. In contrario non giova a quest’ultima richiamare a sostegno della legittimità della concessione di occupazione di suolo pubblico contestata nel presente giudizio la situazione giuridica e di fatto dei luoghi di causa quale emergente dal titolo ad edificare il condominio di via Cotella 11 e dalla documentazione fotografica in atti, ed inoltre dalle pronunce giurisdizionali, civili ed amministrative rese in relazione ad essi.

Da tale materiale probatorio in questione si ricava in particolare che il condominio è stato realizzato su un terreno, in origine di proprietà del padre dell’odierna appellante, adiacente alla proprietà di quest’ultima, e che le autorimesse dei condomini si affacciano su un piazzale che costituisce « la continuazione fisica della via in questione » (così la sentenza appellata), ovvero la strada privata Cotella, prevista quale opera di urbanizzazione per l’edificazione del fabbricato condominiale, come in precedenza esposto.

Ciò tuttavia non è sufficiente per ritenere integrata l’ipotesi della servitù pubblica di passaggio per tutta l’estensione della via privata Cotella, perché a questi fini occorre l’effettiva destinazione della strada ad un utilizzo generalizzato.

8. Su questo aspetto nell’appello sono richiamate le pronunce giurisdizionali rese in precedenti contenziosi tra le parti in causa, e cioè: le già richiamate sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria dell’11 ottobre 1993, n. 323 e di questo Consiglio di Stato, Sezione V, del 4 ottobre 2000, n. 5692, di conferma della prima, rese nel giudizio promosso dal padre della sig.ra B contro il rigetto della sua istanza per la delimitazione di un’area da destinare a parcheggio privato su via Cotella attraverso l’installazione di segnaposti ribaltabili;
e la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria del 25 novembre 1999, n. 492, concernente l’ordine del Comune di Recco alla sig.ra B di cancellare le strisce tracciate a terra per delimitare un parcheggio a servizio della sua proprietà.

9. In effetti, in tutti precedenti in questione è affermata l’esistenza di una servitù pubblica di passaggio sulla strada privata Cotella. Nondimeno, come sottolineano gli originari ricorrenti l’esistenza di un uso pubblico concordemente affermato nelle pronunce ora richiamate non è stato affermato anche per il tratto interessato dalla domanda di concessione di occupazione di suolo pubblico dell’odierna appellante.

Infatti: nella sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria dell’11 ottobre 1993, n. 323, è affermata l’esistenza di « una servitù pubblica di passaggio sulla strada oggetto della richiesta di parcheggio da parte del B » in relazione al fatto di costituire l’unico accesso alla pubblica via ed alla presenza ivi « della sede dell’A.c.i. » e della segnaletica verticale e orizzontale ivi apposta dal Comune di Recco. Nella parte in fatto la sentenza specifica che l’autorizzazione richiesta dal padre dell’odierna appellante aveva ad oggetto un’area « della lunghezza di circa m. 23 » e che l’istanza è stata respinta dal Comune di Recco a causa del fatto che la destinazione a parcheggio privato di parte della strada avrebbe recato intralcio alla circolazione veicolare. Nella parte in diritto, oltre all’affermazione dell’esistenza di una servitù di pubblico passaggio si specifica che l’area oggetto dalla domanda autorizzativa del sig. B è « non distante dalla pubblica via ». Come si ricava poi dall’epigrafe della sentenza l’area in questione è censita a catasto del Comune di Recco al mappale n. 334 del foglio 5, che dall’estratto di mappa prodotto dalla medesima appellante è quello immediatamente adiacente la pubblica via Pisa, dalla quale si diparte la strada privata Cotella;
e che su cui con l’atto di cessione del terreno del 1964 su cui è stato realizzato il fabbricato condominiale è stata costituita una servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del fondo del padre dante causa della sig.ra B.

10. Non aggiungono elementi ulteriori rispetto a quelli emergenti dai documenti ora esaminati: la sentenza di questa Sezione del 4 ottobre 2000, n. 5692, che nel confermare quest’ultima decisione di primo grado ha precisato i requisiti costitutivi della servitù di pubblico passaggio e ribaditone l’esistenza nel caso di specie, per il transito non limitato ai soli residenti nel condominio ivi esistente verso l’autorimessa dell’A.C.I.;
e la sentenza del medesimo Tribunale amministrativo regionale per la Liguria del 25 novembre 1999, n. 492, che nell’affermare l’esistenza di un uso pubblico su via Cotella in un diverso contenzioso, concernente un divieto comunale nei confronti dell’odierna appellante di parcheggiare sulla strada in questione, si fonda su ampi richiami al proprio precedente del 1993, e che secondo quanto deducono gli originari ricorrenti – senza che sul punto vi siano contestazioni da parte della sig.ra B – ha riguardato lo stesso tratto iniziale della strada privata.

11. Al medesimo riguardo dalla planimetria e dalla documentazione fotografica prodotta nel presente giudizio d’appello dagli originari ricorrenti, oltre che in allegato al ricorso di primo grado, si ha quindi una rappresentazione completa dei luoghi di causa, decisiva per l’interpretazione delle pronunce giurisdizionali amministrative già intervenute tra le parti in causa e la risoluzione della presente controversia.

In base a tale documentazione risulta tra l’altro che la proprietà della sig.ra B, ubicata ai numeri civici 1 e 2 di via Cotella, è quella posta nelle immediate vicinanze della pubblica via Pisa, e che la stessa ha accesso alla strada privata mediante passaggio pedonale e carraio attraverso l’apposito cancello posto a delimitazione dell’area antistante al proprio fabbricato. Come si ricava dalla medesima planimetria la strada prosegue lungo il fosso Cotella per altri 34 metri circa, dove è situato l’adiacente condominio di via Cotella 11. In questo tratto, su cui insiste a favore della sig.ra B è titolare la sopra menzionata servitù di passaggio pedonale e carraio costituita nell’atto di cessione del terreno del 1964, vi sono anche l’accesso e l’area riservata a parcheggio del medesimo fabbricato. La strada prosegue sino a raggiungere il civico n. 19, in cui è situata l’autofficina la cui presenza è stata ritenuta, unitamente agli altri elementi di prova sopra menzionati, e che in base ai precedenti giurisdizionali sopra esaminati è indice dell’esistenza di un passaggio veicolare esercitato in via generale dell’intera collettività e non solo dei condominio di via Cotella 11 e pertanto l’esistenza di un uso pubblico della strada privata.

12. Può dunque affermarsi sulla base delle convergenti indicazioni ritraibili dal materiale probatorio finora esaminato che i precedenti giudizi amministrativi, in cui è stato svolto tale accertamento, hanno riguardato questo tratto di strada.

13. Nondimeno la via privata Cotella prosegue tuttavia lungo i restanti lati del fabbricato condominiale, fino a terminare, su quello opposto, al passaggio oggetto dell’istanza di concessione di suolo pubblico in contestazione nel presente giudizio, e a cui la sig.ra B, titolare in base al titolo costitutivo del condominio di un diritto di passaggio solo pedonale, ha accesso attraverso un cancello posto a delimitazione della sua proprietà.

Come deducono gli originari ricorrenti in relazione a quest’ultimo tratto si è svolto in parallelo ai contenziosi amministrativi un giudizio civile, in cui è stato accertato che la sig.ra B non è divenuta titolare per usucapione della servitù di passaggio carrabile nei confronti del condominio di via Cotella 11, ed è dunque stata respinta la sua azione possessoria per l’abbattimento del muretto ivi esistente ed avente la funzione di consentire il solo passaggio pedonale (sentenza del Tribunale di Genova n. 3466 del 17 settembre 2003, confermata dalla Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 306 del 2010).

14. Di poco successiva alla pronuncia civile di primo grado è l’istanza della sig.ra B di concessione di occupazione di area pubblica per passaggio carrabile, poi accolta dal Comune di Recco con il provvedimento oggetto del presente giudizio, e che gli originari ricorrenti correlano proprio all’esito del contenzioso in sede ordinaria.

15. Così ripercorsi i principali aspetti della vicenda controversa si può scendere all’esame dei tre motivi d’appello, di cui si è sopra accennata l’infondatezza.

16. Innanzitutto la sentenza di primo grado non è inficiata da violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, come si assume nel primo motivo.

Proprio l’esistenza di un contenzioso civile che vedeva contrapposti la sig.ra B e i condomini del condominio di via Cotella 11 sull’ampiezza della servitù di passaggio, se solo pedonale o anche carraio, a favore del fondo di proprietà della prima ed a carico di quello del secondo, è in grado di fare assumere ai medesimi condomini la qualità di « soggetti individuati o facilmente individuabili » cui il provvedimento di concessione di occupazione di aree in ipotesi gravate da servitù di uso pubblico avrebbe potuto procurare un « pregiudizio », ai sensi della medesima disposizione. Sotto il profilo ora evidenziato una simile situazione avrebbe pertanto richiesto all’amministrazione comunale di inviare loro la comunicazione dell’avvio del procedimento, per una migliore rappresentazione della situazione di fatto e di diritto della strada su cui assentire la concessione. In particolare, come esposto in precedenza, la necessità dell’apporto procedimentale dei condomini è poi stata dimostrata a posteriori con il provvedimento di diniego emesso dal Comune di Recco in sede di riesercizio del potere dopo l’annullamento pronunciato con la sentenza qui appellata, con cui l’amministrazione è pervenuta a ritenere non esistente nel tratto di strada interessato l’uso pubblico presupposto all’istanza.

17. Non consta poi che in quest’ulteriore segmento procedimentale l’amministrazione comunale abbia incontrato difficoltà nell’interloquire con i medesimi condomini. Del resto anche se riguardata ex ante , l’individuazione dei soggetti interessati all’istanza di concessione in virtù della loro qualità di condomini, o per il fatto di essere ivi residenti, non è impossibile né particolarmente difficile, come pure si sostiene nel motivo d’appello in esame sulla base del presupposto enunciato dall’art. 7 l. n. 241 del 1990. Al riguardo appare infatti sufficiente una richiesta di informazioni indirizzata all’amministratore di condominio o una consultazione dei registri immobiliari.

18. Per quanto riguarda il secondo motivo d’appello, incentrato sulla mancata affermazione da parte del Tribunale amministrativo dell’esistenza di una servitù di pubblico passaggio sulla strada privata Cotella, è sufficiente rinviare ai rilievi svolti in precedenza, laddove in particolare si è precisato che rispetto a tale servitù è estraneo il tratto di strada terminale che la sig.ra B pretende di asservire a passaggio carraio a servizio della propria abitazione e farne conseguentemente oggetto di occupazione permanente per tale uso.

A ciò va aggiunto che la sentenza appellata motiva in modo espresso sull’esigenza di comunicare ai soggetti residenti nel condominio di via Cotella 11 l’avvio del procedimento a prescindere dalla natura giuridica della strada, sulla base del rilievo che l’occupazione permanente di parte di essa richiesta dall’odierna appellante avrebbe comunque comportato « una significativa modificazione alla situazione dei rispettivi titoli d’utilizzo del suolo conteso ». Attraverso questo riferimento il Tribunale ha pertanto inteso affermare l’esigenza per il Comune di Recco di tenere conto dei diritti civili coinvolti nell’esercizio del potere autoritativo, quali limiti all’esercizio del potere amministrativo che devono sempre essere fatti salvi in sede di rilascio di un provvedimento ampliativo a favore di un privato.

19. Deve poi darsi atto che nei propri scritti conclusionali la sig.ra B ha richiamato a fondamento della censura ora in esame alcuni atti certificativi del Comune di Recco da cui emergerebbe un riconoscimento espresso dall’apertura all’uso pubblico della strada Cotella (sono richiamati in particolare i certificati del sindaco del 6 febbraio 1992 e del 23 giugno 1993). Quest’ultima deduzione non è comunque in grado di inficiare il ragionamento, poc’anzi esposto, che ha condotto il Tribunale ad accogliere la censura di violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 formulata dai ricorrenti per il dubbio ex ante sull’estensione della servitù di pubblico passaggio e che ha poi trovato conferma dall’esame della documentazione concernente i luoghi di causa svolta nel presente giudizio d’appello, da cui non è stato possibile ricavare una prova dell’apertura generalizzata al pubblico transito anche per il tratto terminale di strada Cotella su cui la concessione di suolo pubblico richiesta dalla sig.ra B andrebbe ad incidere. Ciò peraltro in linea con il provvedimento di rigetto della concessione emesso in sede di riesercizio del potere, in cui i pretesi riconoscimenti dell’amministrazione dell’uso pubblico sono stati espressamente esaminati e condivisibilmente ritenuti non sufficienti a provare tale servitù per l’intera estensione della strada, in assenza di prova di un effettiva destinazione di quest’ultima anche nel tratto terminale retrostante al fabbricato condominiale.

20. Del pari non è ravvisabile alcuna contraddizione nella motivazione della sentenza di primo grado, come invece sostiene la sig.ra B nel terzo motivo d’appello, per il fatto di avere il Tribunale amministrativo ritenuto viziato il procedimento di concessione a causa dell’omessa comunicazione dell’avvio ai residenti nel condominio di via Cotella 11, malgrado l’espressa adesione ai precedenti giurisdizionali in cui si è affermata l’esistenza di una servitù pubblica di passaggio sulla strada privata.

Come già precisato, in corretta applicazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 il giudice di primo grado ha attribuito sul punto valenza decisiva all’esistenza di titoli giuridici contrapposti aventi ad oggetto l’uso della strada, su cui la concessione di occupazione richiesta dall’odierna appellante al Comune di Recco avrebbe inciso in senso pregiudizievole, e dunque all’esistenza di possibili limiti civilistici al rilascio del provvedimento a favore della sig.ra B. Va poi rimarcato che a fondamento della conseguente necessità di ampliare l’istruttoria procedimentale attraverso l’apporto dei soggetti potenzialmente pregiudicati dalla concessione, attraverso lo strumento della comunicazione ex art. 7 della legge n. 241 del 1990, sta proprio il dubbio espresso dal Tribunale amministrativo sull’estensione della servitù di pubblico passaggio. Lungi dall’essere incorso in una contraddizione, il giudice di primo grado ha quindi affermato la necessità dello strumento partecipativo previsto dalla disposizione di legge ora richiamata in coerenza con la situazione di incertezza dei titoli giuridici sul tratto di strada interessato dall’istanza di concessione.

21. L’appello deve pertanto essere respinto ma la complessità delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese di causa.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi