Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-05-09, n. 202304664

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-05-09, n. 202304664
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304664
Data del deposito : 9 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/05/2023

N. 04664/2023REG.PROV.COLL.

N. 00800/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 800 del 2019, proposto da
LO MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Castelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AB NC in Roma, via Portuense n. 104;



contro

Comune di Cagliari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 583/2018, resa tra le parti, concernente la domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'adozione del provvedimento di diniego del certificato di abitabilità, prot. n. 4143 emesso il 16.07.2001 dal Dirigente della Divisione Edilizia Privata del Comune di Cagliari, nonché del provvedimento di diniego all'autorizzazione all'ampliamento della superficie di vendita e dell'autorizzazione sanitaria, prot. 966, emesso il 26.03.2001 dal Dirigente dell'Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Cagliari.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2023 il Cons. Annamaria Fasano e preso atto che nessuno è comparso in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma " Microsoft Teams ".

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.LO MA proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna chiedendo la condanna del Comune di Cagliari al risarcimento dei danni, quantificati in euro 327.839,56, oltre interessi e rivalutazione (o nella diversa somma ritenuta dovuta in esito al giudizio), per il danno che si sarebbe verificato all’attività di esercizio di bar, a causa del mancato rilascio (nel 2001) del certificato di agibilità della struttura (un soppalco) da lui realizzata senza titolo, ma poi sanata, e dell’autorizzazione all’ampliamento della superficie di vendita e della autorizzazione sanitaria. In via subordinata, il ricorrente chiedeva il quantum spettante con l’applicazione dell’art. 1226 c.c.

I due provvedimenti erano stati impugnati dinanzi al T.A.R. per la Sardegna, il quale, con le distinte sentenza n. 1421 e n. 1422 del 2002, aveva respinto i ricorsi. Le pronunce erano state appellate dinanzi al Consiglio di Stato, che, con la sentenza n. 3942 del 2012, aveva riformato le decisioni di primo grado, riconoscendo l’illegittimità dei provvedimenti di diniego che erano stati assunti dal Comune.

2. Il Consiglio di Stato accoglieva, in particolare, le censure relative alla irrilevanza delle difformità dell’altezza dei vani (dalle altezze standard), in quanto, essendo stata condonata l’opera, la carenza in materia di altezze non impediva il rilascio del certificato di abitabilità, dovendosi presumere che, contestualmente al rilascio della concessione in sanatoria, era stata valutata la compatibilità delle altezze con l’uso abitativo dell’opera oggetto di condono.

A seguito della decisione del Consiglio di Stato, il Comune di Cagliari, Servizio Attività Produttive, con nota del 31 luglio 2012, prendeva atto della sentenza del Consiglio di Stato e, ‘senza ulteriori adempimenti istruttori’, affermava la consequenziale legittimità dell’ampliamento del locale commerciale in relazione al soppalco.

Con plurime note indirizzate al Servizio Edilizia Privata che all’Ufficio Condono, il ricorrente chiedeva al Comune di Cagliari l’ottemperanza alla suindicata sentenza del Consiglio di Stato e, quindi, il rilascio del ‘certificato di agibilità’ per il soppalco oggetto di contenzioso.

L’Amministrazione rimaneva inerte rispetto all’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato e si formava il silenzio assenso, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 380/2001.

3. Con l’atto di impugnazione, LO MA lamentava: i) l’illegittimità dei due provvedimenti di diniego e tardiva adozione delle autorizzazioni nel 2012, soltanto in forza di sentenza d’appello favorevole all’appellante; ii) la lesione del diritto all’integrità patrimoniale che si era articolata nelle seguenti voci di danno: ii.1) la mancata fruizione al pubblico del soppalco nel periodo dal 2001 al 2012, che aveva inciso negativamente sul volume d’affari e sull’ottimizzazione delle spese; ii.2) il mancato incremento della rendita catastale dell’immobile; ii.3) il deprezzamento del valore dell’azienda ed il minore valore di avviamento in sede di affitto d’azienda; iii) il nesso causale intercorrente tra il fatto illecito e l’evento dannoso, in considerazione del fatto che la minore superficie di vendita aperta al pubblico era diretta conseguenza dei provvedimenti di diniego.

In subordine, chiedeva il risarcimento del danno da perdita di chance di affittare l’azienda ad un prezzo maggiore di quello concretamente concordato e, sempre in subordine, nella misura da determinarsi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1226 cod. civ.

4. Con sentenza n. 15 del 2018, il T.A.R. per la Sardegna respingeva il ricorso ritenendo che non risultava provata in concreto la colpa dell’amministrazione nell’adozione dei due provvedimenti dannosi, la quale non poteva desumersi automaticamente dalla prospettazione del ricorrente riferita ai motivi di annullamento giurisdizionale dei suddetti provvedimenti.

5. LO MA ha appellato la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma e denunciando: “ 1. Riforma della sentenza laddove esclude la colpa, per errore in iudicando. Violazione del d.P.R. 425 del 1994 ed erronea interpretazione in relazione al parere della ASL n. 8 del 21.6.2001; 2. Riforma della sentenza, per error in iudicando, laddove esclude la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa a fronte di un contrasto interpretativo; 3. Riforma della sentenza per error in iudicando laddove afferma che non vi sarebbe ancora stato il rilascio dei provvedimenti richiesti.”

6. Il Comune di Cagliari si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto dell’appello.

7. Le parti con successive memorie hanno ribadito le proprie difese. L’appellante ha provveduto, in data 29.06.2022, al deposito tardivo del documento relativo al certificato di agibilità, prot. n. 0157832/2022 del 23.05.2022, rilasciato dal Comune di Cagliari, per il quale ha formulato contestuale istanza di ammissione ai sensi degli artt. 54 e 104 c.p.a., precisando che il provvedimento depositato è sopravvenuto al deposito dell’atto di appello e non è stato possibile produrlo nelle precedenti fasi di giudizio. Il Collegio, con ordinanza n. 8039 del 2022, ha ritenuto che sulla predetta istanza si sarebbe riservato di decidere in sede di esame del merito della controversia.

8. All’udienza straordinaria del 13 febbraio 2023, la causa è stata assunta in decisione.



DIRITTO

9. Con il primo motivo di appello, LO MA lamenta l’ error in iudicando in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado nel ritenere la condotta dell’Amministrazione esente da colpa, poiché la stessa avrebbe agito (come accertato nel giudizio di annullamento dei dinieghi) conformandosi al parere dell’autorità sanitaria del 21.6.2001.

Secondo l’appellante, l’attività dell’Amministrazione sarebbe viziata per violazione del d.P.R. n. 425 del 1994 laddove, in sostanza, ha considerato l’atto dell’ASL 8 parere vincolante con giudizio negativo sul rilascio dei provvedimenti richiesti, in questo modo perseverando nell’errore già commesso nelle sentenze n. 1421/2002 e n. 1422/2002, con cui erano stati respinti i ricorsi dallo stesso proposti avverso i provvedimenti di diniego dell’agibilità e per l’ampliamento della superficie di vendita, già censurate dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza n. 3942 del 2012. La sentenza sarebbe, altresì, erronea laddove ritiene che il giudizio dato dalla ASL 8 fosse negativo, essendo, al contrario, tale giudizio favorevole al rilascio dei certificati e delle autorizzazioni richieste, dal momento che segnalava solo il mancato

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