Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2015-12-17, n. 201503460
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Numero 03460/2015 e data 17/12/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 11 novembre 2015
NUMERO AFFARE 01772/2015
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor I C, contro il Comune di Cagliari, per l’annullamento dell’ordinanza di rilascio di alloggio erp occupato senza titolo;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 9781 del 08/10/2015 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento infrastrutture, sistemi informativi e statistici ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere R A Cosi;
Premesso
Il signor Ivan Corpez con il ricorso straordinario in oggetto chiede l’annullamento dell’ordinanza emessa dal Comune di Cagliari in data 3 dicembre 2014, avente per oggetto il rilascio di alloggio occupato e.r.p., in applicazione della l.r n.131/1989.
Il ricorrente sostiene l’illegittimità dell’atto, che sarebbe stato emesso senza tenere conto del diritto a usufruire della sanatoria riapprovata nei termini del 31 dicembre 2011, data alla quale occupava già l’alloggio pur senza esservi residente.
L’Amministrazione ritiene che la domanda di regolarizzazione del rapporto locativo presentata dal signor Copez in data 24 febbraio 2014 non poteva essere accettata perché non risultava che egli occupasse abusivamente l’abitazione da almeno il 31 dicembre 2011, come previsto dall’art 2,comma 5, della l. r. del 3 agosto 2013, n.19.
Considerato
La Sezione rileva che il ricorrente e la sua famiglia, sulla base di quanto dichiarato dall’interessato e accertato dai vigili urbani di Cagliari, risulta risiedere nell’abitazione dall’agosto 2013. Ne consegue l’infondatezza del ricorso, atteso che il ricorrente occupa senza titolo l’abitazione e.r.p. in questione, né può essere applicata la sanatoria ex art 2, comma 5, l.r. 3 agosto 2013, n.19, in quanto l’occupazione abusiva non poteva essere sanata ai sensi dell’art 2, comma 5, della l.r. 3 agosto 2013 n.19, non possedendo l’interessato i requisiti necessari per poterne beneficiare.
Resta assorbita la domanda di sospensiva.