Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2024-05-30, n. 202400729

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2024-05-30, n. 202400729
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400729
Data del deposito : 30 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00662/2024 AFFARE

Numero 00729/2024 e data 30/05/2024 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 21 maggio 2024




NUMERO AFFARE

00662/2024

OGGETTO:

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.


Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione prot. n. 0195653 in data 2 maggio 2024, con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere G C;


Premesso

1. Oggetto del parere è lo schema di regolamento, adottato con decreto del Presidente della Repubblica, predisposto ai sensi dell’articolo 17, comma 4- bis , della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l’organizzazione: - degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito Ministero), ai sensi dell’articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (di seguito OIV), istituito presso il Ministero ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Il Capo dell’ufficio legislativo del Ministero, autorizzato dal Ministro con firma in calce alla relazione “tecnico-illustrativa”, ha chiesto l’espressione del parere in oggetto.

Alla richiesta di parere sono allegati:

- il testo dello schema di decreto, “bollinato” e una tabella di confronto con il vigente d.P.C.m. 5 dicembre 2019, n. 180 recante "Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" ;

- la relazione “tecnico-illustrativa”, la quale riproduce fedelmente sia la relazione illustrativa “bollinata” sia la relazione tecnica, verificata positivamente dal Ragioniere Generale dello Stato;

- l’analisi tecnico-normativa;

- la nota del Capo ufficio legislativo, vistata dal Capo del DAGL - nella quale si esprime l’avviso che lo schema rientri nell’ipotesi di esclusione dalla redazione dell’AIR, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 e comma 4- bis , della legge 23 agosto 1988, n. 400, trattandosi di regolamento di organizzazione e di riordino degli uffici del Ministero;

- le note del Capo di gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze e del Capo ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, con le quali, d’ordine dei rispettivi Ministri, si esprime l’”intesa” del primo e il “concerto” del secondo.

2.1. In esito a richiesta informale della segreteria: - il 3 maggio 2024 è stata trasmessa la mail con la quale lo schema di decreto è stato inviato alle organizzazioni sindacali in data 19 febbraio 2024;
- il 15 maggio, è stata trasmessa l’attestazione del Segretario del Consiglio dei ministri dell’avvenuto esame preliminare dello schema di decreto.

3. Lo schema di regolamento, che sostituisce integralmente ed abroga il vigente d.P.C.m. 5 dicembre 2019, n. 180, si compone di 16 articoli.

3.1. Esso disciplina: - a) gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;
- b) l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance , introdotto dall’articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Inoltre, con l’articolo 15, si modifica, incidendo solo sulla pianta organica del personale, sezione Agricoltura, il d.P.C.m. 16 ottobre 2023, n. 178, avente ad oggetto la recente riorganizzazione del Ministero.

Considerato

1. Profili preliminari

1. Per quanto riguarda i concerti, si osserva che questi sono espressi con usuale formulazione, sostanzialmente di stile, d’ordine del Ministro, e si fa rinvio alle considerazioni espresse in via generale circa la “rilevanza (non formale) di tale significativo momento codecisionale” (pareri nn. 1229/2023 e 1353/2023), da cui dovrebbe scaturire l’eccezionalità di un concerto “secco”.

2. Quanto all’esenzione dall’AIR, il procedimento seguito risulta corretto;
si rinvia alle considerazioni prospettate sul punto, da ultimo, nei pareri nn. 1229/2023 e 1240/2023.

3. Con riferimento all’avvenuta informazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 19 febbraio 2024, affermata nel preambolo, la Sezione prende atto della presenza in atti della mail attestante l’invio alle organizzazioni sindacali dello schema di decreto. In assenza di ogni altra documentazione circa il coinvolgimento informativo, la Sezione, facendo affidamento sulla responsabile affermazione da parte dell’Amministrazione, si limita a richiamare il suddetto parere n. 1229/2023 e, da ultimo, i pareri nn. 1353, 1356 e 1358/2023, per rammentare che gli eventuali vizi della predetta “previa informazione sindacale” relativa alla “organizzazione degli uffici” integrerebbero la violazione sostanziale di una imprescindibile fase procedimentale.

2. Lo schema di decreto, profili generali .

1. L’Amministrazione ha ricondotto la necessità della rivisitazione dell’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione – che si colloca nel quadro delle procedure di riorganizzazione di tutti i Ministeri di cui al decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge n. 204 del 2022 - all’esigenza di adeguarla all’ampia riorganizzazione del Ministero effettuata con il d.P.C.m. 16 ottobre 2023, n. 178 (rispetto al quale questa Sezione ha espresso il parere n. 1241/2023), tenendo conto delle modifiche normative sopravvenute.

1.1. Le sopravvenienze normative concernono:

- l’incremento di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, delle risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero (articolo 1, comma 36, della legge 30 dicembre 2023, n. 213);

- l’individuazione, nell’ambito dell’Ufficio di gabinetto, di un posto aggiuntivo di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, per coadiuvare e supportare l’organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio (articolo 8, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024 n. 56.

1.2. L’obiettivo perseguito dall’Amministrazione con l’intervento normativo è quello di garantire l’efficienza delle strutture di diretta collaborazione del Ministro nell’attività di raccordo tra le priorità dell’indirizzo politico di Governo e la programmazione strategica ed operativa connessa all’azione amministrativa del Ministero.

2. In generale è mutata la sistematica del d.P.C.m. n. 180 del 2019. Infatti, l’attuale schema disciplina ciascun ufficio di diretta collaborazione con un articolo autonomo, con l’eccezione del segretario particolare del Ministro, titolare di ufficio con funzioni autonome e componente dell’ufficio di segreteria del Ministro. Per tutti gli uffici si individuano le funzioni, i responsabili e le relative funzioni, gli eventuali vice e i requisiti per la nomina, spesso implementando i requisiti e individuando le funzioni in modo più dettagliato;
si disciplinano, inoltre, i profili retributivi. Il tutto, innovando la precedente disciplina sulla base dell’implementazione delle risorse economiche e tenendo conto dei modelli di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione adottati recentemente da altre amministrazioni. Di seguito, in sintesi, si darà conto delle principali novità.

3. E’ stato istituito (articolo 2, comma 4) un nuovo ufficio di diretta collaborazione, individuando l’Ufficio del Consigliere Diplomatico (articolo 8), laddove nel regolamento vigente era solo possibile che un consigliere diplomatico e un suo vice potessero far parte dell’ufficio di gabinetto (articolo 5, comma 1, u.p.).

4. Le segreterie dei sottosegretari di Stato sono state più chiaramente ricomprese nell’elenco degli uffici di diretta collaborazione;
infatti: a) da un lato lo schema di decreto (articolo 2, comma 4, lett. h) e articolo 10) riprende la disciplina vigente (articolo 2, comma 4 e articolo 8), anche per il profilo del personale che si aggiunge al contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione;
b) dall’altro, sul modello seguito da altre amministrazioni, si innova la nomina dei Capi delle segreterie, attribuendola al Ministro, su proposta dei Sottosegretari interessati, mentre prima era accordata ai Sottosegretari.

5. Si è esplicitamente disposto (articolo 2, comma 5) che “I Capi degli Uffici [...], ivi compreso il Segretario particolare del Ministro, sono nominati dal Ministro con proprio decreto per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.”.

6. La disciplina del personale degli uffici (articolo 12) riprende nella gran parte quella vigente (articolo 5) e, in collegamento con l’implemento delle risorse economiche, ne aumenta le unità destinate.

Infatti:

- il contingente complessivo del personale è aumentato da 75 a 100, al quale si aggiunge quello previsto per le Segreterie dei sottosegretari e per l’OIV, nonché quello per i responsabili degli uffici, mentre si specifica che rientrano nel contingente le posizioni dei vice capi del gabinetto e del legislativo, eventualmente nominati;

- è aumentato da 15 a 20 il limite massimo previsto per il personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato;

- è aumentato da 15 a 28 il limite massimo per la nomina di esperti e consulenti con contratti di collaborazione.

Inoltre, sulla scia del modello seguito nei regolamenti di altre amministrazioni, si prevede la possibilità che siano chiamati a collaborare con il Ministro un massimo di 5 consiglieri a titolo gratuito, oltre che la decadenza automatica di tutte le assegnazioni e di tutti gli incarichi entro trenta giorni dal giuramento del nuovo ministro, in mancanza di conferma.

7. Lo schema di decreto nel disciplinare l’ufficio di gabinetto e l’ufficio legislativo (articoli 3 e 5) riprende sostanzialmente le disposizioni vigenti (rispettivamente, parte dell’articolo 2, comma 6, dell’articolo 3, comma 1 e dell’articolo 6, comma 1;
parte dell’articolo 2, comma 6, dell’articolo 3, comma 3 e dell’articolo 6, comma 2). Introduce anche previsioni nuove, da valutarsi positivamente sulla scorta di modelli organizzativi seguiti da altri ministeri.

7.1. Con riferimento all’ufficio di gabinetto, si attribuisce al Capo il potere di organizzare gli Uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, di assegnare il personale e le risorse finanziarie e strumentali, laddove prima l’organizzazione era attribuita al Ministro su proposta del Capo di gabinetto.

7.2. Con riferimento ad entrambi gli uffici:

- si integrano i requisiti di professionalità dei capi, assicurando l’elevato grado di professionalità richiesto dalla legge;

- si innova profondamente la disciplina dei possibili vice capi;
infatti, prima era prevista solo la possibilità di nomina di uno o più vice attribuita allo stesso capo ufficio;
mentre, nello schema in esame, la possibile nomina è attribuita al Ministro, su proposta del Capo dell’ufficio e si prevede un numero massimo di due vice, individuando specifici requisiti professionali.

8. In attuazione del d.l. n. 19 del 2024, cit., si prevede (articolo 3, comma 7 e articolo 15) un posto aggiuntivo di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi, nell’ambito dell’Ufficio di gabinetto, con conseguente rideterminazione della Tabella A, sezione Agricoltura, del d.P.C.m. n. 178 del 2023.

9. Anche nella disciplina dell’OIV e della struttura di supporto (articolo 11), si riproduce sostanzialmente quella del 2019 (articolo 4) e si introducono alcune novità.

9.1. In conformità alla previsione di legge, si effettua una scelta secca in favore della natura monocratica dell’organo, mentre prima si prevedeva la composizione collegiale e la possibilità di cambiarla in monocratica. In collegamento, è rimodulato il trattamento economico del titolare dell’organo monocratico, individuandolo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del solo trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad un ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Mentre prima, per il solo presidente dell’organo collegiale, si richiamava il trattamento economico dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali non generali, e si dimezzava lo stesso per gli altri componenti dell’organo collegiale.

9.2. Quanto alla struttura di supporto dell’OIV, come nella disposizione vigente, è composta di cinque unità, compreso il responsabile, e, innovando, si segue il modello dei regolamenti di altre amministrazioni, prevedendo che le unità sono aggiuntive rispetto al contingente complessivo (100) del personale preposto agli uffici di diretta collaborazione. Inoltre, per il responsabile della struttura di supporto, si richiama il trattamento economico dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali non generali e, innovando, per il restante personale si prevede espressamente l’applicazione del trattamento economico accessorio del personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all’articolo 13, comma 5.

10. La disposizione che disciplina il trattamento economico (articolo 13), riprende nei tratti essenziali la disciplina del regolamento vigente (articolo 7). Nel contesto delle nuove disponibilità di spesa, si inseriscono due incrementi di retribuzione:

- la previsione che il trattamento economico fondamentale per il Capo di gabinetto non può essere superiore a quello spettante ai capi dipartimento (comma 1, lett. a), laddove prima non poteva essere superiore a quello spettante ai dirigenti generali;

- la previsione che l’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti non generali non può essere superiore al settanta per cento della retribuzione di posizione (comma 4), laddove prima non poteva essere superiore al cinquanta per cento della stessa.

10.1. Con riferimento ai responsabili e agli altri componenti degli uffici che siano dipendenti pubblici, si rileva favorevolmente che nello schema di decreto (comma 2) si è provveduto ad un arricchimento della disciplina dell’emolumento accessorio rispetto a quella vigente (cfr. articolo 7, comma 3), sia richiamando espressamente la normativa in tema di limiti retributivi, sia individuando misure massime differenziate in ragione dei diversi livelli di responsabilità.

10.2. Quanto al trattamento economico per il Capo ufficio stampa, resta invariata nell’articolo in esame (articolo 13, comma 1, lett. d), la previsione del regolamento vigente (articolo 7, comma 2), con rinvio al contratto collettivo nazionale dei giornalisti e alla qualifica di redattore capo, secondo il modello seguito nei regolamenti di altre amministrazioni.

11. Infine, la Sezione prende atto che la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione è stata effettuata

nel rispetto della dotazione complessiva dei relativi capitoli di spesa e delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, come risulta dalla relazione tecnica, verificata dalla Ragioneria generale, dove si precisa che “ Dal punto di vista finanziario l’intera organizzazione viene eseguita con le risorse appostate a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa del Bilancio dello Stato – tabella 13 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed in particolare relative al CdR 1 – Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 32.2 – Indirizzo politico, azioni 2 – Indirizzo politico-amministrativo e 3 – Valutazione e controllo strategico .”.

3. L’Articolato

Si premette che non si procederà a scrutinare tutti gli articoli dello schema, ma solo quelli in cui si formulano delle osservazioni, dovendosi intendere che non vi sono osservazioni in ordine agli articoli non esaminati.


Articolo 2 (Uffici di diretta collaborazione del Ministro)

1. L’articolo riprende sostanzialmente parte dell’articolo 2 vigente, aggiungendo, come si è detto, l’Ufficio del Consigliere diplomatico e ribadendo la previsione vigente (articolo 9, comma 2) che tutti gli uffici di diretta collaborazione costituiscono un unico centro di responsabilità, insieme con l’OIV, come risulta dal successivo articolo 11, comma 8 dello schema.

2. Rileva la Sezione che le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 non attengono all’organizzazione degli uffici, trovando il proprio fondamento in altre disposizioni normative. Pertanto, stante la superfluità rispetto al contesto, sarebbe opportuna la soppressione delle stesse.

3. Quanto all’elencazione degli uffici contenuta nel comma 4, rispetto alla lett. b) si osserva, sulla base del modello seguito da altre amministrazioni (parere n. 1358/2023), che sarebbe opportuno aggiungere “e il Segretario particolare”, posto che esso è individuato con funzioni autonome (cfr. articolo 4, comma 3) ed è unitariamente disciplinato insieme ai capi degli uffici di diretta collaborazione dallo stesso articolo 2, comma 5.

4. Il comma 6 dell’articolo in esame prevede che “Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli Uffici di Gabinetto e legislativo.”.

4.1. Nel regolamento vigente (articolo 2, comma 5), si prevede che i Sottosegretari per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, si avvalgono anche “dell’Ufficio del Consigliere diplomatico”;
anche se, come si è detto (cfr. §2, punto 3), era solo possibile che un consigliere diplomatico e un suo vice potessero far parte dell’ufficio di gabinetto (articolo 5, comma 1, u.p.).

4.2. In ragione del carattere delegato degli incarichi istituzionali svolti dai Sottosegretari, la Sezione ritiene opportuno sottoporre alla valutazione dell’Amministrazione l’opportunità di prevedere l’avvalimento anche dell’Ufficio del Consigliere diplomatico e dell’Ufficio dei rapporti internazionali e del cerimoniale.

Articolo 3 (Ufficio di Gabinetto)

1. Il comma 7 della disposizione in esame, in attuazione del sopravvenuto articolo 8, comma 8, del d.l. n. 19 del 2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 56 del 2024, a partire dal 1° luglio 2024, ha allocato nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto un direttore generale che svolge le funzioni previste dalla stessa legge, la quale ha a tal fine implementato la dotazione organica dei dirigenti di livello generale, cui lo schema di decreto in esame ha provveduto modificando l’articolo 7 del d.P.C.m. n. 178 del 2023. Rispetto alla previsione legislativa, si aggiunge solamente che l’incarico non concorre a determinare il limite percentuale di cui all’articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, rilevante nel caso di nomina di esterni.

2. Secondo la previsione legislativa, il direttore generale svolge compiti di studio e di analisi, in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, per coadiuvare e supportare l’organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio (comma 8). Il direttore si avvale di personale indicato dalle articolazioni ministeriali di volta in volta coinvolte dai processi di revisione della spesa, con competenza in materia di bilancio pubblico, nonché, utilizzando risorse destinate al Ministero, di esperti a tempo indeterminato nei limiti delle assunzioni di personale non dirigenziale, oppure di esperti individuati mediante convenzioni con università e istituti di formazione (comma 9).

2.1. La Sezione, pur dando atto che si è in presenza di un ufficio allocato presso l’Ufficio di Gabinetto disciplinato interamente dalla legge – dall’istituzione di una direzione generale alla missione perseguita, dalla provvista di personale alle risorse finanziarie - non può non rilevare che la disposizione attuativa ha omesso ogni raccordo tra il direttore generale preposto all’ufficio e il Capo del gabinetto. Un raccordo che, invece, appare necessario. Infatti, da un lato, il Capo di gabinetto collabora con il Ministro nell’attività di indirizzo politico-amministrativo e assicura il raccordo, nel rispetto del principio di distinzione, tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero;
dall’altro, il direttore generale in argomento, nel supportare con studi e analisi l’organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio, entra necessariamente in relazione con le funzioni delle articolazioni ministeriali, anche a prescindere dall’avvalimento del loro personale. Con la conseguenza, che le proprie determinazioni non potrebbero prescindere dalla preventiva interlocuzione con colui che, quale Capo di gabinetto, è istituzionalmente preposto al raccordo tra indirizzo politico e attività amministrativa.

Articolo 5 (Ufficio legislativo)

1. Con riferimento alla attività di consulenza giuridica e legislativa svolta dall’ufficio legislativo, rispetto alla disciplina vigente (articolo 3, comma 3, alla fine dell’ultimo periodo), si registra una previsione più restrittiva.

Infatti, nella disposizione vigente si prevede che l’attività di supporto, nell’individuazione della corretta interpretazione delle disposizioni di legge, sia svolta oltre che per il Ministro e i Sottosegretari, anche nei confronti dei dipartimenti e degli uffici dirigenziali generali del ministero. Mentre, nell’articolo in esame (comma 2, lett. g), si stabilisce che l’ufficio legislativo “svolge attività di consulenza giuridica e legislativa per il Ministro e, sulle questioni di particolare rilevanza, coadiuva le strutture dipartimentali.”.

2. La Sezione, in primo luogo, registra che nelle relazioni non si rinviene alcuna argomentazione esplicativa della soppressione della consulenza in favore dei Sottosegretari e invita l’Amministrazione a rivalutare la scelta effettuata.

2.1. Inoltre, per i soggetti diversi dal Ministro e dai Sottosegretari, pur condividendo la delimitazione della collaborazione dell’ufficio legislativo alle questioni di particolare rilevanza, si rileva – anche sulla base del modello seguito da altre amministrazioni – che sarebbe opportuno prevederne l’estensione agli altri uffici di diretta collaborazione, nonché alle direzioni generali e non solo ai dipartimenti.

Articolo 6 (Segreteria tecnica del Ministro)

1. L’articolo in esame, nel riprendere la formulazione del regolamento vigente (articolo 3, comma 4 e articolo 6, comma 3), introduce una elencazione delle possibili attività di supporto, sul modello già seguito da altre amministrazioni (comma 2) e modifica i criteri per la scelta del capo dell’ufficio.

2. Rileva la Sezione che per il capo dell’ufficio la scelta risulta incentrata solo su “competenze adeguate alle funzioni da svolgere”.

Come già osservato dalla Sezione (pareri n. 1358/2023 e n. 132/2024), l’articolo 7, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 300 del 1999, non si accontenta, per l’incarico di Capo degli uffici, di una dote di professionalità semplicemente “adeguata”, prescrivendo che la stessa debba essere più impegnativamente “elevata”, nella evidente considerazione della particolare delicatezza dei compiti rimessi ai capi degli uffici di vertice. Pertanto, si invita l’Amministrazione ad effettuare una riformulazione in modo che risulti chiara la necessità della elevata professionalità.

Articolo 7 (Ufficio stampa)

1. L’articolo in esame riprende le previsioni della regolamentazione vigente (articolo 3, comma 5 e articolo 6, comma 4) anche per la possibilità di nomina di un portavoce e, innovando, si adegua al disposto dell’articolo 9, della legge 7 giugno 2000, n. 150, prevedendo l’iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti del Capo dell’ufficio e del personale addetto. Inoltre, per i requisiti del Capo dell’ufficio, richiama correttamente il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.

2. Con riferimento alla possibile nomina di un portavoce, sulla base di quanto risulta dalla relazione tecnica e considerando anche il modello seguito dai regolamenti di altre amministrazioni, l’articolo andrebbe integrato prevedendo che “le funzioni del portavoce, qualora non nominato, possono essere svolte dal Capo dell’ufficio stampa”;
fermo restando, per il trattamento economico, quanto osservato nell’esame dell’articolo 13.

Articolo 8 ( Ufficio del Consigliere diplomatico )

1. Come si è detto (§ 2, punto 3), l’ufficio del consigliere diplomatico è stato introdotto con lo schema di decreto in esame.

La disposizione in argomento (comma 2) prevede che il Ministro nomina il consigliere diplomatico scegliendolo “ tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione.

In conformità a quanto osservato da questa Sezione con riferimento ad altra amministrazione (cfr. parere 1358/2023), si rileva che sarebbe opportuno prevedere l’intesa con il Ministero degli affari esteri, in nome della proficua collaborazione tra amministrazioni;
osservazione che è stata recepita nel d.P.C.m. n. 173 del 2023, articolo 8.

Articolo 9 (Ufficio dei rapporti internazionali e del cerimoniale)

1. La disposizione riprende la disciplina del regolamento vigente (articolo 3, comma 6 e articolo 6, comma 5), la quale aveva istituito il nuovo ufficio per tener conto della avvenuta soppressione del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e l’ONU per l’alimentazione e l’agricoltura.

2. L'Ufficio cura i rapporti del Ministro con le istituzioni internazionali, collegate alle attività del Ministero, e cura i rapporti tra il Ministro e i comitati alimentazione e agricoltura presso le organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce.

Inoltre, svolge funzioni di supporto per l'organizzazione di incontri, convegni e missioni internazionali, in collaborazione con l'Ufficio stampa, e cura tutte le attività relative alla funzione di cerimoniale nei confronti delle istituzioni interne, comunitarie ed internazionali che riguardano la persona del Ministro e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari di Stato.

Infine, come per il Capo della segreteria del Ministro e per il Segretario particolare, il Capo dell’Ufficio è scelto fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo.

3. Rileva la Sezione che, mentre è prevista la collaborazione con l’Ufficio Stampa, è del tutto assente ogni coordinamento con le funzioni dell’Ufficio del Consigliere diplomatico, disciplinato dall’articolo 8 dello schema.

4. Soprattutto, l’attribuzione all’Ufficio della cura dei rapporti del Ministro con le istituzioni internazionali, senza alcuna ulteriore specificazione, appare del tutto insufficiente rispetto alla necessità di una puntuale perimetrazione delle “competenze di supporto” rimesse, in via esclusiva, agli “uffici di diretta collaborazione” (cfr. articolo 17, comma 4- bis lettera a) l. n. 400 del 1988), con puntuale indicazione delle modalità di “raccordo” tra amministrazione e “direzione politica” e delle modalità di “collegamento delle attività degli uffici” (cfr. articolo 2, comma 1 lettera c) d.lgs. n. 165 del 2001). Tanto più che, nell’ambito del “Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale”, la “Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea”, cura le relazioni internazionali, anche in sede bilaterale e multilaterale e la “Direzione generale dell’economia montana e delle foreste” rappresenta e tutela interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale (cfr. articolo 2, comma 4, lett. a) e c), del d.P.C.m. n. 178 del 2023). Senza tralasciare le competenze delle direzioni generali del Dipartimento dell’Ispettorato le quali, nell’ambito delle tematiche di competenza, hanno rapporti con organismi di controllo anche internazionali (cfr. articolo 4, comma 1, lett. g) del richiamato d.P.C.m. del 2023.

5. In conclusione, si ritiene necessario che l’Amministrazione provveda ad integrare l’articolo in esame sopperendo alle lacune suddette.

Articolo 13 (Trattamento economico)

1. La disposizione in esame (come il vigente articolo 7) non disciplina il trattamento economico del portavoce, eventualmente nominato.

1.2. La legge (articolo 7, della legge 7 giugno 2000, n. 150, comma 2) prevede l’attribuzione di una indennità determinata dall’organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

1.3. Si segnala che, nei regolamenti di altre amministrazioni – previa puntuale verifica circa la sussistenza della necessaria copertura finanziaria –, è stato esteso al portavoce il trattamento economico del Capo dell’ufficio e si è precisato che il trattamento del Capo ufficio stampa è da intendersi unico e onnicomprensivo qualora svolga anche le funzioni di portavoce.

2. Quanto al trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con contratti di collaborazione (comma 3, analogo all’articolo 7, comma 5, secondo periodo del regolamento vigente), la disposizione prevede solo che “è stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Gabinetto e degli Uffici di diretta collaborazione [...]”.

2.1. Risulta evidente l’assoluta indeterminatezza della disposizione e nessun ausilio offre la relazione che parafrasa il testo normativo.

2.2. In generale è necessario che l’Amministrazione individui la retribuzione spettante, utilizzando il metodo seguito ordinariamente, anche nello stesso schema di decreto, di individuare un parametro preciso il cui valore massimo non sia superabile (parere n. 1358 del 2023). Anche con riguardo a tale profilo si segnala che, nei regolamenti di altre amministrazioni, sempre previa verifica circa la sussistenza della necessaria copertura finanziaria: - è stato fatto rinvio al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto Ministero per l’area dei funzionari;
- mentre per il personale con contratti di collaborazione è stato individuato un limite massimo.

3 . I profili di tecnica redazionale volti anche alla semplificazione delle disposizioni

Preambolo

Sesto Visto, dopo il titolo del decreto legislativo, aggiungere “, e in particolare gli articoli 14 e 14- bis .”

Preambolo (ultimo Visto dei richiami normativi) e articolo 3 (Ufficio di Gabinetto), comma 7

Integrare il richiamo al d.l. n. 19 del 2024, inserendo subito dopo “convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024 n. 56”.

Sostituire “comma 8”, con “commi 8, 9 e 10”.

Articolo 4 (Segreteria del Ministro), comma 4, ultimo inciso;
Articolo 6 (Segreteria tecnica del Ministro), comma 3, ultimo inciso;
Articolo 9 (Ufficio dei rapporti internazionali e del cerimoniale), comma 3, ultimo inciso

Sarebbe opportuno espungere “, per la durata massima del relativo mandato governativo.” Si tratta di una ripetizione di quanto previsto in generale per tutti i capi degli uffici, dall’articolo 2, comma 5 dello schema;
invece, correttamente, la previsione è ripresa in altri articoli in riferimento ai vice capi.

Articolo 5 (Ufficio legislativo)

Comma 1

Sostituire “delle strutture” con “degli uffici”;
dopo “l’elaborazione” aggiungere “normativa”;

Comma 2, lett. d), sostituire “ed in relazione alla” con “e della”;

Comma 2, lett. e), dopo “unificata”, sostituire “e” con il segno di interpunzione della virgola.

Articolo 6 (Segreteria tecnica del Ministro)

Comma 2, espungere “sia” e sostituire “, nonché” con “e”.

Articolo 9 (Ufficio dei rapporti internazionali e del cerimoniale)

Per adeguare all’articolo 2, sostituire “per la stampa e la comunicazione” con “stampa”.

Articolo 11 (Organismo indipendente di valutazione della performance)

Sarebbe opportuna una diversa collocazione sistematica, prima dell’articolo 14.

Rubrica: aggiungere “e struttura di supporto”.

Comma 1, espungere “del citato decreto legislativo”.

Comma 2, espungere “all’uopo”.

Comma 3, espungere “dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, in coerenza con la definizione di cui all’articolo 1.

Comma 7, sostituire “di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche” con “di cui al comma 5”.

Articolo 13 (Trattamento economico)

Comma 1 lett. c) e comma 2, sostituire “URI” con “Ufficio dei rapporti internazionali e del cerimoniale”.

Comma 2, primo periodo, dopo n. 201, aggiungere “, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

Comma 5, penultimo rigo, dopo “decreto”, sostituire “dall’autorità di” con “del Ministro”;
dopo “finanze” aggiungere “ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001”.

Articolo 14 (Modalità della gestione)

Comma 2, espungere l’ incipit “Ai fini del comma 1,” apparendo superfluo.

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