Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-12-15, n. 201106596
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Testo completo
N. 06596/2011REG.PROV.COLL.
N. 02402/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2402 del 2007, proposto da:
LE GI, rappresentato e difeso dall'avv. NN Di Gioia, con domicilio eletto presso NN Di Gioia in Roma, piazza Mazzini, 27; AT CA EP, LI LD, ZI AO, TU FI, DA ON AR Nq. di erede di DA ON NN, EZ ZO, BO EP, NI LD, FU FO Nq. di erede di SA IO, SA EP IO Nq. di erede di SA IO, SA SC Nq. di erede di SA IO, GU IO, NO EP, AL VI Nq. di erede di De AN ZO, AN ES Nq. di erede di AN PA, DE FI, CC BE, AN RN Nq. di erede di del CC ES, Del CC EP Nq. di erede di del CC ES, ZU AO, CC ST, NZ ZO, ZE GA, UR ET, SI AO, DI NA, CC NN TA, MA BI, RE RI, GE NA, CA ZI Nq. di erede di CA FI, CA LE Nq. di erede di CA FI, La GR AN TO, CA AR, TA BE, De IT TA, NT AL, IZ LO EL, SI CA AR, De IN AR CA Nq. Er. di De IN HE, De IN ER ON Nq. erede di De IN HE, SA SE Nq. erede di RU LO, RU AR Nq. erede di RU LO, TI RO;
contro
Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono ope legis domiciliati;
per l'ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO Sezione IV n. 00918/2005;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 il Cons. BI Taormina e uditi per le parti l’ Avvocato NN Di Gioia e l’Avvocato dello Stato Giustina Noviello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la decisione n. 3004 resa in data 8 giugno 2007, questa Sezione aveva accolto in parte il ricorso proposto dai ricorrenti in epigrafe per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla decisione n. 918 del 7 marzo 2005, che aveva riformato la sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 333 del 24 febbraio 2005.
La sentenza di questa sezione n.918 del 2005, passata in giudicato e di cui si chiedeva la piena e corretta esecuzione, riconosceva i pretesi diritti dei ricorrenti, magistrati ormai in pensione, alla restituzione delle somme recuperate già percepite dai medesimi (in esecuzione della decisione della Adunanza Plenaria n.27 del 1983 e della decisione della sezione quarta del Consiglio di Stato n. 50 del 1985, con interessi e rivalutazione) alla rideterminazione del trattamento economico mediante la conservazione a titolo personale, in aggiunta al trattamento economico stabilito dalla legge 6 agosto 1984, n. 425, dei sei aumenti periodici figurativi riconosciuti dalla decisione della Adunanza Plenaria n.27/1983 e il loro progressivo riassorbimento progressivo con la normale progressione economica e nelle funzioni, con corresponsione in loro favore delle differenze stipendiali sino a integrale riassorbimento, con interessi e rivalutazione monetaria.
In base alla medesima decisione n. 3004 del 2007 era stato dichiarato l’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere sull’istanza dei predetti ricorrenti ai fini della restituzione delle somme illegittimamente recuperate dall’Autorità amministrativa, con interessi e rivalutazione sino al soddisfo, previa verifica della corretta determinazione del trattamento economico nei sensi indicati dal giudicato, con assegnazione del termine di sessanta giorni per l’adempimento.
Per il caso di perdurante inadempimento era stato nominato un commissario ad acta nella persona del Ragioniere generale dello Stato, ovvero di un dirigente designato dal medesimo, cui veniva assegnato un ulteriore termine di trenta giorni.
Con ordinanza n. 5480 del 2008 la Sezione, in relazione a quanto fatto presente dal difensore dei ricorrenti in ordine al perdurante inadempimento dell’Amministrazione, invitava il commissario ad acta a comunicare entro il termine di giorni quindici le iniziative poste in essere per la corretta esecuzione delle statuizioni di cui alla succitata decisione, riferendo analiticamente con apposita relazione sulle determinazioni assunte al riguardo.
Con nota del 2 dicembre 2008 il commissario ad acta dott. TO Corniola, dirigente in servizio presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, comunicava che il Ministero della giustizia aveva di recente provveduto a quanto necessario, disponendo la restituzione delle somme recuperate, come risultante dai provvedimenti allegati in copia. I provvedimenti stessi erano stati poi trasmessi agli uffici competenti per l’esecuzione. Contestualmente veniva anche sottolineato che, per quanto riguarda in particolare il dott. GI LE (capofila dei ricorrenti), si sarebbe già provveduto alla prevista restituzione fin dall’anno 2005.
Il difensore dei ricorrenti aveva contestato quanto comunicato dal Commissario facendo presente che gli interessati non avevano ancora ricevuto le somme ad essi spettanti e rilevava, altresì, che i provvedimenti adottati si erano limitati a disporre la sola restituzione delle somme indebitamente recuperate, senza però provvedere in ordine agli “interessi ed alla rivalutazione sino al soddisfo” secondo quanto espressamente stabilito dalla decisione di questa Sezione n. 3004 del 2007; non si era provveduto, inoltre, alla rideterminazione del trattamento economico dei ricorrenti.
Per quanto concerne il caso del dott. LE il predetto difensore precisava, poi, che si trattava di una esecuzione effettuata sulla base della diversa sentenza del T.A.R. Lazio – Sez. I n. 7138 del 2003, ma si trattava, comunque, di una esecuzione incompleta relativamente agli interessi ed alla rivalutazione monetaria.
Con decisione n. 6544 del 2008 la Sezione, prendendo atto di quanto sopra, riteneva fondato il ricorso di esecuzione, non risultando adempiuti gli obblighi nascenti dal giudicato ed espressamente indicati nella precedente decisione n. 3004 del 2007 in ordine alla restituzione delle somme illegittimamente recuperate dall’Autorità amministrativa, con l’aggiunta di “interessi e rivalutazione sino al soddisfo, previa verifica della corretta determinazione del trattamento economico, nei sensi indicati dal giudicato”; dichiarava, pertanto, l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere al riguardo entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali il commissario ad acta già nominato, dott. TO Corniola, avrebbe dovuto provvedere, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, agli adempimenti previsti.
Con atto depositato il 30 aprile 2010, corredato della documentazione inerente, il difensore dei ricorrenti esponeva che, ancora una volta, si era verificato un adempimento soltanto parziale dei precisi obblighi che gravano sull’Amministrazione e sul Commissario straordinario incaricato, sollecitando la rapida definizione di una vicenda risalente ad oltre quindici anni.
In particolare, si faceva presente che:
a) non era stata corrisposta al dott. GI LE la rivalutazione monetaria sulle somme recuperate dal 1° gennaio 1995 al 13 febbraio 2005;
b) non erano stati corrisposti a dott.ri AT CA, ZI, EZ, GU, NO e ZU gli interessi sulle somme recuperate a decorrere dalla data del loro recupero fino al soddisfo;
c) non era stata effettuata, per tutti i ricorrenti, la corretta determinazione del loro trattamento economico a decorrere dal 9 agosto 1984 nei sensi indicati dal giudicato, con conseguente corresponsione delle differenze stipendiali dovute da tale data sino all’integrale riassorbimento del predetto beneficio economico, maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria dei singoli ratei stipendiali sino al soddisfo.
La Sezione con la decisione n.2839 del 2010 prendendo atto che trattavasi di richieste attinenti alla integrale esecuzione del giudicato e che l’Amministrazione della giustizia non aveva fatto pervenire alcun elemento di valutazione in proposito, nuovamente dichiarava a carico dell’Amministrazione stessa l’obbligo di provvedere con la massima sollecitudine nei sensi di cui sopra e, comunque, entro il termine di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Decorso inutilmente tale termine il commissario ad acta già nominato, dott. TO Corniola, avrebbe dovuto provvedere, nell’ulteriore termine indilazionabile di sessanta giorni, agli adempimenti di cui sopra.
Con ulteriore richiesta di esecuzione, lamentando la completa inerzia nonché inesecuzione del predetto giudicato, pur a seguito dei numerosi e