Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-10-02, n. 202407936

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-10-02, n. 202407936
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407936
Data del deposito : 2 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/10/2024

N. 07936/2024REG.PROV.COLL.

N. 08323/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8323 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Lodi 19;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n.-OMISSIS-resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2024 il Cons. Stefano Filippini;

Uditi per le parti gli avvocati S G e l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con il ricorso di primo grado il -OMISSIS-, che all’epoca dei fatti rivestiva il grado di Tenente Colonnello dell’Esercito Italiano e prestava servizio presso il Comando Militare Esercito delle Marche (sede di Ancona, caserma “-OMISSIS-”), ha impugnato il provvedimento datato 23 ottobre 2020 del Comando Forze Operative Nord con cui era stato rigettato il suo ricorso gerarchico avverso il provvedimento in data 30 giugno 2020 recante l’irrogazione della sanzione disciplinare della consegna di rigore per 7 giorni, chiedendo altresì il ristoro dei danni patrimoniali conseguiti.

1.1. Esponeva l’allora ricorrente che detta sanzione disciplinare gli era stata inflitta per aver disposto impropriamente dell’automezzo utilizzato per il servizio di trasporto collettivo delle ore 8:05 nel tragitto stazione FS di Ancona – Caserma “-OMISSIS-” e concretizzatosi nell’aver imposto la sua presenza in un ciclo viaggio già completo, per il quale non era autorizzato, disponendo, in particolare, l’effettuazione del movimento con 9 passeggeri a fronte degli 8 per i quali l’automezzo era omologato; il fine perseguito dal -OMISSIS- sarebbe stato quello di non accumulare troppi minuti di ritardo da dover poi recuperare, dato che non aveva potuto usufruire del ciclo-viaggio per il quale era stato autorizzato a causa di un ritardo del treno utilizzato; in tali casi, la regolamentazione del servizio prevede la possibilità di impiego del primo mezzo di trasporto ove vi siano posti disponibili.

Nella specie, sulla base della relazione di servizio, sono stati rilevati due ordini di mancanze attribuibili al -OMISSIS-: a. l’uno afferente al mancato rispetto delle norme che regolano il servizio; b. l’altro relativo all’aver ordinato (o, comunque, non aver impedito in qualità di Ufficiale più anziano sul mezzo) di effettuare la corsa in argomento con un occupante in più rispetto ai dati di omologazione del veicolo (9 passeggeri anziché 8 con un passeggero che non ha potuto fare uso delle cinture di sicurezza) e in violazione delle previsioni normative che regolano la circolazione dei veicoli. Al mancato rispetto delle norme che regolano il servizio di trasporto collettivo veniva aggiunto l’ordine di compiere il viaggio con 9 passeggeri, che ha innegabilmente esposto il conducente a rischi; inoltre il -OMISSIS-, dopo aver ordinato una deroga di tale portata, aveva commesso l’ulteriore mancanza di non aver dato la tempestiva comunicazione all’autorità che ha emanato le disposizioni derogate.

1.2. L’amministrazione militare si costituiva dinanzi al TAR per resistere al ricorso.

1.2. Con la sentenza in epigrafe indicata, il TAR ha rigettato il ricorso, evidenziando, in principalità,

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