Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-11-14, n. 201806426
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Testo completo
Pubblicato il 14/11/2018
N. 06426/2018REG.PROV.COLL.
N. 01880/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1880 del 2014, proposto da
M P, rappresentato e difeso dagli avvocati I M, M M, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Riccio in Roma, viale delle Milizie Nr.22;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 10610/2013, resa tra le parti, concernente correzione e/o retrodatazione data di immissione nella qualifica di vice commissario della polizia di stato
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2018 il Cons. U R e uditi per le parti gli avvocati I M e l'Avvocato dello Stato Giulio Bacosi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Si deve preliminarmente ricordare che:
a) la dott.ssa P aveva partecipato con esito positivo al concorso a Vice Commissario in prova e, con nota del 4 marzo 2000, era stata ammessa alla frequenza del 91° corso di formazione ex art. 56 della legge 121/1981 a partire dal 21 marzo 2000;
b) Il 29 marzo 2000, essendo stata posta in astensione anticipata per maternità a rischio, riceveva il conseguente provvedimento di dimissioni dal corso con l'invito a frequentare il primo corso successivo ai periodi di assenza previsti dalle norme a tutela delle lavoratrici madri;
d) il 16 gennaio 2002 la dott.ssa P veniva convocata per la partecipazione al 92° corso Commissari, all'esito del quale conseguiva l'immissione in qualifica a decorrere dal 21 ottobre 2002 (cioè dalla fine del 92° corso) e non dal 15 marzo 2001 (cioè dalla fine del 91° corso),
Con il presente gravame l’appellante chiede la riforma della sentenza con cui il TAR del Lazio ha statuito l'inammissibilità del suo ricorso diretto all’annullamento della nota ministeriale di rigetto dell’istanza diretta alla correzione e/o retrodatazione al 15 marzo 2001 della data di immissione nella qualifica di Vice Commissario della Polizia di Stato ed all’accertamento del diritto della dott.ssa P a conseguire il riconoscimento della anzianità di servizio a decorrere dalla fine del 91° corso, al quale la ricorrente era stata ammessa a partecipare ed interrotto a causa della gravidanza.
La sentenza è affidata alla pregiudiziale rilevanza della mancata impugnazione dell'atto – definito "presupposto" dalla P.A. e dalla sentenza – di comunicazione della decorrenza iniziale della qualifica di Commissario capo a decorrere dal 19 ottobre 2002.
L’appello della ricorrente è affidato alla denuncia di diverse rubriche di gravame relative:
1. alla violazione dell’articolo 21 della legge 1034/1971 e degli articoli 7, 29, 30 e 133 del c.p.a., contraddittorietà ed erroneità della motivazione;
2. alla violazione dell’articolo 100 c.p.c. e dei principi in materia di atto presupposto;
3. alla violazione dei principi relativi alla tutela delle lavoratrici madri così come interpretato dal Consiglio di Stato ed alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
4. alla riproposizione delle censure di merito del ricorso di primo grado non esaminate, relative in particolare alla violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della L. n. 241/1990; dell'art. 5 comma 5 del D.lgs. n. 334/2000; in subordine, eccezione di illegittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; dell'art. 33 comma 5 D.lgs. 198/2006.
Si è costituito in giudizio la Difesa Erariale versando un rapporto dell’Amministrazione con cui si contesta le tesi dell’appellante, sottolineando la natura autoritativa del provvedimento di nomina e, comunque, l’infondatezza nel merito della pretesa, in quanto antecedentemente alle dimissioni dal corso non poteva dirsi avvenuta l’immissione nei ruoli della Polizia di Stato.
Con memoria di replica, la ricorrente ha a sua volta replicato alle argomentazioni dell’Amministrazione insistendo per il rigetto.
Uditi all’udienza pubblica di discussione i difensori delle parti, l’appello è stato ritenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1.§. Per ragioni di economia espositiva possono essere esaminati congiuntamente i primi due motivi.
1.§.1. Assume l’appellante che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza, in capo alla dott.ssa P, di un onere "immediato" di impugnazione della comunicazione con cui il Ministero, all'esito del superamento del corso di formazione successivo a quello interrotto per gravidanza, avrebbe comunicato all'interessata l'immissione in ruolo con la qualifica di Vice Commissario di Polizia.
La pretesa giuridica soggettiva ad una più favorevole data di acquisizione della qualifica in questione avrebbe la consistenza di diritto soggettivo pieno, non degradabile dal Ministero dell'Interno per effetto di atti autoritativi, come sarebbe dimostrato dall’attribuzione del personale della Polizia di Stato (art. 3 e 63 comma 4 del D.lgs. n. 165/2001) alla giurisdizione esclusiva del G.A. con riferimento a tutte le controversie concernenti il rapporto di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, tra cui va certamente annoverata anche quella relativa ad una certa individuazione della data di immissione in servizio.
Il che escluderebbe la