Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-08-01, n. 201905448

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-08-01, n. 201905448
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201905448
Data del deposito : 1 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2019

N. 05448/2019REG.PROV.COLL.

N. 09455/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 9455 del 2007, proposto dal signor G F, rappresentato e difeso dall'avvocato F T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico, n. 7.

contro

Il Comune di Aprilia, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio.

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, n. 12136/2006, resa tra le parti, concernente l’impugnazione del diniego della concessione edilizia per il cambio di destinazione d'uso.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2019 il consigliere Daniela Di Carlo e udito per la parte appellante l’avvocato Bice Annalisa Pasqualone, su delega dell’avvocato F T;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il signor Francesco Guzzon ha appellato la sentenza del Tar del Lazio, Sezione

II

Bis, n. 12136 dell’8 novembre 2006, che ha respinto il ricorso per l'annullamento del diniego emanato dal Comune di Aprilia (con la nota prot. n. 22080 del 9.6.1999) sulla sua richiesta, presentata il 17.4.1999, di concessione edilizia per il cambio di destinazione d'uso in relazione ad alcuni fabbricati di sua proprietà, siti nel medesimo Comune, alla frazione Campoverde.

1.1. Tali fabbricati, già destinati ad uso di rimessa per attrezzature agricole, avrebbero dovuto ricevere la destinazione per attività di distribuzione e vendita di quei prodotti (sementi e mangimi), che il signor Guzzon produce sin dal 1968.

2. L’appellante ha dedotto i seguenti motivi di doglianza.

Primo motivo: “ Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione della Legge 9 Febbraio 1963 n.59 - Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 25 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. - Eccesso di potere per insufficienza, illogicità, perplessità della motivazione, per travisamento dei fatti e per manifesta ingiustizia ”.

Assume l’erroneità della prima decisione, nella parte in cui ha ritenuto che “indipendentemente dalle caratteristiche merceologiche dei prodotti che il ricorrente intenderebbe in concreto porre in vendita nei locali interessati, il richiesto cambio di destinazione d'uso, se consentito, legittimerebbe l'esercizio di qualsiasi attività commerciale e sarebbe, pertanto, incompatibile con la vigente disciplina urbanistica della zona”.

Secondo motivo: “ Illegittimità della sentenza impugnata per violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, 35, 41 e 97 della Costituzione;
violazione e/o falsa applicazione della Legge 9 Febbraio 1963, n.59;
violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 25 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché per contraddittorietà della motivazione, disparità di trattamento, illogicità ed perplessità manifeste
”.

Assume l’erroneità della sentenza, anche nella parte in cui non darebbe adeguatamente conto del fatto che, ai sensi dell'art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. del Comune di Aprilia: " ... la sottozona E2 agricola comprende le parti del territorio destinate unicamente alla produzione agricola, avicola e zootecnica nelle quali sarà consentita la costruzione di fabbricati destinati alla residenza dei coltivatori e alla conduzione agricola dei fondi e delle eventuali attrezzature tecnologiche ed industriali per l'immagazzinamento, trasformazione, lavorazione e distribuzione dei prodotti agricoli locali”.

Terzo motivo: “ Illegittimità della Sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione della Legge 9 Febbraio 1963 n.59;
violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 25 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. Eccesso di potere per insufficienza, illogicità, perplessità della motivazione, per travisamento dei fatti e per manifesta ingiustizia;
omesso adeguamento dello strumento urbanistico alla realtà di fatto e di diritto
”.

Sostiene che il primo giudice non si sarebbe avveduto del fatto che il provvedimento impugnato si fonda su un errato presupposto di fatto e di diritto, ovverossia che non è possibile mantenere la destinazione agricola ad un'area divenuta completamente urbanizzata, con un p.r.g. divenuto obsoleto rispetto allo stato di fatto esistente.

Quarto motivo: “ Illegittimità della sentenza impugnata per violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 e s.m.i.: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 del D.L. 5 Ottobre 1993, n. 398 e s.m.i.;
violazione e/o falsa applicazione degli arti. 3, 6 e lO della Legge 7 Agosto n. 241 del 1990: eccesso di potere per insufficienza, illogicità e perplessità della motivazione
”.

Critica la decisione, anche nella parte in cui il primo giudice non si sarebbe avveduto che la Commissione edilizia comunale aveva espresso un motivato parere favorevole, sicché sarebbe stata necessaria una congrua motivazione da parte del responsabile del procedimento per discostarsene, in senso sfavorevole.

3. Il Comune di Aprilia non si è costituito nemmeno nel presente grado di giudizio.

4. All’udienza pubblica del 23 maggio 2019, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.

5. L’appello è infondato e va, pertanto respinto.

6. I primi due motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente, perché sottendono la medesima questione logico-giuridica.

6.1. I motivi sono infondati.

6.2. La legge 9 febbraio 1963, n. 59, in Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 1963, n. 44, oggi non più vigente ma ratione temporis applicabile alla fattispecie de qua, reca(va) le “ Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti ”.

6.3. La legge assoggetta(va) ad una peculiare disciplina di favore la vendita, da parte dei produttori agricoli, dei prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura o allevamento, al fine di assicurare ai predetti produttori ricavi maggiori, e contestualmente tutelando il concorrente interesse dei consumatori ad una più immediata e diretta offerta di beni di prima necessità, senza che fosse necessaria anche l'autorizzazione al commercio al minuto prevista dalla legge n. 426 del 1971.

6.4. Il presupposto applicativo della norma, e che giustificava dunque tale ultima previsione di favore, consisteva nella dimostrazione, da parte del produttore agricolo, di produrre, all’interno del fondo autorizzato, i prodotti derivanti dalla coltura o dall’allevamento.

6.5. Nel caso di specie, invece, si tratta della vendita di mangimi e sementi, rispetto ai quali non è stato assolto l’onere della prova, gravante sull’istante, che trattasi non già (o, comunque, non soltanto) di prodotti locali, bensì di prodotti agricoli locali, immediatamente derivanti dalla coltura del fondo autorizzato o dall’allevamento.

6.6. Del resto, in relazione al capo di pronuncia in cui si rilevava che “ dall'esame degli atti del processo appare che l'istanza presentata dal ricorrente era diretta ad ottenere una destinazione commerciale degli immobili, che consentisse la vendita di prodotti per l'agricoltura ”, l’appellante si è limitato a contestare i (soli) aspetti afferenti alla destinazione commerciale e alla vendita nei locali, ma non (anche) alla natura dei prodotti destinati alla vendita.

6.7. Tali prodotti, infatti, non avrebbero dovuto consistere, genericamente, in prodotti “per l’agricoltura” (quali potrebbero essere mangimi e sementi), ma specificamente in prodotti agricoli locali ricavati “dalla coltura o dall’allevamento”, in via diretta.

6.8. Del tutto logicamente, dunque, il primo giudice è pervenuto al rigetto del ricorso, traendo la conclusione che “ indipendentemente dalle caratteristiche merceologiche, il richiesto cambio di destinazione d'uso, se consentito, legittimerebbe l'esercizio di qualsiasi attività commerciale e sarebbe, pertanto, incompatibile con la vigente disciplina urbanistica della zona ”.

7. Dal rigetto dei primi due motivi di appello, deriva l’assorbimento dell’esame del terzo e del quarto motivo, in quanto inidonei, pure in ipotesi di positivo vaglio, a sostenere la legittimità dell’atto impugnato.

8. Nulla sulle spese del grado di giudizio, in difetto di costituzione del Comune appellato.

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