Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-12-17, n. 201807104

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-12-17, n. 201807104
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201807104
Data del deposito : 17 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/12/2018

N. 07104/2018REG.PROV.COLL.

N. 07777/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7777 del 2012, proposto da:
M C, rappresentato e difeso dagli avvocati R P, G F R, con domicilio eletto presso lo studio G F R in Roma, via Cosseria n. 5;

contro

Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore , Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12,
Comune di Castelfranco Emilia, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza 12 settembre 2012, n. 552 del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2018 il Cons. V L e uditi per le parti gli avvocati R P e Marco Stigliano Messuti dell'Avvocatura Generale dello Stato.


FATTO e DIRITTO

1.˗Il sig. Cremonini Marco è proprietario di un’area che si trova nel Comune di Castelfranco e ha proposto istanze all’amministrazione per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso relativi a fabbricati rurali da adibire a civile abitazione, nonché per la costruzione di un piccolo edificio ad uso deposito.

Il Ministero per i beni e le attività culturali, con decreto 15 maggio 2001, ha imposto un vincolo indiretto sugli immobili, tra gli altri, del sig. Cremonini, stabilendo che: « non è ammessa alcuna nuova costruzione;
va mantenuta la destinazione agricola e a verde dei terreni, senza modificazioni o alterazioni delle attuali quote o corsi d’acqua;
ogni intervento sui volumi edilizi ed eventuali variazioni dell’aspetto esterno dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza competente;
non devono essere compromesse le libere visuali percorrendo via Pioppa presso la quale sorge il piccolo oratorio
».

2.˗ La parte ha impugnato tale decreto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, che, con sentenza 12 settembre 2012, n. 552, ha rigettato il ricorso.

3.˗ Il ricorrente in primo grado ha proposto appello.

3.1.˗ Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, chiedendo il rigetto dell’appello.

4.˗ La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica dell’8 novembre 2018.

5.˗ L’appello non è fondato.

6.˗ Con un unico articolato motivo l’appellante ha dedotto la mancanza dei presupposti per la imposizione di un vincolo indiretto, in quanto: i ) l’area contigua al corso d’acqua Canal Torbido è stato espressamente escluso dal vincolo di tutela paesaggistica; ii ) l’imposizione del vincolo sarebbe avvenuta in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e senza un’adeguata motivazione che indicasse i pregi dell’area e la necessità dell’imposizione di un vincolo di inedificabilità assolta.

Il motivo non è fondato.

L’art. 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352), applicabile ratione temporis , prevede che « il Ministero, anche su proposta del Soprintendente, ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità delle cose immobili» soggetti a protezione culturale , « ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro ».

Si tratta dell’esercizio di un potere di discrezionalità tecnica, che può essere sindacato in sede giurisdizionale soltanto nel caso in cui esso si ponga in contrasto con il principio di ragionevolezza tecnica, il che significa che deve risultare che l’amministrazione abbia effettuato una valutazione che non rispetti i metodi e le regole tecniche di settore che devono presiedere all’esercizio ragionevole del potere nella materia in esame (tra gli altri, Cons. Stato, sez. VI, 3 ottobre 2018, n. 5668, secondo cui tale discrezionalità è sindacabile « nei soli casi di motivazione mancante, ovvero erronea o illogica, o di valutazione inattendibile allo stato delle conoscenze »).

Nella fattispecie in esame tale violazione non sussiste.

Nel provvedimento impugnato sono indicate, in modo adeguato, le ragioni che depongono per la imposizione del vincolo. In particolare, è descritta l’area circostante da tutelare mediante il riferimento al castello di Panzano e all’oratorio della Madanna dei Prati, nonché al Canale Torbido che è collocato nelle vicinanze. In particolare, si afferma che « l’area agricola su cui si affacciano il astello e l’oratorio è di grande valore ambientale e paesaggistico », aggiungendosi che essa « è caratterizzata da alberature al margine del canal Torbido ed una vasta porzione è interamente a bosco ».

Da quanto esposto risulta come l’imposizione del vincolo sia adeguatamente motivata e la scelta amministrativa sia proporzionata rispetto alla finalità di interesse pubblico perseguita dalle norme attributive del potere.

Né ad inficiare tale valutazione è sufficiente il singolo riferimento alla situazione del canale, in quanto, a prescindere dalla correttezza di quanto riportato nell’atto di appello, deve rilevarsi come l’amministrazione abbia svolto una valutazione complessiva dell’intero contesto che, si ribadisce, si sottrare alle censure formulate.

7.˗ La particolare natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

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