Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-08-28, n. 202307994

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-08-28, n. 202307994
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307994
Data del deposito : 28 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/08/2023

N. 07994/2023REG.PROV.COLL.

N. 02498/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2498 del 2023, proposto dalla società Terre di Giuggianello Società cooperativa agricola, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato S S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del suindicato difensore in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, n. 26;



contro

la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso la Delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini, n. 36;



nei confronti

della impresa individuale agricola G E e della impresa individuale agricola S V, non costituite in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. III, 5 gennaio 2023 n. 20, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio della Regione Puglia e i documenti prodotti;

Vista l’ordinanza 5 aprile 2023 n. 1308, con la quale la Sezione ha accolto l’istanza cautelare formulata dalla parte appellante ai fini della fissazione a breve dell’udienza di merito;

Esaminate le ulteriori memorie, anche di replica con deposito di documenti e le note d’udienza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 13 luglio 2023 il Cons. Stefano Toschei. Si registra il deposito di note d’udienza a cura degli avvocati delle parti costituite, con richiesta di passaggio in decisione della controversia senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio “in presenza” nella fase di superamento dello stato di emergenza del 10 gennaio 2023;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. – Il presente giudizio in grado di appello ha ad oggetto la richiesta di riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. III, 5 gennaio 2023 n. 20 con la quale il predetto TAR ha respinto il ricorso (n. R.g. 1319/2021) proposto dalla società Terre di Giuggianello Società cooperativa agricola al fine di ottenere l’annullamento dei seguenti atti e/o provvedimenti: A) la nota della Regione Puglia, Dipartimento agricoltura, Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, prot. n. 8463 del 20 settembre 2021, avente ad oggetto “ richiesta di riesame della graduatoria delle domande di aiuto individuali di cui all'Allegato A della Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali n. 86 del 17.02.2021 (BURP n. 30 del 25.02.2021) – Domanda individuale n. 7270042992 – Provvedimento di rigetto ”; B) la determinazione del dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali 12 ottobre 2021 n. 416 avente ad oggetto “ Misura reimpianto olivi zona infetta di cui all'art. 6 del Decreto interministeriale n. 2484/2020 di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8-quater della L. 21.05.2019 n. 44 relativo all'attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia. DDS n. 86 del 17.02.2021: aggiornamento della graduatoria delle domande di aiuto individuali ed ammissione all'istruttoria tecnico amministrativa ”, con specifico riferimento alla posizione maturata dalla predetta società nella graduatoria di merito.

2. - La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti oggi controvertenti nei due gradi di giudizio nonché da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue:

- la società Terre di Giuggianello, Società cooperativa agricola a r.l., ha preso parte ad una procedura pubblica, bandita dalla Regione Puglia con determinazione del dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali dell’8 settembre 2020 n. 377, per beneficiare di provvidenze economiche ai fini della sostituzione delle piante di olivo colpite dalla batteriosi da “Xylella fastidiosa” con piante di olivo di cultivar ed ecotipi dichiarati resistenti o tolleranti all’infezione;

- nello specifico la predetta società chiarisce di avere formulato l’istanza di partecipazione “ in forma individuale e non già associata con altri soggetti, avendo cura di specificare e documentare la qualità soggettiva di coltivatore diretto in capo al legale rappresentante della medesima ”;

- ricorda la società appellante che, successivamente, nelle more della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto, il dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia, con determinazione dirigenziale n. 404 del 28 settembre 2020 apportava talune modifiche all’avviso pubblico, “ prevedendo, in particolare, quanto al principio 4), rubricato come Priorità ai soggetti che sono in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto (CD) ”, l’unificazione del punteggio attribuibile alle domande di aiuto presentate dall’imprenditore agricolo professionale (IAP) e dal coltivatore diretto (CD), nel senso che il possesso di entrambe le menzionate qualità professionali sarebbe stato premiato in egual misura –e non più in modo differenziato –con l’attribuzione di un punteggio unico di 10 punti ” (così, testualmente, a pag. 3 dell’atto di appello);

- a conclusione della procedura, con determina del dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia n. 86 del 17 febbraio 2021, erano approvate le graduatorie delle domande di aiuto individuali e collettive e la conseguente ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa. Con riferimento alla graduatoria relativa alle domande di aiuto individuali (Allegato A, dalla posizione n. 1 alla posizione n. 8.281), era disposto di ammettere all’istruttoria tecnico amministrativa le domande di aiuto collocate in posizione utile e quindi dalla n. 1 alla n. 521, nel limite della dotazione finanziaria disponibile per l’operazione relativa alle domande individuali, salvo, “ per una maggiore efficacia dell’attività amministrativa, ammettere con riserva all’istruttoria tecnico amministrativa, le domande di aiuto collocate nella predetta graduatoria dalla posizione n. 522 alla posizione n. 663, nel limite delle risorse finanziarie pari al 20% di quelle disponibili ”;

- la società oggi appellante, avvistasi del suo collocamento in posizione non utile nella predetta graduatoria, perché la domanda di aiuto presentata si era posizionata al n. 5510 della medesima graduatoria con un punteggio pari a 81,00 e della ulteriore circostanza che, con riferimento al criterio di valutazione n. 4) dell’Avviso pubblico [(“ Priorità ai soggetti che sono in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto (CD) ”), che all’esito della riformulazione del medesimo avviso prevedeva l’attribuzione di 10 punti con riferimento alle domande formulate da soggetti in possesso delle citate qualità professionali (CD o IAP)], la propria domanda di aiuto aveva riportato zero punti, presentava all’amministrazione procedente, in data 10 marzo 2021, una specifica istanza di riesame con la quale lamentava la mancata corretta attribuzione del punteggio in questione;

- detta istanza di riesame era respinta dall’ufficio regionale competente con nota prot. n. 8463 del 20 settembre 2021;

- successivamente, con determinazione del dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali n. 416 del 12 ottobre 2021, si disponeva l’aggiornamento della graduatoria di merito nella quale la società appellante era collocata alla posizione n. 5547. In detto provvedimento era chiarito che, all’esito delle procedure di riesame in autotutela ovvero di esame dei ricorsi gerarchici proposti, era disposto l’aggiornamento della graduatoria stabilendo di ammettere all’istruttoria tecnico amministrativa le domande di aiuto collocate in posizione utile e quindi dalla n. 1 alla n. 568, ritenendo comunque opportuno, “ per una maggiore efficacia dell’attività amministrativa ”, di ammettere con riserva all’istruttoria tecnico amministrativa le domande di aiuto collocate nella predetta graduatoria dalla posizione n. 569 alla posizione n. 590, nel limite delle risorse finanziarie pari al 20% di quelle disponibili.

3. – Nei confronti del provvedimento di reiezione della domanda di riesame e di quello (successivo) di rettifica della graduatoria finale ha proposto ricorso dinanzi al TAR per la Puglia la società Terre di Giuggianello per ottenere l’annullamento dei provvedimenti impugnati in quanto illegittimi.

Il giudice di primo grado, con sentenza 5 gennaio 2023 n. 20, respingeva il ricorso proposto ritenendo infondati i motivi di censura dedotti in ragione del seguente percorso argomentativo:

- dall’istruttoria svolta dall’amministrazione procedente è emerso che la società candidata non aveva dimostrato, alla data di presentazione della domanda di aiuto economico, alcuna delle qualifiche previste dall’articolo 12 dell’Avviso

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