Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-08-28, n. 202307994

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-08-28, n. 202307994
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307994
Data del deposito : 28 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/08/2023

N. 07994/2023REG.PROV.COLL.

N. 02498/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2498 del 2023, proposto dalla società Terre di Giuggianello Società cooperativa agricola, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato S S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del suindicato difensore in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, n. 26;

contro

la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso la Delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini, n. 36;

nei confronti

della impresa individuale agricola G E e della impresa individuale agricola S V, non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. III, 5 gennaio 2023 n. 20, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio della Regione Puglia e i documenti prodotti;

Vista l’ordinanza 5 aprile 2023 n. 1308, con la quale la Sezione ha accolto l’istanza cautelare formulata dalla parte appellante ai fini della fissazione a breve dell’udienza di merito;

Esaminate le ulteriori memorie, anche di replica con deposito di documenti e le note d’udienza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 13 luglio 2023 il Cons. Stefano Toschei. Si registra il deposito di note d’udienza a cura degli avvocati delle parti costituite, con richiesta di passaggio in decisione della controversia senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio “in presenza” nella fase di superamento dello stato di emergenza del 10 gennaio 2023;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Il presente giudizio in grado di appello ha ad oggetto la richiesta di riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. III, 5 gennaio 2023 n. 20 con la quale il predetto TAR ha respinto il ricorso (n. R.g. 1319/2021) proposto dalla società Terre di Giuggianello Società cooperativa agricola al fine di ottenere l’annullamento dei seguenti atti e/o provvedimenti: A) la nota della Regione Puglia, Dipartimento agricoltura, Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, prot. n. 8463 del 20 settembre 2021, avente ad oggetto “ richiesta di riesame della graduatoria delle domande di aiuto individuali di cui all'Allegato A della Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali n. 86 del 17.02.2021 (BURP n. 30 del 25.02.2021) – Domanda individuale n. 7270042992 – Provvedimento di rigetto ”;
B) la determinazione del dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali 12 ottobre 2021 n. 416 avente ad oggetto “ Misura reimpianto olivi zona infetta di cui all'art. 6 del Decreto interministeriale n. 2484/2020 di attuazione delle disposizioni di cui all'art.

8-quater della L. 21.05.2019 n. 44 relativo all'attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia. DDS n. 86 del 17.02.2021: aggiornamento della graduatoria delle domande di aiuto individuali ed ammissione all'istruttoria tecnico amministrativa
”, con specifico riferimento alla posizione maturata dalla predetta società nella graduatoria di merito.

2. - La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti oggi controvertenti nei due gradi di giudizio nonché da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue:

- la società Terre di Giuggianello, Società cooperativa agricola a r.l., ha preso parte ad una procedura pubblica, bandita dalla Regione Puglia con determinazione del dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali dell’8 settembre 2020 n. 377, per beneficiare di provvidenze economiche ai fini della sostituzione delle piante di olivo colpite dalla batteriosi da “Xylella fastidiosa” con piante di olivo di cultivar ed ecotipi dichiarati resistenti o tolleranti all’infezione;

- nello specifico la predetta società chiarisce di avere formulato l’istanza di partecipazione “ in forma individuale e non già associata con altri soggetti, avendo cura di specificare e documentare la qualità soggettiva di coltivatore diretto in capo al legale rappresentante della medesima ”;

- ricorda la società appellante che, successivamente, nelle more della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto, il dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia, con determinazione dirigenziale n. 404 del 28 settembre 2020 apportava talune modifiche all’avviso pubblico, “ prevedendo, in particolare, quanto al principio 4), rubricato come Priorità ai soggetti che sono in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto (CD) ”, l’unificazione del punteggio attribuibile alle domande di aiuto presentate dall’imprenditore agricolo professionale (IAP) e dal coltivatore diretto (CD), nel senso che il possesso di entrambe le menzionate qualità professionali sarebbe stato premiato in egual misura –e non più in modo differenziato –con l’attribuzione di un punteggio unico di 10 punti ” (così, testualmente, a pag. 3 dell’atto di appello);

- a conclusione della procedura, con determina del dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia n. 86 del 17 febbraio 2021, erano approvate le graduatorie delle domande di aiuto individuali e collettive e la conseguente ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa. Con riferimento alla graduatoria relativa alle domande di aiuto individuali (Allegato A, dalla posizione n. 1 alla posizione n. 8.281), era disposto di ammettere all’istruttoria tecnico amministrativa le domande di aiuto collocate in posizione utile e quindi dalla n. 1 alla n. 521, nel limite della dotazione finanziaria disponibile per l’operazione relativa alle domande individuali, salvo, “ per una maggiore efficacia dell’attività amministrativa, ammettere con riserva all’istruttoria tecnico amministrativa, le domande di aiuto collocate nella predetta graduatoria dalla posizione n. 522 alla posizione n. 663, nel limite delle risorse finanziarie pari al 20% di quelle disponibili ”;

- la società oggi appellante, avvistasi del suo collocamento in posizione non utile nella predetta graduatoria, perché la domanda di aiuto presentata si era posizionata al n. 5510 della medesima graduatoria con un punteggio pari a 81,00 e della ulteriore circostanza che, con riferimento al criterio di valutazione n. 4) dell’Avviso pubblico [(“ Priorità ai soggetti che sono in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto (CD) ”), che all’esito della riformulazione del medesimo avviso prevedeva l’attribuzione di 10 punti con riferimento alle domande formulate da soggetti in possesso delle citate qualità professionali (CD o IAP)], la propria domanda di aiuto aveva riportato zero punti, presentava all’amministrazione procedente, in data 10 marzo 2021, una specifica istanza di riesame con la quale lamentava la mancata corretta attribuzione del punteggio in questione;

- detta istanza di riesame era respinta dall’ufficio regionale competente con nota prot. n. 8463 del 20 settembre 2021;

- successivamente, con determinazione del dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali n. 416 del 12 ottobre 2021, si disponeva l’aggiornamento della graduatoria di merito nella quale la società appellante era collocata alla posizione n. 5547. In detto provvedimento era chiarito che, all’esito delle procedure di riesame in autotutela ovvero di esame dei ricorsi gerarchici proposti, era disposto l’aggiornamento della graduatoria stabilendo di ammettere all’istruttoria tecnico amministrativa le domande di aiuto collocate in posizione utile e quindi dalla n. 1 alla n. 568, ritenendo comunque opportuno, “ per una maggiore efficacia dell’attività amministrativa ”, di ammettere con riserva all’istruttoria tecnico amministrativa le domande di aiuto collocate nella predetta graduatoria dalla posizione n. 569 alla posizione n. 590, nel limite delle risorse finanziarie pari al 20% di quelle disponibili.

3. – Nei confronti del provvedimento di reiezione della domanda di riesame e di quello (successivo) di rettifica della graduatoria finale ha proposto ricorso dinanzi al TAR per la Puglia la società Terre di Giuggianello per ottenere l’annullamento dei provvedimenti impugnati in quanto illegittimi.

Il giudice di primo grado, con sentenza 5 gennaio 2023 n. 20, respingeva il ricorso proposto ritenendo infondati i motivi di censura dedotti in ragione del seguente percorso argomentativo:

- dall’istruttoria svolta dall’amministrazione procedente è emerso che la società candidata non aveva dimostrato, alla data di presentazione della domanda di aiuto economico, alcuna delle qualifiche previste dall’articolo 12 dell’Avviso pubblico e, in particolare, quella di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, in relazione alle quali il principio 4 dell’art. 12 del predetto Avviso aveva previsto l’assegnazione di un punteggio premiale;

- detta carenza di requisiti è dimostrata anche dalla circostanza che solo in seguito alla domanda di riesame, avanzata in data 10 marzo 2021 dalla società candidata, quest’ultima ha ritenuto di poter dimostrare il possesso della qualifica di coltivatore diretto facendo emergere, al tempo stesso, che essa aveva presentato ai competenti uffici tardivamente, rispetto alla scadenza del termine per la partecipazione alla procedura in questione, la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, così conseguendo un attestato provvisorio da parte del competente ufficio;

- va sottolineato, però, che il possesso di una delle due qualifiche (di imprenditore agricolo professionale ovvero di coltivatore diretto) avrebbe dovuto sussistere alla data di presentazione della domanda di aiuto, per come espressamente stabilito dall’art. 12 dell’Avviso pubblico, in base al quale “ il punteggio – premiale –verrà attribuito sulla base del possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o di coltivatore diretto (CD) alla data di presentazione della domanda di aiuto ”;

- è pur vero che, con riferimento alla società Terre di Giuggianello, il legale rappresentante della stessa, possedeva la qualifica di coltivatore diretto, tanto che su tale circostanza la società ebbe a presentare la domanda di riesame della propria posizione rispetto alla prima graduatoria approvata, ma il principale argomento speso a sostegno della richiesta di revisione, vale a dire la possibilità, per la persona fisica, di estendere alla società partecipante alla procedura il requisito posseduto, onde farlo valere utilmente ai fini della dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti per ottenere il punteggio premiale. Nondimeno la norma primaria che la società ha sostenuto che fosse applicabile alla procedura in questione, al fine di confortare il proprio assunto, vale a dire il d.gls. 29 marzo 2004, n. 99, all’art. 2, comma 4- bis , non fa alcun riferimento espresso alle procedure di riconoscimento di sovvenzioni economiche, ma limita il campo di applicazione della citata disposizione alle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie. D’altronde l’art. 1, comma 3- bis , d.lgs. 99/2004 stabilisce che la qualifica di imprenditore agricolo professionale si consegue trascorsi ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento;

- va infine ricordato che, per l’art. 6 dell’avviso pubblico approvato con DDS 8 settembre 2020 n. 377, la qualifica di agricoltore attivo o in attività costituiva presupposto ineludibile per poter beneficiare dell’aiuto, ma non per usufruire della premialità.

4. - Propone quindi appello, nei confronti della suddetta sentenza di primo grado n. 20/2023, la società Terre di Giuggianello, che ne sostiene la erroneità per tre complessi motivi di doglianza (che sostanzialmente ricalcano le censure già dedotte in primo grado e non condivise dal TAR per la Puglia), che possono sintetizzarsi come segue:

I) in primo luogo, l’amministrazione prima e il TAR in sede giudiziale, non si sono avvisti che “ il legale rappresentante dell’odierna appellante, al momento della presentazione dell’istanza di contributo, era in possesso della qualifica di coltivatore diretto(CD)e l’istanza di riesame formulata, lungi dal tentare di dimostrare l’acquisizione di quella qualifica in data successiva alla presentazione della domanda, era esattamente rivolta a dimostrare tale circostanza, e cioè il fatto che il legale rappresentante della società cooperativa Terre di Giuggianello fosse, al momento della presentazione dell’istanza di sovvenzione, in possesso della qualifica di CD, richiamando a questi effetti le risultanze del Cassetto Previdenziale Lavoratori Autonomi in agricoltura dell’INPS e le risultanze del SIAN, che allegava entrambe all’istanza di riesame ” (così, testualmente, pag. 9 dell’atto di appello). In particolare il giudice di primo grado, riconoscendo comunque che il rappresentante legale della società candidata fosse in possesso del requisito di coltivatore diretto, ha ingiustificatamente ritenuto che egli non avrebbe potuto utilmente estendere tale requisito all’organismo collettivo rappresentato, finendo con l’aderire alla tesi sostenuta in giudizio dalla difesa regionale che, con i propri atti difensivi, aveva tentato di integrare la motivazione degli atti impugnati e in particolare del diniego di riesame che si limitava ad attribuire la ragione del mancato accoglimento dell’istanza all’assenza del requisito di imprenditore agricolo professionale al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura;

II) sotto altro versante va lamentata la circostanza per cui l’amministrazione procedente ha illegittimamente escluso di poter verificare, direttamente e sin dalla fase di scrutinio della domanda di aiuto presentata dalla cooperativa odierna appellante, la sussistenza della qualità di coltivatore diretto in capo al legale rappresentante della stessa. Infatti dalla stessa domanda di aiuto presentata dalla società cooperativa poteva facilmente evincersi l’espresso rinvio al “fascicolo aziendale” per tutte le informazioni inerenti l’azienda. A tal proposito e in particolare nel “quadro k)” della domanda di aiuti, rubricato “Dichiarazioni e impegni”, dopo la dichiarazione – del legale rappresentante – di essere “agricoltore in attività” ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013, è aggiunta anche la frase in cui egli manifesta: “ Di avere dichiarato nel proprio fascicolo aziendale tutte le informazioni inerenti la propria azienda ”;

III) inoltre “ occorre considerare che la norma dell’art. 2, comma 4-bis, del D. Lgs n. 99/2004, laddove equipara, sotto il profilo delle agevolazioni tributarie e creditizie, la società cooperativa agricola il cui amministratore e legale rappresentante sia in possesso della qualifica di “coltivatore diretto” alla figura di quest’ultimo quanto al godimento delle medesime agevolazioni tributarie e creditizie previste dall’ordinamento per la medesima, è espressione del medesimo favor ordinamentale che presiede alla concessione di incentivi e sovvenzioni gli operatori economici operanti in agricoltura ” (così, testualmente, a pag. 16 dell’atto di appello). L’argomentazione utilizzata dal giudice di prime cure per escludere l’estensione della previsione (equiparativa) recata dal d.lgs. 99/2004 si presenta dunque errata, atteso che “ le agevolazioni tributarie e creditizie previste dall’art. 2, commi 4 e 4-bis, del D. Lgs n. 99/2004 –fonte, peraltro, espressamente prevista dall’avviso pubblico della misura agevolativa in oggetto quale elemento integrativo del relativo quadro normativo–sono presidiate dalla eadem ratio che sovraintende alla concessione di benefici e sovvenzioni agli agricoltori ” (così ancora, testualmente, a pag. 16 dell’atto di appello). D’altronde “ l’avviso pubblico, tanto nella forma primigenia, quanto nella versione successivamente modificata, prevedendo alla Priorità n. 4) una premialità, in termini di punteggio, per i soggetti in possesso della qualifica di “coltivatore diretto” o di “imprenditore agricolo professionale”, non limitava l’attribuzione di detta premialità alle sole ditte individuali, considerato che la platea dei beneficiari delle agevolazioni di cui si tratta era individuata, dal paragrafo 69 dello stesso avviso, negli “agricoltori attivi ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE n. 1307/2013 e nelle piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli in conformità all’art. 14, par.3, del Regolamento UE n. 702/2014”, oltre che nei soggetto non svolgenti attività economica ” (così, testualmente, alle pagg. 16 e 17 dell’atto di appello).

Da quanto sopra la richiesta di riforma della sentenza di primo grado e l’annullamento degli atti in quella sede impugnati.

5. – Si è costituita in giudizio nel grado di appello la Regione Puglia (nel silenzio processuale delle imprese individuali agricole G E e S V, pure intimate in giudizio nella qualità di controinteressate) che ha analiticamente contestato le avverse prospettazioni, specificando le ragioni in virtù delle quali le censure di appello non possono essere accolte. Ribadendo la correttezza degli atti e dei provvedimenti impugnati nonché del percorso logico argomentativo fatto proprio dal primo giudice nella sentenza qui oggetto di appello, che dunque si presenta scevra degli errori rilevati dalla società appellante, l’amministrazione appellata ha chiesto la reiezione del mezzo di gravame proposto.

Con ordinanza 5 aprile 2023 n. 1308 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare formulata dalla parte appellante ai fini della fissazione a breve dell’udienza di merito.

Le parti costituite hanno poi presentato memorie, con documenti e note d’udienza, con le quali hanno confermato le conclusioni già rassegnate negli atti processuali depositati nel corso del giudizio nel fascicolo digitale del processo.

6. – Lo scrutinio della controversia posta all’esame del Collegio deve avviarsi con riferimento alle fonti che hanno attribuito il potere alla Regione Puglia di bandire la selezione volta ad individuare i soggetti ai quali riconoscere le provvidenze economiche volute dall’art. 8- quater d.l. 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni in l. 21 maggio 2019, n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e (del settore ittico nonché) di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto) che ha istituito un fondo per il “ Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia ”, lasciando le modalità di attuazione ad un decreto interministeriale.

Il decreto interministeriale 6 marzo 2020 n. 2484, all’art. 6 ( Reimpianto olivi zona infetta ) prevede quanto segue:

1. Nelle aree infette da Xylella, con esclusione delle zone in cui si applicano le misure di contenimento, nelle quali si procede al reimpianto di olivi, si utilizzano cultivar di olivo resistenti, quali il Leccino, la Fs-17, o altre cultivar che dovessero rivelarsi resistenti o tolleranti all'organismo specificato, sulla base di apposita certificazione del Comitato Fitosanitario Nazionale.

2. A fronte delle operazioni di reimpianto di alberi di olivo di cui al precedente comma, possono essere concessi contributi in base agli stessi criteri determinati dalla Regione Puglia ai fini dell'accesso alla Misura 5.2. del Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020.

3. Possono beneficiare del contributo di cui al presente articolo i proprietari, detentori o possessori di terreni precedentemente olivetati anche non imprenditori agricoli situati nella zona infetta.

4. Il contributo concedibile per la realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo è così determinato:

a) ai beneficiari imprenditori agricoli, cui è attribuita priorità nella concessione dei contributi previsti, si applicano le condizioni stabilite dalla Regione Puglia ai fini dell'accesso alla Misura 5.2. del Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020;

b) ai beneficiari che non svolgono attività economica, il contributo concedibile non può superare:

- il 100% dei costi determinati ai sensi del precedente comma 2, per reimpianti di superfici con estensione fino ad un ettaro;

- l'80% dei costi determinati ai sensi del precedente comma 2, per reimpianti di superfici con estensione fino a 5 ettari;

- il 50% dei costi determinati ai sensi del precedente comma 2, per reimpianti di superfici con estensione superiori a 5 ettari.

c) è attribuita priorità alle operazioni di reimpianto di olivi che prevedono l'utilizzazione di materiale vivaistico certificato virus esente.

5. Le procedure di accesso, i criteri di erogazione del contributo di cui al presente articolo, le disponibilità finanziarie da destinare ai beneficiari di cui ai precedenti punti a) e b) e ogni iniziativa volta ad assicurare la necessaria demarcazione con interventi analoghi finanziati attraverso altri strumenti di intervento sono determinate dalla Regione Puglia con provvedimento regionale previo parere del Comitato di sorveglianza di cui al successivo articolo 22. (…) ”.

In attuazione dell’art. 6 del decreto interministeriale 6 marzo 2020 n. 2484 la Regione Puglia ha adottato la determinazione del dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali 8 settembre 2020 n. 377 che, per quanto è qui di stretto interesse, stabiliva:

A) al Punto 6 (Soggetti beneficiari): “ Gli aiuti di cui al presente avviso sono concessi a proprietari, detentori o possessori di terreni olivetati che possono partecipare esclusivamente in forma singola oppure in forma associata.

Nello specifico possono beneficiare degli aiuti:

a. gli agricoltori attivi ai sensi dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i. e piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014;

b. i soggetti che non svolgono attività economica.

Nel caso di partecipazione in forma associata, deve essere presentata una domanda collettiva da parte di Associazioni di produttori costituite in forma di cooperative agricole olearie e/o organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola riconosciute ai sensi del Decreto Ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014 e s.m.i. (…) ”;

B) al Punto 7 (Condizioni di ammissibilità): “ I requisiti di ammissibilità sono correlati alla tipologia di domanda di aiuto.

7.1 Requisiti di Ammissibilità per domande di aiuto individuali

Possono beneficiare dell'aiuto i soggetti che soddisfano le seguenti condizioni:

a. rientrino tra i soggetti beneficiari di cui al precedente paragrafo 6;

b. risultino titolari di fascicolo aziendale regolarmente costituito, aggiornato e validato;

c. siano proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni olivetati ubicati, anche parzialmente, nelle zone di cui al precedente paragrafo 4;

d. dimostrino di possedere la legittima conduzione delle superfici agricole oggetto di intervento;

e. non siano "imprese in difficoltà" aí sensi dell' art. 2 punto 14 del REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2014;

f. non siano stati destinatari di sanzione amministrativa contestata ai sensi dell'art. 18 bis del comma 2) del D. Lgs 214/2005;

g. siano nelle condizioni di "assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell'Unione Europea" (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016);

h. non presentino situazioni ostative al rilascio dell'informativa Antimafia non interdittiva nel caso di richiesta di aiuto pubblico superiore a 150.000,00Euro.

7.2 Requisiti di Ammissibilità per domande di aiuto collettive

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un'Associazione di Agricoltori, i requisiti di cui al precedente paragrafo 7.1, devono essere posseduti da ciascuna Impresa Agricola associata aderente al progetto.

Nel caso in cui singoli soggetti aderenti non possedessero i requisiti di cui sopra, gli stessi non potranno essere resi ammissibili al finanziamento fermo restando l'ammissibilità della domanda collettiva per la parte relativa ai restanti soci aderenti.

Inoltre, l'Associazione di Agricoltori deve possedere i seguenti requisiti, alla data di presentazione della Domanda di aiuto:

a. rientri tra i soggetti beneficiari di cui al precedente paragrafo 6;

b. abbia costituito e/o aggiornato il Fascicolo Aziendale, anche di semplice anagrafica;

c. sia iscritta alla CCIAA;

d. sia in possesso di dichiarazione, da parte dei soci interessati a partecipare al presente avviso, riportante l'approvazione dell'iniziativa, la delega al rappresentante legale dell'associazione ad inoltrare la Domanda di Aiuto e il mandato ad eseguire le operazioni di estirpazione e reimpianto. (…) ”;

C) all’art. 12 Principio n. 4, nell’individuare le “ Priorità ai soggetti che sono in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD) ”, viene stabilito che “ Il punteggio verrà attribuito sulla base del possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD) ”, specificando poi che alla qualifica di “ Imprenditore agricolo professionale (IAP) ” verranno attribuiti 10 punti, mentre alla qualifica di “ Coltivatore diretto (CD) ” verranno attribuiti 5 punti.

Successivamente, con DDS n. 404 del 28 settembre 2020, sono state approvate alcune modifiche all’Avviso pubblico di cui sopra, fra le quali, quella relativa al Principio 4 dei criteri di selezione mediante la previsione di un punteggio unico, pari a 10 punti, con riferimento ad entrambe le qualifiche di “Imprenditore agricolo professionale (IAP)” e di “Coltivatore diretto (CD)”.

7. – O è comprovato in fatto, in ragione della documentazione presente nel fascicolo digitale del processo e facilmente evincibile dal contenuto della istanza di riesame più volte richiamata dalla società appellante, che quest’ultima, dopo avere partecipato alla selezione presentando domanda individuale in data 4 novembre 2020 e dopo essere stata inserita nella graduatoria di cui alla DDS 17 febbraio 2021 n. 86 in posizione n. 5510 e quindi non utile all’ammissione alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa (limitata, per le domande individuali, sino alla posizione n. 663 dell’Allegato A), si ebbe a dolere (presentando la ridetta istanza di riesame) che “ nella graduatoria per le domande individuali non sono stati assegnati correttamente i criteri di selezione per l'attribuzione dei relativi punteggi ”, atteso che “ l'istante riveste la qualifica di COLTIVATORE DIRETTO dal 23/01/2020 come si evince dal documento scaricato dal Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura dell'Inps (che si allega), come si evince anche dalla videata SIAN ALLEGATA, (Fonte del dato INPS), e quindi apportante qualifica alla "Terre di Giuggianello Società Cooperativa Agricola" (si allega Attestazione IAP) ma tale requisito non è stato considerato ai fini del riconoscimento, in favore del deducente nella Sua qualità, della priorità indicata nel suddetto bando ovvero ai fini del corretto punteggio nella graduatoria che dovrà essere, di conseguenza, modificata ” (così, testualmente, nella domanda di riesame).

Va detto, nello specifico, che la odierna appellante non aveva ottenuto alcun punteggio con riferimento al Principio n. 4, non essendo emersa alcuna allegazione documentale utile a suffragare la qualifica della società cooperativa quale “Imprenditore agricolo professionale (IAP)” ovvero di “Coltivatore diretto (CD)”. Né, sostiene l’amministrazione appellata, tale dato era possibile trarre dai dati acquisiti da AGEA. Inoltre la odierna società cooperativa appellante allegava alla istanza di riesame istanza l’attestazione provvisoria di imprenditore agricolo professionale a sé riferita, di cui all’art. 1, comma 5- ter , d.lgs. 99/2004, rilasciata dal Servizio territoriale di Lecce con provvedimento n. 68477 del 16 dicembre 2020.

Da quanto sopra, per come si evince dalla documentazione allegata e depositata in giudizio, emerge che al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura la società cooperativa candidata:

- non aveva prodotto una documentazione “propria” dimostrativa della qualità di coltivatore diretto (ovviamente, trattandosi di persona giuridica), se non la dichiarazione in tal senso del proprio rappresentante legale il quale era in possesso della qualificazione di coltivatore diretto a sé riferita;

- non aveva prodotto una documentazione relativa alla qualifica di imprenditore agricolo professionale, depositandola successivamente in occasione della presentazione della domanda di riesame, peraltro relativa ad una procedura per l’attribuzione di detta qualifica non ancora definita, per come dimostrato dalla certificazione “provvisoria” (c.d. qualifica IAP con riserva, su domanda presentata in data 20 novembre 2020, quindi dopo la presentazione della domanda per partecipare alla selezione) rilasciata dal Servizio territoriale di Lecce con atto n. 68477 del 16 dicembre 2020 e quindi (anche in questo caso, ovviamente) in epoca successiva alla presentazione della domanda di partecipazione alla selezione per ottenere le provvidenze economiche.

Nei sensi di cui sopra si è espressa nella motivazione del diniego di riesame l’amministrazione, con nota prot. n. 8463 del 20 settembre 2021.

Va solo chiarito, sebbene appaia del tutto evidente, e fors’anche superfluo, che:

- con l’espressione “coltivatore diretto” il codice civile (art. 2083) intende riferirsi ai coltivatori diretti nella categoria dei piccoli imprenditori, cioè i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia;

- con l’espressione “cooperativa agricola”, quale forma di “impresa agricola” ci si riferisce ad una attività agricola professionale svolta in forma societaria. Il d.lgs. 99/2004, successivamente modificato dal d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101/2005, ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell’imprenditore agricolo professionale o IAP. L’art. 1 del citato d.lgs. 99/2004 richiede che l’imprenditore agricolo, per essere qualificato professionale, deve possedere specifiche conoscenze e competenze professionali, nonché il rispetto di specifici requisiti di tempo e lavoro. Lo IAP, infatti, deve dedicare alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e i ricavi delle attività medesime devono rappresentare almeno il 50% del suo reddito globale. Infine, lo IAP deve essere iscritto nell’apposita separata gestione previdenziale e assistenziale INPS prevista per il settore agricolo.

Pare evidente, quindi, che la società cooperativa oggi appellante, pur partecipando in forma individuale alla selezione, avrebbe dovuto dimostrare il possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale, atteso che la qualifica di coltivatore diretto del presidente del proprio consiglio di amministrazione non avrebbe potuto essere utilizzato quale requisito di partecipazione alla procedura, essendo tale titolo utile per “costituire” la società cooperativa, ma certo non spendibile per ottenere il punteggio premiale (di dieci punti) non essendo riferibile il titolo di “coltivatore diretto” ad una “società cooperativa”, ma solo quello di imprenditore agricolo professionale che però all’epoca della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura la società non aveva neppure richiesto, per come è comprovato in atti. E’ dunque ragionevole che l’amministrazione si sia limitata, nel respingere la richiesta di riesame, a segnalare come la società cooperativa non sarebbe stata in possesso della qualifica di IAP.

8. – La considerazione, per come si è sopra illustrato, della corretta reiezione della domanda di riesame presentata dalla società cooperativa oggi appellante non appare superabile neppure al cospetto della, seppur suggestiva, prospettazione spesa dalla difesa della società Terre di Giuggianello secondo la quale si sarebbe dovuto ricorrere, nel caso di specie (da parte dell’amministrazione prima e del TAR poi), ad un’applicazione analogica (o estensiva) della previsione recata dall’art. 2, comma 4- bis , d.lgs n. 99/2004 “ (…) laddove equipara, sotto il profilo delle agevolazioni tributarie e creditizie, la società cooperativa agricola il cui amministratore e legale rappresentante sia in possesso della qualifica di “coltivatore diretto” alla figura di quest’ultimo quanto al godimento delle medesime agevolazioni tributarie e creditizie previste dall’ordinamento per la medesima, è espressione del medesimo favor ordinamentale che presiede alla concessione di incentivi e sovvenzioni gli operatori economici operanti in agricoltura ” (così, testualmente, a pag. 18 dell’atto di appello).

Leggendo la norma evocata (il primo periodo del citato art. 2, comma 4- bis ) emerge la seguente previsione “ Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale (…) ”. Quindi, con tutta evidenza, il legislatore ha previsto un richiamo applicativo della norma appena riprodotta esclusivamente alle agevolazioni di cui al precedente comma 4, vale a dire alle “ agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto ”.

Ad avviso del Collegio appare obiettivamente arduo, in assenza di una esplicita previsione estensiva, sulla base di una (presunta e) mera interpretazione di “sistema”, estendere i vantaggi indicati espressamente dal riprodotto comma 4- bis ad un settore quale è quello delle provvidenze economiche ( alias , sovvenzioni contributi e sussidi), peraltro connesse (in questo caso) alla predisposizione di un apposito Fondo vincolato a specifici obiettivi di intervento, previsti da fonte primaria, ontologicamente non omologabili o equiparabili alle “ agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie ”.

Per completezza è solo il caso di ricordare che una previsione in tal senso non è dato di scorgerla nell’Avviso pubblico che, peraltro, e questo vale in via generale con riferimento a tutte le censure dedotte in sede di appello, non ha visto il proprio contenuto previsionale essere specificamente impugnato nel presente giudizio.

9. – Da ultimo e con riferimento al profilo di censura con il quale la società cooperativa appellante ha segnalato come l’amministrazione procedente non fosse intervenuta autonomamente a colmare il deficit documentale poi contestato alla candidata, va rammentato che (oltre alle circostanze di fatto sopra analiticamente rappresentate), come la Sezione ha avuto modo di chiarire, la mancata allegazione alla domanda di partecipazione ad una procedura selettiva di un atto rilevante che deve essere ricevuto e posto a disposizione dall'amministrazione procedente nell'immediatezza della presentazione della domanda, onde poter completare la procedura in tempi brevi con la definizione della graduatoria conclusiva, costituisce un deficit partecipativo grave che (indipendentemente dalla preesistenza del documento rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande) impedisce qualsivoglia integrazione successiva allo spirare del termine previsto dalla lex specialis , tenuto conto del prevalente interesse degli altri concorrenti (che hanno adempiuto correttamente alle prescrizioni partecipative imposte dalla legge di selezione), alla rapida definizione della procedura medesima (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2023 n. 1454).

Sicché anche tale profilo di doglianza non può essere condiviso.

10. – Le sopra rappresentate osservazioni determinano anche la constatata infondatezza delle censure dedotte nei confronti della conseguente la determinazione del dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali 12 ottobre 2021 n. 416 avente ad oggetto “ Misura reimpianto olivi zona infetta di cui all'art. 6 del Decreto interministeriale n. 2484/2020 di attuazione delle disposizioni di cui all'art.

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