Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-03-11, n. 201301474

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-03-11, n. 201301474
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201301474
Data del deposito : 11 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04773/2012 REG.RIC.

N. 01474/2013REG.PROV.COLL.

N. 04773/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 4773 del 2012, proposto da
G V, rappresentato e difeso dall’avv. A L, ed elettivamente domiciliato, unitamente al difensore, presso l’avv. M P in Roma, via E. Q. Visconti n. 20, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

contro

Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per Lombardia, sezione quarta, n. 965 del 9 aprile 2012;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di Finanza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2013 il Cons. D S e uditi per le parti l’avvocato A L e l'avvocato dello Stato Maurizio Greco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 4773 del 2012, G V propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione quarta, n. 965 del 9 aprile 2012 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza per l'annullamento della determinazione della sanzione disciplinare della perdita di grado in data 1.07.2011 emessa dalla Guardia di Finanza-Comando Interregionale dell'Italia Nord Occidentale notificata al ricorrente in data 13.07.2011, con particolare riferimento al giudizio della Commissione di disciplina espresso nella riunione del 29.04.2011, ivi compreso il rapporto finale dell'ufficiale inquirente e la decisione di differimento dell'inquisito al giudizio della Commissione di disciplina;
nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Dinanzi al giudice di prime cure, il ricorrente, appuntato presso il Corpo della Guardia di Finanza, impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali era stata disposta nei suoi confronti la sanzione disciplinare della perdita di grado per rimozione ed era stato posto a disposizione come semplice soldato per violazione del giuramento, ai sensi dell’art. 40 della legge n. 833/1961.

Tale comminazione seguiva all’instaurazione di un procedimento disciplinare conseguente a gravi fatti di natura disciplinare connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, ed in particolare ad un episodio accaduto mentre il ricorrente era in servizio presso il Centro di cooperazione di polizia e doganale italo-svizzero di Chiasso, nel corso del quale il Dirigente svizzero informò il Coordinatore italiano del fatto che l’appuntato era stato sorpreso nell’atto di fumare, con gli occhi arrossati, stanco e immerso in un odore di hashish.

A sostegno del proprio ricorso l’istante deduceva l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di gradualità e ragionevolezza in relazione alla sproporzione tra gravità dei fatti contestati e sanzione irrogata, violazione dell’art. 21 bis della legge n. 241/90, carenza di istruttoria e di motivazione.

Il ricorrente formulava altresì istanza di risarcimento del danno.

Costituitosi il Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le censure proposte, sottolineando la correttezza dell’operato della pubblica amministrazione, in relazione alla prova del fatto imputato, alla sua gravità ed alla conseguente linearità del provvedimento adottato.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’errata ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo le proprie doglianze.

Nel giudizio di appello, si è costituita l’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 24 luglio 2012, l’esame dell’istanza cautelare veniva rinviato al merito.

Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2013, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.

DIRITTO

1. - L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. - Con un unico articolato, la sentenza viene gravata sotto quattro diversi profili, e rispettivamente per:

eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, arbitrarietà, illogicità e ingiustizia manifesta;

eccesso di potere sotto il profilo della sproporzione o abnormità tra sanzione irrogata e gravità dei fatti contestati;
violazione dei principi di gradualità e ragionevolezza;

violazione dell’art. 21 bis della legge n. 241 del 1990, nel testo introdotto dalla legge n. 15 del 2005;

carenza di un’adeguata istruttoria, anche in relazione agli ottimi giudizi ottenuti dal ricorrente negli ultimi anni.

Fondamentalmente, l’impianto difensivo agisce secondo due diverse direttrici e mira a segnalare, da un lato, la mancata prova dell’avvenuto consumo di stupefacenti nell’occasione del 29 ottobre 2010, ritenendo invece che l’unico episodio di consumo effettivamente rilevato si riferisca ad un’occasione estranea all’espletamento del servizio e, dall’altro, la sproporzione tra il fatto accertato e la sanzione subita.

2.1. - Le doglianze proposte sono tutte infondate e vanno respinte.

In merito alla censura sulla carenza di elementi fondanti che dimostrino la realtà dei fatti imputati e quindi sulla natura meramente indiziaria degli addebiti, va detto che gli addebiti in questione, al contrario di quanto asserito in ricorso, risultano ampiamente chiariti e in modo non contestabile.

Deve essere, infatti, notato come la motivazione della contestazione degli addebiti riguardi non solamente l’episodio del 29 ottobre 2010, ossia il momento in cui l’attuale appellante è stato sorpreso dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti nell’ambito del servizio, ma in generale si rivolga al fatto stesso dell’uso di sostanze stupefacenti, circostanza ammessa dallo stesso ricorrente, da parte di un membro del Corpo della Guardia di Finanza.

In relazione alla vicenda verificatasi il 29 ottobre 2010 (ossia quando il ricorrente, in servizio presso il Centro di cooperazione di polizia e doganale italo-svizzero di Chiasso, venne sorpreso dal dirigente svizzero nell’atto di fumare, con gli occhi arrossati, stanco e immerso in un odore di hashish, fatto di cui fu immediatamente informato il coordinatore italiano), va evidenziata la presenza di una pluralità di indizi, gravi e concordanti (come emergono dalle dichiarazioni rese dal dirigente dell’omologo servizio svizzero e dal coordinatore italiano, entrambe contenute agli atti), tali da escludere che la circostanza possa ritenersi non provata.

A tale riscontro, e a sostegno di un quadro probatorio del tutto coerente, si aggiunge la perizia effettuata il 9 novembre 2010 dalla commissione medica ospedaliera, dalla quale risulta l’esistenza di un disturbo depressivo n.a.s. in riscontrata positività all’uso di cannabinoidi, vicenda che rendeva il militare non idoneo al servizio d’istituto per giorni 120 (come dimostrato dalla certificazione medica del 25 novembre 2010).

Peraltro, l’uso di sostanze stupefacenti è circostanza ammessa dallo stesso ricorrente, come risulta dall’esame dei suoi atti difensivi e, sulla scorta della motivazione portata dal provvedimento gravato, non rileva la circostanza che le ulteriori indagini si siano svolte in tempi distanti dalla data del 29 ottobre 2010, attesa l’intrinseca irrilevanza del fatto che il consumo sia avvenuto in quella data (come peraltro anche questa Sezione ritiene) o in altro momento (come evidenzia la difesa).

Dai dati acquisiti in giudizio e dalle incolpazioni svolte dall’amministrazione non emerge quindi lo iato che pretende la parte appellante, dovendosi al contrario acclarati i fatti oggetto di imputazione.

In merito alle violazioni relative alla supposta violazione del principio di proporzionalità della sanzione irrogata, va rilevato come la giurisprudenza di questa Sezione, sia oramai del tutto consolidata nel ritenere giustificata la sanzione della perdita del grado per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari nei casi come quello in scrutinio. In particolare, anche in riferimento a ipotesi di graduazione della sanzione, si afferma che ai sensi dell'art. 40 n. 6, l. 3 agosto 1961 n. 833, il consumo di droga da parte del personale appartenente alla Guardia di finanza si configura quale comportamento comunque contrario alle finalità del corpo, ex se suscettivo di applicazione della sanzione espulsiva, e tale conclusione, stante la radicale gravità del comportamento sanzionato, rende impraticabile qualsiasi ipotesi di graduazione della sanzione (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 24 ottobre 2012 n. 5437;
conformi, da ultimo, id., sez. IV, 26 luglio 2012 n. 4257;
id., sez. IV, 15 marzo 2012 n. 1452;
id., sez. IV, 18 novembre 2011 n. 6096).

Pertanto, come già evidenziato in primo grado, stante la prova del fatto che, si ripete, consiste nel consumo di stupefacenti in sé e non necessariamente nel consumo in un momento o stato particolare, discende pienamente la legittimità della sanzione irrogata nei confronti del ricorrente, del tutto congrua ai principi di gradualità e ragionevolezza in relazione al comportamento dallo stesso tenuto ed in considerazione dell’appartenenza del medesimo al Corpo della Guardia di Finanza.

3. - L’appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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